Naoto

Membro Ordinario
sto stipulando contratto di locazione e il sig.x siccome lavora qua ma e' di palermo ma vuole stabilirsi qui in modo permanente (visto che vuole anche portare la moglie) chiedevo fosse possibile stipulare un 3+2 (lui ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato) e ha gia' la residenza qui nel comune.
 

topcasa

Membro Storico
Accordo territoriale per il territorio del comune di Carrara
In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto ministeriale 30 dicembre 2002
Fra le seguenti Organizzazioni Sindacali della Proprietà:

  • CONFEDILIZIA nella persona di: Dott. Giovanni VACCHELLI CASONI
  • U.P.P.I. nella persona di: Piero GERMELLI
  • A.S.P.P.I. nella persona di: Avv. Umberto MENCONI
Ed le seguenti Organizzazioni Sindacali degli Inquilini:

  • S.U.N.I.A. nella persona di: Rag. Stefano FRESCHI – Giuliano CARUSI
  • S.I.C.E.T. nella persona di: Rag. Francesco OSTROGOVICH
  • U.N.I.A.T. nella persona di: Avv. Chiara DIAMANTI - Giovanni LIGUTTI - Renzo DRAGO
  • UNIONE INQUILINI nella persona di: Ferdinando GHIRLANDA Alessandro MORACCHIOLI
PREMESSO

Le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali, da inserire nell’Accordo di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 431/98, che tengano conto della specificità del mercato abitativo nell’area della provincia di Massa-Carrara e, nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge, si propongono in particolare i seguenti obbiettivi:
- Favorire l’allargamento del mercato agli immobili attualmente sfitti e l’accesso alle locazioni per i settori sociali che attualmente ne sono esclusi;
- Avviare a soluzione il problema degli sfratti per finita locazione, incentivando la trasformazione degli sfratti in nuovi contratti;
- Ricondurre alla legalità il mercato degli affitti laddove risulta sommerso e irregolare.
La struttura del presente Accordo Territoriale, ad eccezione dei riferimenti relativi alla “Zonizzazione” e alle “Fasce di oscillazione dei Canoni”, è dalle parti ritenuta valida ed essenziale, come metodo operativo e per i suoi contenuti, per tutti i Comuni della Provincia di Massa-Carrara.
Le Associazioni firmatarie ritengono essenziale affiancare al contratto un ampio sistema informativo e a questo scopo reputano necessario istituire un “Osservatorio Territoriale” quale strumento tecnico , a sostegno della contrattazione.


Competenze dell’OSSERVATORIO TERRITORIALE.

L’Osservatorio Territoriale, al quale faranno riferimento le commissioni previste dal presente Accordo, dovrà avere compiti di studio e di monitoraggio delle problematiche abitative sia pubbliche che private, in particolare sulle seguenti materie:
- Mercato e costo delle locazioni abitative, anche in confronto alle altre città;
- Tendenze e prospettive di investimento per settori: piccola e media proprietà, Enti, Assicurazioni, grandi gruppi;
- Tendenze delle tipologie costruttive;
- Evoluzione del mercato delle locazioni con particolare riguardo alla condizione giovanile, agli immigrati, alle giovani coppie, agli anziani;
- Contratti di locazione e provvedimenti esecutivi di rilascio;
- Processi di vendita e dismissione del patrimonio pubblico e degli Enti.
La composizione e le modalità di costituzione dell’Osservatorio saranno definite entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Territoriale.
All’interno dell’Osservatorio si costituirà la “Borsa delle Locazioni”, organismo composto dagli enti designati unanimemente dalle Associazioni firmatarie del presente Accordo.


Commissione di Conciliazione Stragiudiziale

1. Nel Contratto Tipo è prevista la seguente clausola: “Ciascuna parte potrà adire, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine alla esatta applicazione dell’Accordo Territoriale, in precedenza citato anche in relazione al canone, alla Commissione di Conciliazione Stragiudiziale”.
2. La Commissione di Conciliazione è costituita da 3 componenti di cui due scelti dalle parti tra gli appartenenti alle organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. La Commissione è presieduta dall’ Assessore con delega alle politiche della casa (o, in caso di impedimento, da suo delegato) del Comune presso il quale viene depositato il presente accordo.
3. La parte interessata ha l’obbligo di chiedere l’attivazione della Commissione all’Assessore competente, che deve convocarla entro 15 giorni, mediante comunicazione scritta, da inviarsi personalmente alle parti interessate, con invito a nominare, pena di improcedibilità, un componente della Commissione scelto tra le Organizzazioni firmatarie dell’ Accordo Territoriale e di cui al precedente comma 2.
4. Nel caso in cui la Commissione di Conciliazione viene convocata, deve essere redatto il verbale che viene sottoscritto dalle parti e dai membri della Commissione stessa.



