Un'unica fattura con entrambi i nomi con la stessa residenza è impossibile in quanto hanno residenze diverse e comunque lui vive in alloggio come carabiniere
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Quando è capitato l'ho sempre emessa intestandola ai coniugi con la stessa residenza ed indicando il codice fiscale di ciascuno. Prassi mai contestata in svariati controlli.
ALLORA, approfondendo l'argomento un pochino (ma andrebbe sviscerato), il dubbio nasce dalla interpretazione dell'articolo 21 D.P.R. n. 633/1972, che parla di IVA e fatture, che si riferisce al singolare ma ci sono parerei contrastanti e sopratutto non si ravvedono contestazioni dell'AdE contro fatture conitestate ceh sono di uso normale, specie nel caso di coniugi. qui una interpretazione:
anche la residenza non è mai stta un problema, io mettevo indirizzi differenti, tranquillamente, mai un problemaUn'unica fattura con entrambi i nomi con la stessa residenza è impossibile in quanto hanno residenze diverse e comunque lui vive in alloggio come carabiniere
La cosa non mi meraviglia, poi andiamo a chiedere a chi registra la fattura quale dei due nominativi finisce sul registro IVA vendite.[DOUBLEPOST=1404301365,1404301097][/DOUBLEPOST]
Ottimo 633/72, vai sereno, una fattura per un soggetto.
http://www.fisco7.it/2013/11/spesometro-domande-risposte/D. In caso di vendita di un bene a due coniugi ai quali è stata emessa una fatturacointestata, come ci si comporta ai fini dello spesometro?
R. Se sono emesse fatture cointestate, occorre evidenziare l’operazione distintamente per ciascuna di esse. Sebbene le indicazioni non specifichino nulla al riguardo, occorre ripartire l’importo tra i due co-acquirenti in ragione di quanto riportato in fattura. Se nulla è riportato, l’acquisto si presume effettuato in parti uguali.
anche la residenza non è mai stta un problema, io mettevo indirizzi differenti, tranquillamente, mai un problema
http://www.gbsoftware.it/Guide_2007...ick=&Sorg=&IdAnaClick=&Idnews=20961&app=6_6_5
http://www.fisco7.it/2013/11/spesometro-domande-risposte/
ALLORA, approfondendo l'argomento un pochino (ma andrebbe sviscerato), il dubbio nasce dalla interpretazione dell'articolo 21 D.P.R. n. 633/1972, che parla di IVA e fatture, che si riferisce al singolare ma ci sono parerei contrastanti e sopratutto non si ravvedono contestazioni dell'AdE contro fatture conitestate ceh sono di uso normale, specie nel caso di coniugi. qui una interpretazione:
Ti ho risposto sopra, leggi pure, in caso di conitesatazione nel registro scrivono in quota ai cointestati la spesa, se non sono indicate le quote suppongono al 50%Come ha visto la legge parla chiaramente al singolare, ne esiste alcuna specifica circolare AGE diversa, almeno a mia memoria
Ti ho risposto sopra, leggi pure, in caso di conitesatazione nel registro scrivono in quota ai cointestati la spesa, se non sono indicate le quote suppongono al 50%
tra l'altro, da quando c'è il nuovo spesometro la cosa è prevista e regolamentata (infatti i programmi che non lo permettono sono vetusti).
Piuttosto che rispondere sempre a mezzo, specifica bene le obiezioni, per esteso, con il "detto non detto" hai, francamente, un pochino stufato e non sei utile a nessuno: individua quindi bene dove sia scritto che è VIETATO co-intestare la fattura, quando i programmi di registrazione per lo spesometro lo prevedono come caso e chi ne sospetta l'essere contra-legis parla solo di una interpretazione dubbia dell'art. 21, che non si traduce in nessuna sanzione tra l'altro, spiegandolo sarai utile, facendo supposizioni sterili, metti solo dubbi e non risolvi l'arcano.
D. Ai fini della detrazione del 19% relativa ai compensi pagati per
l’intermediazione immobiliare, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera b-bis)
del TUIR, si chiede di conoscere come debba essere ripartita la detrazione nelle
seguenti ipotesi:
1) acquisto di immobile da parte di due soggetti e fattura per intermediazione
immobiliare intestata ad uno solo di essi;
2) acquisto di immobile da parte di un solo proprietario e fattura per
intermediazione cointestata all’acquirente e ad un altro soggetto;
3) fattura per intermediazione intestata esclusivamente ad un soggetto (ad
esempio il coniuge) che non sia proprietario dell’immobile.
R. Dal 1° gennaio 2007 è ammesso in detrazione il 19% dei compensi
pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore ad
euro mille per ciascuna annualità (art. 15, comma 1, lettera b-bis del TUIR).
La circolare n. 28/E del 2006 precisa che se l’acquisto è effettuato da più
proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di euro mille, dovrà essere
ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.
Il beneficio, pertanto, può essere attribuito al proprietario dell’immobile, nella
misura indicata dalla richiamata circolare, qualora la fattura risulti intestata
almeno ad uno dei proprietari. In particolare:
1) nella prima ipotesi (fattura intestata ad un solo proprietario, ma immobile in
comproprietà) al fine di ammettere pro-quota al beneficio della detrazione anche
il comproprietario che non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il
documento annotandovi i dati di quest’ultimo.
2) nella seconda ipotesi (immobile intestato ad un solo proprietario, ma fattura
cointestata al proprietario e ad un altro soggetto), al fine di consentire la
detrazione dell’intero importo all’unico proprietario sarà necessario integrare la
fattura, annotando che l’onere per l’intermediazione è stato sostenuto interamente
da quest’ultimo.
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