pepelorenzo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Buon giorno a tutti, questo è il mio problema: Da 6 anni sono conduttore di un appartamento, dove c'è il riscaldamento condominiale. Circa un mese fa uno dei condomini ha fatto mettere i sigilli alla caldaia ed al locale caldaia, visto che non è più a norma. Risultato è che il riscaldamento non c'è. Ho chiesto lumi all'amministratore che mi ha informato di un assemblea straordinaria (fra una settimana) per decidere il da farsi, e che comunque dovrà essere installata una nuova caldaia sul terrazzo oppure tutti dovranno passare all'autonomo. Tutto questo non mi è stato comunicato dalla proprietaria, ma l'ho scoperto da solo. Posso richiedere la risoluzione immediata del contratto senza dare il preavviso di sei mesi? Si può considerare come vizio della cosa locata? Per dovere di cronaca la temperatura dell'appartamento la mattina presto o la sera ( quindi quando io e mia moglie stiamo in casa) è intorno ai 13 gradi.
Spero che qualcuno possa aiutarmi
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Quesito urticante, a cui è difficile rispondere senza la possibilità di visionare il contratto di locazione e il regolamento contrattuale di condominio.

Premesso che il distacco unilaterale del singolo condomino dall'impianto centralizzato, senza l'approvazione dell'Assemblea, appare atto arbitrario (benché alcune sentenze della Cassazione si siano espresse diversamente in merito), inutile negare la grave inadempienza (anche se non per sua diretta colpa) degli obblighi posti a carico del locatore: garantire alla sua controparte il godimento dell'immobile locato.

Parrebbe, tuttavia di capire, trattarsi non di un vizio permanente, la cui presenza consentirebbe al conduttore non solo di richiedere la risoluzione del contratto, ma anche di ottenere il risarcimento del danno da lui subito, in conseguenza delle condizioni abitative dell'immobile, bensì della privazione temporanea parziale del godimento dell'immobile locato - difetto certamente grave e superiore al normale limite di tolleranza - tale, però, da non giustificare la sanzione più grave, appunto la risoluzione del contratto: tale rimedio prescinde, peraltro, da possibile colpa del locatore, essendo applicabile anche nel caso in cui questo sia totalmente ignaro dell'esistenza del difetto.

Appare, però, legittimo e giustificato, a fronte di un inesatto adempimento da parte del locatore, concordare privatamente con quest'ultimo quantomeno una riduzione del canone di locazione proporzionata alla durata del mancato godimento del bene locato, giusto quanto previsto dall'art. 1584 cod,. civ., salvo che le parti, per patto espresso, non abbiano escluso tale articolo dal contratto.
 

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