CONCORDANO QUANTO SEGUE:
CAPITOLO 1
CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2 comma 3 Legge 09 Dicembre 1998 n°431 e D.M. 30/12/2002)

Articolo 1

L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di CARRARA che viene suddiviso in "Zone Omogenee" come da allegato A1, ed in base ad esse, vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni nello stesso allegato A1.
Le parti sopra richiamate, e l’amministrazione del Comune di CARRARA, confermano che le scelte inerenti alle politiche abitative siano adottate tenendo conto delle indicazioni contenute nel protocollo d’intesa stipulato con il L.O.D.E. dei Comuni della provincia di Massa e Carrara e dell'Osservatorio Regionale previsto dalla Legge 09 Dicembre 1998 n° 431 e dal D.M. 30 Dicembre 2002 .


Articolo 2

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo gli allegati: (A - B - C – D - E - F) del D.M. 30/12/2002. Le Organizzazioni che stipulano il presente Accordo si impegnano a redigere e ad allegare all'accordo stesso, un documento di ripartizione degli oneri accessori (Allegato G) fra locatore ed inquilino con riferimento agli usi locali e all’art.4 del D.M. 30/12/2002.


Articolo 3

Il canone di locazione degli immobili è determinato, secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi, in base ai seguenti elementi :
a) Superficie convenzionale;
b) Classificazione per caratteristiche;
c) Maggiorazione per particolari categorie di immobili.

a) Superficie convenzionale.
La superficie convenzionale dell’alloggio sulla quale viene determinato il canone di locazione, è data dalla somma dei seguenti elementi :
1. Intera superficie utile dell’unità immobiliare, o superficie utile maggiorata del 20% per le unità immobiliari completamente ristrutturate negli ultimi dieci anni, e che si trovano in edifici con vetustà di almeno quaranta anni. Detti edifici devono essere all’interno del centro storico o dei vecchi centri abitativi perimetrati secondo la cartografia del PRG del Comune di CARRARA e definiti con le U.T.O.E.
2. 60% della superficie utile delle autorimesse singole (garages);
3. 40% della superficie utile del posto macchina scoperto ad uso esclusivo;
4. 25% della superficie dei balconi, cantine, terrazze ed altri accessori simili;
5. 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile ad uso esclusivo del conduttore;
6. 10% della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell’unità immobiliare;
7. Le unità immobiliari di superficie inferiore a MQ 50 ai fini della determinazione del Canone di Locazione Convenzionato si considerano di superficie convenzionale pari a MQ 50 a corpo. Tutte le unità immobiliari superiori a MQ 50 e inferiori a MQ 60 ai fini della determinazione del Canone Convenzionato si considerano di superficie convenzionale pari a MQ 60 a corpo.

b) Classificazione per caratteristiche
Gli elementi da considerare, per individuare il canone effettivo, tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione di cui al successivo articolo, sono i seguenti :
1- Tipologia dell’alloggio;
2- Stato di manutenzione dell’alloggio e dell’intero stabile;
3- Pertinenze dell’alloggio;
4- Presenza di spazi comuni;
5- Dotazione di servizi tecnici;
6- Vetustà dell’immobile;
7- Gli impianti a norma di legge ed efficienti.
L’unità immobiliare viene classificata in base alle proprie caratteristiche , di TIPO “A”, “B” e “C” di seguito indicate :


UNITA’ IMMOBILIARE DI “ TIPO A“

E’ classificato di tipo “A” l’immobile, che oltre alle caratteristiche di tipo “B”, di cui al successivo comma, presenta anche le seguenti :
- a) risanamento complessivo o ristrutturazione, accertabili, dell’unità immobiliare effettuati negli ultimi dieci anni, ai sensi dell’art. 31 lettera C e D della legge 457/98 e successive leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
- b) Immobile edificato negli ultimi dieci anni, esclusi quelli di edilizia convenzionata e sovvenzionata;
- c) Presenza di sistema di condizionamento d’aria, di isolamento acustico, di risparmio energetico , propri dell’unità immobiliare;
- d) Rifiniture di particolare pregio (infissi, pareti, pavimenti, accessori);
- e) Dotazione di doppi servizi igienici , con secondo servizio dotato di almeno tre accessori;
- f) Dotazione di spazi esterni ad uso esclusivo (terrazze, logge, giardino, cortile, ecc.) superiori al 30% della superficie utile dell’unità immobiliare della quale sono pertinenze, e comunque con superfici non inferiori a 20 metri quadri;
- g) Dotazione di spazi per uso parcheggio con effettiva disponibilità, relativamente alle sole unità immobiliari poste nelle zone di cui alle lettere C) e D) art. 18 Legge 392/78;
- h) Veduta dall’unità immobiliare di bellezze artistiche e paesaggistiche;
Per la classificazione di alloggio di tipo “A” basta il possesso di una sola delle caratteristiche di cui ai commi a) e b) oppure almeno due delle altre o tre nel caso in cui fra queste ci siano comprese quelle di cui al comma h).


