Statuto dell’Avvocatura forense, nuove F.A.Q chiariscono le norme su impegno solenne, avvocati di enti pubblici, incompatibilità
Gli avvocati e i praticanti abilitati devono dichiarare il loro impegno solenne presso i Consigli dell’Ordine; le nuove iscrizioni nell’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici dovranno tenere conto delle novità della nuova legge professionale; la professione è incompatibile con l’attività di amministratore di condominio.
Sul sito del CNF sono state aggiornate le F.A.Q. sul nuovo ordinamento professionale forense (legge 247/2012, in vigore dal 2 febbraio scorso) con ulteriori chiarimenti sollecitati dai quesiti inoltrati dai Consigli dell’Ordine.
Il documento chiarisce che la nuova norma sull’impegno solenne è applicabile sin da subito, e vale anche per i praticanti abilitati.
Particolare attenzione è rivolta ai temi della sorte delle iscrizioni degli avvocati dipendenti di enti pubblici nel registro speciale e delle incompatibilità con lo svolgimento di altre attività lavorative.
Sul primo fronte, il CNF chiarisce che sono salvi i diritti acquisiti degli avvocati già iscritti; ma che le nuove iscrizioni dovranno tenere conto delle novità previste dalla riforma, che tutela il principio di libertà professionale e dunque richiede che, per esempio, nel contratto dilavoro siano garantite l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato.
Nello specificare che le incompatibilità (e le relative eccezioni) sono in vigore sin dal 2 febbraio, le F.A.Q. chiariscono che esse si estendono all’attività di amministratore di condominio, in quanto essa costituisce altra attività di lavoro autonomo, svolta necessariamente in modo continuativo o professionale. Sebbene non vengano meno i requisiti di autonomia ed indipendenza, che hanno sinora consentito di considerare compatibile l’attività di amministratore di condominio con l’esercizio della professione, infatti, la riforma ha innovato profondamente la disciplina vigente, escludendo che l’avvocato possa esercitare «qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente», con eccezioni indicate in via tassativa – quali attività di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale – ovvero con l’iscrizione nell’albo dei commercialisti ed esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti, nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro
Consulta le F.A.Q Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense