Ecco la risposta:
Tuttavia, come ha recentemente chiarito l’Agenzia delle entrate, “
la detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui le spese per intermediazione immobiliare siano sostenute nell’anno precedente la stipula del preliminare (ad esempio, al momento dell’accettazione della proposta di acquisto) a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione in cui la detrazione è fatta valere risulti stipulato e registrato il preliminare di vendita o il rogito” (
circolare AdE 7/E/2018).
FONTE: https://www.ecnews.it/la-detrazione-IRPEF-del-19-spese-intermediazione-immobiliare/
Copio tutta la pagina perché oggi c'è, e domani potrebbe non esserci più:
16 Maggio 2018
La detrazione IRPEF del 19% per spese di intermediazione immobiliare
di
Gennaro Napolitano Scarica in PDF
La scheda di EVOLUTION
Le
spese sostenute per l’attività di
intermediazione immobiliare finalizzata all’acquisto dell’
abitazione principale danno diritto a una
detrazione IRPEF del
19%. L’
articolo 15, comma 1, lett. b-bis), Tuir, infatti, prevede la
detraibilità dei “
compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliarein dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore a euro 1.000 per ciascuna annualità”.
Questa ipotesi di detrazione, operativa dal
1° gennaio 2007, è stata introdotta dall’
articolo 35, comma 22-bis, D.L. 223/2006 ed è strettamente collegata a quanto stabilito dal precedente
comma 22 della medesima disposizione. Quest’ultimo, infatti, ha previsto, a carico delle parti che pongono in essere cessioni di beni immobili, l’
obbligo di rendere, all’atto della cessione (anche se assoggettata a IVA), apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle
modalità di pagamento del corrispettivo. Ciascuna delle parti, inoltre, è tenuta a dichiarare se si è avvalsa di un
mediatore e, in caso affermativo, a fornirne i
dati identificativi e il
codice fiscale (o la
partita IVA). Inoltre, le parti sono tenute a indicare l’ammontare della
spesa sostenuta per l’attività di intermediazione e le relative
modalità di pagamento.
Ai fini della detrazione, per
intermediari immobiliari si intendono coloro che esercitano “
l’attività di mediazione nel ramo immobiliare” come disciplinata dalla
L. 39/1989. Di conseguenza, “
i compensi corrisposti a mediatori creditizi per l’attività di intermediazione nella stipula dell’eventuale contratto di mutuo tra acquirente e istituto di credito esulano dall’ambito della detrazione in esame” (
circolare AdE 7/E/2018).
Dalla lettura dell’
articolo 15, comma 1, lett. b-bis) Tuir si evince che si ha diritto alla
detrazione a condizione che l’immobile acquistato sia adibito ad
abitazione principale, intesa come quella nella quale il contribuente o i suoi familiari
dimorano abitualmente. La sussistenza del requisito in esame può essere dimostrata attraverso le risultanze dei
registri anagrafici oppure mediante
autocertificazione, con cui, peraltro, è possibile attestare che si ha la
dimora abituale in luogo diverso da quello in cui si ha la residenza; la prima, infatti, può non coincidere con la seconda. In ogni caso, l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale
entro un annodall’acquisto (
circolare AdE 19/E/2012, paragrafo 5.2).
La detrazione spetta anche per l’acquisto di
diritti reali diversi dalla piena proprietà (ad esempio, l’usufrutto), a patto, però, che l’immobile sia comunque adibito ad
abitazione principale.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che l’acquisto sia
effettivamente concluso; in caso di
acquisto non andato a buon fine, quindi, non si ha diritto all’agevolazione. In questa ipotesi, il contribuente è tenuto a restituire la detrazione eventualmente fruita e il relativo importo sarà assoggettato a tassazione separata (
circolare AdE 34/E/2008, paragrafo 13.1 e
circolare AdE 7/E/2018).
Ha diritto alla detrazione anche il
promissario acquirente che, all’atto della stipula del
contratto preliminare di vendita, abbia pagato il compenso all’agente immobiliare. È necessario, tuttavia, che il compromesso di vendita sia stato regolarmente
registrato: con la registrazione, infatti, le parti formalizzano l’impegno a sottoscrivere il successivo
contratto definitivo di acquisto. Come noto, peraltro, quello preliminare è un contratto a
effetti obbligatori e
non reali: il promissario acquirente diventa proprietario solo con la stipula del
contratto definitivo. Ne consegue che se quest’ultimo non viene sottoscritto, il
promissario acquirente, che
medio tempore ha usufruito della
detrazione, sarà tenuto a
restituirla, assoggettando a tassazione separata il relativo importo (
risoluzione AdE 26/E/2009). Tuttavia, come ha recentemente chiarito l’Agenzia delle entrate, “
la detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui le spese per intermediazione immobiliare siano sostenute nell’anno precedente la stipula del preliminare (ad esempio, al momento dell’accettazione della proposta di acquisto) a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione in cui la detrazione è fatta valere risulti stipulato e registrato il preliminare di vendita o il rogito” (
circolare AdE 7/E/2018).
La detrazione “
si esaurisce in un unico anno di imposta” e opera su un importo
non superiore a 1.000 euro. Quest’ultimo rappresenta il
limite massimo cui commisurare l’agevolazione, in relazione all’intera spesa sostenuta. L’importo massimo detraibile, quindi, ammonta a
190 euro.
Beneficiario della detrazione è l’
acquirente dell’immobile. Di contro, dell’agevolazione non può beneficiare il
venditore “
anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare”. Inoltre, la detrazione
non compete per le spese sostenute nell’interesse dei
familiari fiscalmente a carico.
Nel caso di acquisto effettuato da
più proprietari, la detrazione, fermo restando il limite dei 1.000 euro, deve essere
ripartita pro-quota tra i comproprietari in ragione della rispettiva
percentuale di proprietà (
circolare AdE 28/E/2006, paragrafo 13). In ogni caso, la
fattura rilasciata dall’agente immobiliare deve essere intestata ad almeno uno dei
comproprietari. La fattura intestata a uno solo dei proprietari va
integrata con i dati anagrafici del comproprietario non indicato. Se, invece, la fattura è intestata al
proprietario e a un
altro soggetto (non proprietario), il primo può detrarre l’intero importo a patto che sul documento si specifichi che l’onere per l’intermediazione è stato da lui
interamente sostenuto. Infine, se la fattura è intestata solo a un soggetto che non sia proprietario dell’immobile, le spese sostenute per l’intermediazione non possono essere detratte dal proprietario (
circolare AdE 20/E/2011, paragrafo 5.8).