Buongiorno
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno rispondere.
In un grosso condominio (circa 100 proprietari), in sede assembleare, si è deciso che per l’effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato (con rifacimento facciate, ripavimentazione piano piloty etc.) di nominare una commissione di condomini, alla quale demandare di:
1. Mettere a punto un capitolato di appalto (con il supporto di un condomino tecnico);
2. Richiedere offerta tecnico/economica a varie ditte sulla base di tale capitolato;
3. Scegliere tra le offerenti la ditta cui affidare i lavori ed alla quale, in conseguenza di tale decisione della commissione, l’amministratore darà l’incarico senza ulteriori assemblee.
Tale procedura, (in particolare il punto 3), come comunicato in sede assembleare (dall’amministratore), oggi è resa possibile in forza di una recente sentenza della Cassazione (senza aggiungere altri riferimenti!)
La più recente sentenza che mi è stato possibile reperire in proposito è la Cass. 6 marzo 2007 n. 5130 che, pur ammettendo la nomina della commissione etc. esclude tuttavia in modo categorico la possibilità di “Delegare ai singoli condomini anche riuniti in gruppo, le funzioni dell’assemblea”
come nel caso dare direttamente l’incarico alla ditta.
Domando: esiste davvero tale possibilità?
A quali guai potremmo andare incontro come condominio qualora ci fossero delle impugnazioni per illegittimità procedurale, dopo aver effettuato i lavori?
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno rispondere.
In un grosso condominio (circa 100 proprietari), in sede assembleare, si è deciso che per l’effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato (con rifacimento facciate, ripavimentazione piano piloty etc.) di nominare una commissione di condomini, alla quale demandare di:
1. Mettere a punto un capitolato di appalto (con il supporto di un condomino tecnico);
2. Richiedere offerta tecnico/economica a varie ditte sulla base di tale capitolato;
3. Scegliere tra le offerenti la ditta cui affidare i lavori ed alla quale, in conseguenza di tale decisione della commissione, l’amministratore darà l’incarico senza ulteriori assemblee.
Tale procedura, (in particolare il punto 3), come comunicato in sede assembleare (dall’amministratore), oggi è resa possibile in forza di una recente sentenza della Cassazione (senza aggiungere altri riferimenti!)
La più recente sentenza che mi è stato possibile reperire in proposito è la Cass. 6 marzo 2007 n. 5130 che, pur ammettendo la nomina della commissione etc. esclude tuttavia in modo categorico la possibilità di “Delegare ai singoli condomini anche riuniti in gruppo, le funzioni dell’assemblea”
come nel caso dare direttamente l’incarico alla ditta.
Domando: esiste davvero tale possibilità?
A quali guai potremmo andare incontro come condominio qualora ci fossero delle impugnazioni per illegittimità procedurale, dopo aver effettuato i lavori?