Non è così. Se i due soggetti non sono i medesimi si deve tenere presente la sia la normativa civilistica sia quella fiscale.
Dal punto di vista civilistico esiste la delegazione di pagamento.
L'obbligazione l'AI l'ha con chi gli ha dato il mandato non rilevando chi lo paga se non per il fatto che il suo debitore può opporsi a che un terzo paghi per lui. Nel caso in esame questa opposizione non c'è stata, quindi il creditore non può opporsi a ricevere un pagamento da un terzo. Anzi, se si opponesse non potrebbe pretendere i soldi dal suo debitore.
In coerenza l'art. 21 DR 633 prevede che la fattura sia emessa riportando:
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
In altre parole è il sogetto che intrattiene il rapporto che deve essere fatturato.
Se poi l'AI vuole pararsi sino in fondo scriverà sulla ricevuta che riceve il pagamento di tizio per conto di caio (suo mandante, committente ecc.).
Kurt