STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
Esempio: il cliente viene in ufficio e l'ai gli propone l'immobile gli fa i conteggi e tutto il resto , poi un x persona, ad esempio il portinaio gli apre la porta dell'immobile.
Ha diritto alla provvigione l'ai??????????????????

Mi sembra che nessuno abbia mai scritto che se, per esempio, dopo la transazione conclusa dall'Agente Immobiliare, entra in casa quello dello spurgo fogne ....l'Agente Immobiliare perda il diritto alla provvigione.....

:^^: ( ma sto già sognando, o son domande "vere"? :risata:)
 
D

Damiameda

Ospite
Mi sembra che nessuno abbia mai scritto che se, per esempio, dopo la transazione conclusa dall'Agente Immobiliare, entra in casa quello dello spurgo fogne ....l'Agente Immobiliare perda il diritto alla provvigione.....


Io non contesto quanto scritto precedentemente,sto semplificando qualcosa di simile al 3d in oggetto, io ho vinto la causa per qualcosa di simile ad esempio.Chiedevo semplicemente il vostro parere.
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
Ma hai letto quel link? :D Starla, puoi crogiolarti nelle tue certezze quanto vuoi ma sappi ceh ogni attività strumentale e accessoria all'attività del mdiatore può esser svolta anche da un animale, come un cane o un gatto, se è capace di aprire la porta ad esempio, senza inficiare il diritto del mediatore. ;) Su quello ve la giocherete... intanto cerca sentenze dove è stato negato il diritto alla provvigione al mediatore che abbia usufruito ad esempio dell'opera di un accompagnatore agli immobili e chiediti come mai non le troverai. :D Poi comincia a cercare qualcosa sulla mediazione e vedi se trovi qaulcosa dove spiega come si possa formare il nesso causale, e quali azioni minime debba fare l'agente (specie se frodato).

Poi comincia a capire che qui non parliamo dei diritti dell'agente che ha accompagnato alla casa, ma del suo socio titolare, iscritto. ;)
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
Reincollo di nuovo (lo avevo fatto mesi fa, ma con voi tocca ripetermi sempre...)
A 1) A seguito dell’entrata in vigore della L. 39/89, il mediatore è una figura professionale, debitamente inquadrata all’interno di un ruolo professionale, per accedere al quale è necessario il possesso di determinati requisiti (cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE o residenza nello Stato Italiano se stranieri extra comunitari; godimento dei diritti civili; residenza nella circoscrizione della CCIAA nel cui ruolo ci si intende iscrivere; non essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati per delitti contro la PA, la fede pubblica…) oltre che il superamento di un esame da sostenere presso le Camere di Commercio competenti per territorio (salvo possesso di laurea in materie giuridiche o commerciali ovvero diploma superiore di secondo grado di indirizzo commerciale), e l’assenza di causa di incompatibilità (es. l’impiego pubblico o privato…art. 5 comma 3 L. 39/89). Successivamente, ai sensi dell’art. 18, L. 57/01, è stata altresì richiesta la prestazione di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali ed a tutela dei clienti.
Il possesso di tutti questi requisiti e la conseguente iscrizione all’albo vengono richiesti, oltre che ai soggetti che, come persone fisiche esercitano professionalmente la mediazione immobiliare, anche a coloro che occasionalmente prestano detta attività (art. 4 L. 39/89) ed ai legali rappresentanti delle Società di mediazione. Nell’ambito delle Società di mediazione l’iscrizione all’albo dei mediatori costituisce un onere anche per tutti coloro che, per organigramma o attribuzioni, societarie o di fatto, sono preposti alla attività di mediazione. Devono pertanto ritenersi esonerati dall’obbligo di iscrizione al ruolo i soggetti che svolgono, all’interno di una Società immobiliare o alle dipendenze di un singolo Agente, attività strumentali o accessorie all’esercizio della mediazione quali attività pubblicitarie, di segreteria, di cartellonistrica….
Verosimilmente anche i collaboratori addetti al mero accompagnamento dei potenziali clienti in visita all’immobile, possono rientrare nella categoria di soggetti che svolgono attività accessoria e strumentale alla mediazione ed in quanto tali esonerati dagli oneri di iscrizione.
Qualche dubbio può sussistere per ciò che attiene la figura dei collaboratori di agenzie immobiliari che si occupano del raccoglimento degli incarichi di vendita e delle proposte irrevocabili di acquisto laddove, al momento del rilascio, le condizioni dettate per la vendita o l’acquisto non abbiano costituito oggetto di una trattativa specifica. In questi casi è tuttavia facile ritenere che l’essere intercorse o meno delle trattative, potrà costituire oggetto di apposita attività istruttoria, in un eventuale contenzioso giudiziale.
Tu ti saresti potuto appigliare alle cose scritte nell'ultimo periodo se avessi continuato con il falso (?) agente e questi avesse "sconfinato", ma con la tua azione di scavalco ti sei impedito la fuga... (che tra l'altro non era scontata...);) http://www.patronatoforense.it/Documenti/LamediazioneimmobiliarePaolaPezzali/tabid/151/Default.aspx

Poi, scusa, ma detto tra me e te, secondo te ti è più utile una informazione che ti mette in guardia da possibili conseguenze o una informazione che ti conforta in quelle che potrebbero essere false convinzioni e speranze? A te la scelta, facci sapere che ne pensa il giudice.
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
E pagala sta "tangente" all'agenzia e Amen.
Se stai scherzando bene ;) se invece volevi fare una battuta non ti fa onore (ma rafforzerebbe il pregiudizio diffuso sugli italiani) e sopratutto il fatto che mi costringiate per un intero periodo a dover difendere gli agenti mi infastidisce. :D

Ah ma sei tu! Non ricordavo! Chiaro, non avresti potuto dire altro... :D Vi siete trovati... :D
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Tu ti saresti potuto appigliare alle cose scritte nell'ultimo periodo se avessi continuato con il falso (?) agente e questi avesse "sconfinato", ma con la tua azione di scavalco ti sei impedito la fuga... (che tra l'altro non era scontata...);)

Concordo e suggerisco a Starla di leggersi la sentenza di Cassazione n. 1507 del 24/01/2007.
 
S

Starla

Ospite
Concordo e suggerisco a Starla di leggersi la sentenza di Cassazione n. 1507 del 24/01/2007.

Ok ma qui Sig. Antonello si parla di MEDIATORI, lui non è mediatore in quanto non tenente i titoli per poterlo essere ed esercitare oltre che millantare di esserlo.

Aggiornamento, anche il responsabile della mia zona e della FIAIP mi dà ragione, ribadendo che un iscritto non poteva fare tutto ciò che lui ha fatto con me...soprattutto la trattativa!
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Ma gli hai raccontato tutta la storia, così come l'hai raccontata a noi ?

Proprio tutta tutta ???
 

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