nondormomai

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Quindi contratto di vendita ma senza passaggio di denaro? Per il fisco sarà un casino.....

Ludovica83, hai qualche esempio di contratto con questa "cessione del bene economico di mantenimento"? Grazie!
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
Quindi contratto di vendita ma senza passaggio di denaro? Per il fisco sarà un casino.....

Ludovica83, hai qualche esempio di contratto con questa "cessione del bene economico di mantenimento"? Grazie!
Al fisco paghi le tassi come se avessi comprato l'appartamento, cioè la rendita catastale.
Si c'è un esempio preciso nel forum di @antonello che ha gentilmente condiviso e che ti riporto.

Esempio di contratto

PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA


Il giorno del mese di gennaio dell’anno 20, per il tramite dell’Agenzia Immobiliare , iscritta presso la Camera di Commercio di tra i Signori:

- , da una parte, e

- , dall’altra parte,

- premesso:

- che sono proprietari dell’immobile distinto all’Ufficio del Territorio di , Catasto Fabbricati, Comune di ;

- che l’immobile sopradescritto è pervenuto, con atto pubblico a rogito del notaio ;

- che intende acquistare detta unità immobiliare da .

- che intendono vendere l’unità immobiliare sopra citata a .

Tutto ciò premesso, stipulano e convengono quanto segue:

1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

2) I promettono di vendere e si impegnano a trasferire, riservandosi il diritto di usufrutto vita natural durante, detta unità immobiliare a che promette e si impegna ad acquistare la stessa unità immobiliare.

3) L’acquisto è proposto a corpo e non a misura, come visto e gradito e nello stato di fatto e di diritto in cui esso oggi si trova.

4) Il prezzo d’acquisto pattuito ed accettato dalle parti, nella sua globalità, è stato stabilito in così ripartiti:

- per quanto riguarda il fabbricato, di cui €. sono relativi al diritto di usufrutto vitalizio ed €. sono relativi al diritto di nuda proprietà;

- per quanto riguarda il terreno circostante il fabbricato, di cui €. sono relativi al diritto di usufrutto vitalizio ed €. sono relativi al diritto di nuda proprietà.

5) Il corrispettivo, dovuto da per il trasferimento a loro favore del diritto di nuda proprietà, viene regolato tra le parti nei seguenti modi e condizioni:

- €. sono versati in data odierna da , con assegno .

La firma apposta in calce al presente preliminare, da parte dei comparenti, è ricevuta liberatoria di detta somma, che diventa a tutti gli effetti caparra confirmatoria.

- quanto alla residua somma di dovuta da per il trasferimento a suo favore del diritto di nuda proprietà, la medesima cessionaria, sempre per le stesse quote sopra descritte, si obbliga per se stessa e per i loro successori a titolo universale, a provvedere, vita natural durante, all’assistenza morale e materiale della parte cedente ed in particolare a fornirle e prepararle con amorevolezza filiale il cibo, a prestarle le cure mediche e la necessaria assistenza diurna e notturna, ad effettuare le vacazioni necessarie al fine di reperirle i beni occorrenti per il soddisfacimento degli ordinari bisogni esistenziali, nonché alla pulizia della persona, del vestiario e della casa.

L’obbligo di cui sopra s’intende assunto con riferimento alle prestazioni che esorbitano dal contenuto dell’obbligo alimentare di cui all’articolo 433 del Codice Civile, cui i sono tenuti nella loro qualità di figli dei coniugi.

La prestazione dell’assistenza oggetto dell’obbligazione assunta da dovrà avvenire presso il domicilio della parte creditrice, più esattamente indicato nella comparizione.

L’assistenza dovrà essere prestata, con piena efficacia liberatoria per la parte obbligata, anche mediante persona di loro fiducia, purchè gradita dalla parte creditrice.

6) Qualora non adempia puntualmente l’obbligo assunto nel precedente articolo 5), la parte cedente potrà richiedere la risoluzione del presente contratto e, verificandosi tale ipotesi, la parte cessionaria sarà tenuta all’integrale risarcimento del danno subito dalla parte cedente, nonché a rifonderle le spese sostenute per la stipulazione dell’atto pubblico di vendita.

