proprio in virtù dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali francamente credo che se sei nei 30 giorni dalla delibera (o dalla notifica del verbale se eri assente) potrebbero esserci gli estremi per impugnare la delibera stessa e richiederne l'annullamento, ma devi rivolgerti ad un legale.
se sono passati i fatidici 30 giorni putroppo devi rimetterti alla delibera dell'assemblea
Anche qui mi incrocio con federico, non per contraddirlo per per sollevare un ulteriore dubbio.
Non ho avuto modo di leggere per intero le varie sentenze citate: ma al di là della sequenza temporale, per mia (piccola) esperienza, trovo spesso pericoloso accontentarsi di uno "stralcio" di sentenza; ognuna di queste si riferisce ad un preciso stato delle cose (= le ipotesi del teorema) cui fa seguito l'argomentazione della decisione presa (= tesi, c.d.d.).
Nella fattispecie:
Il testo riportato dice solo che l'affido ad una commissione dell'incarico di esaminare preventivi e valutare, era lecito.“L'assemblea condominiale può legittimamente deliberare di nominare una commissione di condomini con l'incarico di esaminare i preventivi e le relative spese, al fine di valutare quali di essi sia meglio rispondente alle esigenze del condominio. Ciononostante, la scelta e il riparto operati dalla commissione diventano vincolanti per tutti i condomini (dissenzienti inclusi), solo se riportati in assemblea e approvati con le maggioranze prescritte, non essendo delegabili ai singoli condomini (anche riuniti in un gruppo) le funzioni dell'assemblea”.
Nulla sappiamo dal testo, e quindi dovremmo desumere che la commissione non aveva ricevuto altri incarichi, nè per la scelta della ditta esecutricie, nè sulla ripartizione degli oneri.
Non mi pare quindi sia molto fondata la relativa citazione, per sostenere le contestazioni di Formese.
Tutto dipende da cosa risulta verbalizzato circa l'estensione dell'incarico conferito alla commissione.