Una fattura può essere intestata a più imprese giacché un notaio ha tenuto
tale comportamento?
Risposta
L'art. 21, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, afferma che:
"La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e
contiene le seguenti indicazioni:
a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei
soggetti fra cui è effettuata l'operazione, del rappresentante fiscale
nonchè ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
e, relativamente al cedente o prestatore, numero di partita IVA. Se non si
tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della
ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome; (...)".
Le due parti contrattuali e cioè i soggetti tra cui è effettuata
l'operazione (di cessione di beni o di prestazione di servizi), possono
essere a struttura complessa e quindi possono essere costituite da più
soggetti.
Sotto il profilo dell'IVA:
dal lato della parte cedente o prestatrice ciascun componente provvede ad
addebitare la propria quota di corrispettivo (e quindi la fattura reca un
solo soggetto emittente);
dal lato della parte cessionaria o committente, occorre indicare in fattura
i singoli soggetti che compongono la stessa.
A supporto di quanto sopra affermato, si segnala che negli elenchi clienti
reintrodotti nel nostro ordinamento dall'art. 37, comma 8, D.L. n. 223/2006,
dovrà presumibilmente essere indicato "il codice fiscale dei soggetti nei
cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la
comunicazione, distintamente per ogni contestatario".
di Stefano Garelli