La risoluzione si produrrà di fatto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, non appena la parte cedente manifesterà, anche in via stragiudiziale, la propria volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, ma il diritto di chiedere la risoluzione sarà, in ogni caso, incedibile ed intrasmissibile agli eredi ed aventi causa a qualunque titolo.

7) I beni di cui sopra saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui oggi essi si trovano, eccezione fatta per il diritto d’usufrutto innanzi citato, con ogni diritto, azione, ragione, accensione, pertinenza, servitù attiva e passiva, anche non apparente.

Liberi da oneri e pesi, vincoli, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti, iscrizioni pregiudizievoli.

8) L’atto notarile per intestare l’immobile sarà perfezionato presso lo studio del notaio, di fiducia di , a semplice richiesta degli stessi.

9) Sono a carico di le spese, le imposte e quant’altro necessario per il trasferimento della proprietà, ivi comprese quelle relative al rogito notarile.

10) Qualsiasi controversia insorgente dall’interpretazione, esecuzione, risoluzione o validità della presente scrittura, sarà deferita al Tribunale di .

11) I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto l’informativa ed autorizzano il trattamento dei dati nelle modalità previste ed ai sensi della normativa del D.lgs 196 del 30 giugno 2003.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

---------------------------
Vai dal notaio digli "acquisto nuda proprietà con cessione del bene economico di mantenimento" e vedi che lui ti spiega tutti i dettagli.
Puoi chiedere anche a @un povero notaio e trovi un 3d a riguardo.

Se ti interessa sapere anche i casi in cui può essere impugnato (ma la badante che fa l'impugnazione...se la persona rispetta il suo impegno è scioglibile solo da nonnetto ma in casi di evidente adenpienza):
cassazione 7479 25/03/2013
cessione del bene economico di mantenimento
15848 19/07/2011
http://avvrenatodisa.files.wordpres...-sezione-ii-sentenza-25-marzo-2013-n-7479.pdf
 
Ultima modifica:
S

smoker

Ospite
x ludovica83 è così bello il contratto.... che sembra vero..............attenzione a non diventare inadempiente altrimenti rischi che uno zietto chieda la risoluzione del contratto...........

Smoker
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
è così bello.... che sembra vero..............attenzione a non diventare inadempiente altrimenti rischi che uno zietto chieda la risoluzione del contratto...........

Smoker
L'inadempienza deve essere dimostrata: picchi lo zietto, non gli dai da mangiare, non adempi a quello scritto sul contratto.
E' chiaro.... ma se la premessa è... "io devo occuparmi di...> in cambio di..."

Se io non lavoro non prendo soldi... è la stessa cosa... Non è che vado al supermercato e mi danno il prosciutto guardandomi in faccia...se alla cassa non pago.

E' un contratto da rispettare. In cambio non metto denaro ma una mia prestazione che corrisponde alla mia volontà iniziale quella di assistere...
Che può essere fatta anche prendendo del personale che assiste non direttamente la persona...
 

nondormomai

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Molte grazie!

L'ipotesi del trust non l'ho esaminata ma forse chiederò al notaio.

Stavo pensando una cosa: nel caso uno dei vecchietti venisse a mancare prima di aver perfezionato la compravendita da parte della ragazza (che poi è sua nipote ex frate), l'immobile passa in parti uguali ai fratelli (parentela di 2 grado) oppure anche la ragazza (parentela di 3 grado) ha qualche diritto?
 

nondormomai

Membro Ordinario
Privato Cittadino
i genitori della ragazza sono in vita?

Smoker

Si,
alfa, beta, gamma sono fratelli (maschi e femmine)
gamma è sposato con delta
gamma e delta hanno una figlia unica
gamma è l'unico sposato dei tre alfa, beta, gamma

I quattro vecchietti sarebbero alfa, beta, gamma, delta. Ognuno ha una casa di proprietà.
E, cosa essenziale, c'è buona armonia tra tutti.
 

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