UNITA’ IMMOBILIARE DI “ TIPO B“

Si considera di tipo “B” l’alloggio dotato di :
- a) Impianto di riscaldamento completo di elementi radianti, efficiente e a norma e/o consentito dalle vigenti disposizione di legge, con dichiarazione di conformità;
- b) Un servizio igienico dotato di vasca o doccia, lavandino con acqua corrente, bidè, water, con aerazione diretta o indiretta;
- c) Impianto elettrico a norma e/o consentito dalle vigenti leggi con dichiarazione di conformità;
- d) Impianto idrico con allacciamento alla rete o acquedotto comunale;
- e) Ascensore per unità immobiliari poste oltre il terzo piano fuori terra, in immobile con tre piani fuori terra;
- h) Ambienti con pavimenti, pareti e soffitti privi di umidità e sufficientemente areati ed illuminati;
- i) Infissi ed affissi efficienti ed a perfetta tenuta nei confronti degli agenti atmosferici;
-


UNITA’ IMMOBILIARE DI “ TIPO C“

E’ considerato di tipo “C” l’alloggio che non presenta almeno due delle caratteristiche indicate per quello di tipo “B”, con esclusione di quella al comma e) relativa all’ascensore.

c) Maggiorazione per particolari categorie di immobili.

Maggiorazione per durata del contratto superiore al minimo :
1. Contratti con durata superiore ai tre anni avranno le seguenti variazioni delle fasce di oscillazione:
2. Per i contratti con durata di quattro anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella "A1" sarà maggiorata del 2,5%.
3. Per i contratti con durata di cinque anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella "A1" sarà maggiorata del 5%.
4. Per i contratti con durata di sei anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella "A1" sarà maggiorata del 7,5%.
5. Per i contratti con durata superiore ai sei anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella "A1" sarà maggiorata del 10%.
6. In caso di Unità immobiliari arredate il Canone può essere incrementato fino al 20% da graduarsi in relazione alla quantità e qualità dell’arredo.


Articolo 4
(Adeguamento I.S.T.A.T.)

Le parti concordano che il Canone di Locazione calcolato sulla base degli articoli precedenti sarà aggiornato dall’inizio del secondo Anno di locazione, dell’ indice I.S.T.A.T. in misura non superiore al 50%. Dall’inizio del terzo Anno di locazione l’ indice I.S.T.A.T., sarà aggiornato in misura non superiore al 75%.
L’adeguamento I.S.T.A.T. non è applicabile ai Contratti Transitori e per Studenti Universitari.


Articolo 5(Art. 23 Legge 392/78 Adeguamento Canone per lavori di straordinaria manutenzione)


Le parti concordano che il Canone come pattuito verrà integrato con un aumento pari all’interesse legale del capitale impiegato nelle opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità che si rendono necessarie a partire dalla prima scadenza contrattuale.


Articolo 6(Tabella Oneri Accessori)


In materia di oneri accessori le parti faranno riferimento alla redazione di un documento di ripartizione degli stessi, secondo l'impegno di cui all’Allegato G.
Resta comunque inteso che, per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento agli articoli della Legge 392/78 ancora in vigore, al Codice civile e al D.M. 30/12/2002


Articolo 7(Durata del Contratto)


La durata minima del Contratto, a norma di quanto previsto dall’ art. 2 comma 3 della Legge 431/98 è di anni 3 (Tre) decorsi i quali il Contratto si rinnova per altri 2 (Due) anni, salvo i casi di disdetta di cui all’art. 3 comma 1 Legge 431/98. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, Contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni.


Articolo 8(Contratto Tipo)


I Contratti di Locazione sulla base dei criteri contenuti nel presente Capitolo possono essere stipulati esclusivamente utilizzando Contratti Tipo di cui agli Allegati A – B – C – E – F che formano parte integrante del presente Accordo Territoriale. Agli stessi si applicano inoltre anche le norme in materia di locazione del Codice Civile, nonché della Legge 392/78 non espressamente abrogate.


