ti capisco.. a volte ti trattano a pesci in faccia anche se li chiami per chiudere (magnanimamente) una vendita con un acquirente che aveva visitato un immobile prima con lui, senza risultato e poi con te con proposta accettata.Tutto giusto quello che tu dici, ma ci sono dei nostri cari colleghi che non vogliono sentire ragioni e se tu li chiami per collaborare su qualcosa, ti rispondono seccati di NO, senza parlare che se scrivi una mail per avere info su qualche immobile che trattano, nemmeno hanno l'educazione di risponderti!
a volte mi piacerebbe mandare questa mail:
Egregio collega,
con la presente sono a comunicarti che ai sensi della sentenza 08.07.2010 n° 16157 * Cassazione civile , sez. III, la mia intenzione a chiudere un operazione di compravendita con una parte a te nota.
Sempre a tua disposizione
Tobia
Chissà se così richiama e "collabora"..
*
Cassazione civile , sez. III, sentenza 08.07.2010 n° 16157
Il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 cod.civ., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo; non sussiste, invece, il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore.