A costo di attirarmi gli strali dei forumisti, mi chiamo fuori dal coro, azzardando il mio pensiero, più o meno condivisibile.
Procediamo con ordine. Andiamo al decreto attuativo, una buona volta, e lasciamo perdere, per un attimo, i glossatori (Befera, tanto per non far nomi....
). Il comma 11, primo periodo, dell'art. 3, D.Lgs. 23/2011, stabilisce - con disposizione definita inderogabile - quanto segue: "
Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di aggiornamento del canone [...]". Ora, questo stato di "limbo" o di "sospensione" quali conseguenze pratiche comporta? Posto che quello della cedolare è un regime fiscale sostitutivo che il locatore può scegliere o meno di utilizzare con riferimento ad ogni singola annualità contrattuale, quale è la sorte degli aggiornamenti relativi alle annualità contrattuali per le quali il locatore non ha usufruito di tale regime? Secondo il glossatore più accreditato
, gli aggiornamenti di cui non ci si è avvalsi nelle annualità di applicazione del regime fiscale ordinario, sono persi irrimediabilmente: "
Dimenticate ogni aggiornamento pregresso, o voi che entrate in cedolare!" (non a caso l'Agenzia delle Entrate è comunemente abbreviata
Ade = divinità degli inferi nella mitologia greca
). A pagina 12, il
luciferino glossatore - che non nominiamo, per cortesia
- scrive: "
In applicazione del comma 11, pertanto, il locatore che intende accedere al regime alternativo della cedolare secca è tenuto a rinunciare, per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione, alle variazioni del canone che derivino dall'applicazione di indici di aggiornamento [...]".
La norma - tengo a sottolineare - parla di "sospensione", per il periodo di durata dell'opzione, della facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone. Poiché il regime della cedolare può essere scelto dal locatore per singola annualità contrattuale, l'effetto della norma non deve riverberarsi anche sulle annualità nelle quali il regime sostitutivo non venga applicato. E sarebbe proprio questo che si verificherebbe, qualora non si consentisse al locatore di considerare gli aggiornamenti maturati nelle annualità di applicazione del regime di tassazione ordinaria. Il legislatore, del resto, ha volutamente - a mio modesto avviso - fatto riferimento (se le parole hanno un senso), non a caso, ad una "
sospensione" della facoltà di avvalersi dell'aggiornamento e non già ad una "
non applicazione" dell'aggiornamento, come ad esempio fece 28 anni fa (si veda in proposito l'art. 1, legge 25 luglio 1984, n°337). Espressione che avrebbe impedito le conclusioni sopra evidenziate. Soltanto "chi vivrà, vedrà" (tanto per restare in tema Ade
) se le conseguenze ipotizzate in codesto post risultino fondate o meno. In ogni caso, si tratta di una questione non solo tributaria, che verrà risolta in sede civilistica e che necessita - tanto per cambiare - di chiarimenti.