CAPITOLO 2
CONTRATTI AD USO TRANSITORIO(art. 5 comma 1 Legge 09 Dicembre 1998 n° 431 e D.M. 30/12/2002)


Le Associazioni firmatarie concordano che:
1. I criteri di valutazione del Canone per i Contratti ad Uso Transitorio sono gli stessi previsti dal CAPITOLO 1 del presente Accordo;
2. La transitorietà della Locazione non può essere inferiore a mesi 1 (Uno)e non essere superiore a mesi 18 (Diciotto);
3. La transitorietà del contratto è individuata nel seguente modo:


Esigenze del proprietario:

quando ha necessità di adibire entro i 18 mesi l'immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori, per motivi:
• Qualunque esigenza del Locatore e dei suoi parenti sino al 2° grado, collegata ad eventi certi e documentabili da indicare sul Contratto come, a titolo esemplificativo:
• Trasferimento per lavoro o aggiornamento professionale e simili;
• Matrimonio;
• Separazione e/o Divorzio;
• Pensionamento;
• Ristrutturazione o demolizione o ampliamento dell’immobile;
• Rientro dall'estero o da altro Comune.


Per l'Inquilino le seguenti necessità, a causa di:

• Qualunque esigenza del Conduttore o dei componenti del suo nucleo familiare collegata ad eventi certi e documentabili da indicare sul Contratto, come, a titolo esemplificativo: Matrimonio, Pensionamento, Mobilità o trasferta per lavoro, corsi professionali o di specializzazione;
• Contratto di lavoro a Tempo Determinato in Comune diverso da quello di residenza;
• Incarico professionale a termine o su commessa;
• Separazione o divorzio;
• Assegnazione di alloggio ERP, acquisto di alloggio in Cooperativa o da privati che si rende disponibile entro 18 mesi dalla data di stipula del Contratto di Locazione, dimostrato con documentazione da indicare sul Contratto.
• Vicinanza momentanea a parenti fino al 4° grado bisognosi di assistenza e/o cure da attestare con documentazione ufficiale da indicare sul Contratto;
• Cure mediche e/o riabilitazione;
• Missioni temporanee per esigenze militari, sanitarie, di polizia e simili.


Il proprietario o l'inquilino che hanno necessità di stipulare un Contratto Transitorio devono provare la necessità di transitorietà allegando l'apposita documentazione al contratto.

E' fatto obbligo al proprietario di confermare, a mezzo raccomandata A.R., prima della scadenza del contratto, il motivo che ha dato origine alla transitorietà.
In caso di mancata comunicazione, ovvero nel caso siano venute meno le esigenze di transitorietà poste dal proprietario, il contratto sarà ricondotto alla durata prevista dall'art.2 comma 1 della Legge 09 Dicembre 1998 n° 431.


CAPITOLO 3
CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(art. 5 comma 2 Legge 09 Dicembre 1998 n°431 e D.M. 30/12/2002)

Ai sensi dell’art.3 del D.M. 30/12/2002 è possibile stipulare contratti di locazione per studenti universitari fuori sede.
Si dispone che tale tipologia contrattuale è utilizzabile dai soli studenti universitari iscritti a corsi di laurea, di perfezionamento e/o di specializzazione nel comune ove è ubicata la sede e l’attività scolastica, comune diverso da quello di residenza; tale condizione deve essere specificata nel contratto.
A questo scopo devono essere allegate al tipo di contratto adottato (Allegati E e F del D.M. 30/12/2002) le dichiarazioni dell’Istituto universitario attestanti l’iscrizione e la frequenza di corsi universitari.
La durata contrattuale va da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni ed il contratto può essere sottoscritto dal singolo studente, o da gruppi di studenti, o dalle agenzie per il diritto allo studio.
Il canone di locazione applicabile ai contratti per studenti fuori sede è determinato utilizzando i valori di oscillazione massimo/minimo per zone omogenee, individuati nel presente Accordo Territoriale.


Elenco Allegati dell’Accordo Territoriale del COMUNE DI CARRARA:

· Allegato A – B – C – E – F - G (Tipologia di Contratto, Tabella Oneri Accessori).

· Allegato A1 (Zone Omogenee, Valori del Canone Convenzionato, Fascia di Oscillazione).

I Contratti di Locazione possono essere stipulati utilizzando esclusivamente i contratti tipo richiamati nell’Accordo Territoriale, e precisamente quelli allegati al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 Dicembre 2002, che saranno depositati presso il Comune di CARRARA e presso le Associazioni firmatarie, unitamente all’Accordo sottoscritto.

CARRARA, 26 settembre 2008



Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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