Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
A costo di attirarmi gli strali dei forumisti, mi chiamo fuori dal coro, azzardando il mio pensiero, più o meno condivisibile.

Mi aggrego, c'è troppo gusto a fare ammuina tra i forumisti ... e dire cose già dette .......

1) Non mi è chiaro cosa intendesse veramente con retroattivo....: diciamo che non si possono chiedere gli arretrati per il periodo antecedente in cui vigeva la CD. Ma credo sia lecito calcolare la rivalutazione del canone dall'anno 0 all'anno 6, ed a partire dall'anno 6 (è un esempio ) chiedere il nuovo canone rivalutato con la variazione assoluta intervenuta durante i 5 anni precedenti.

2) Poi un pò delicato è definire da quando si può far decorrere: andando a memoria, mi pare che la circolare faccia chiaro riferimanto non solo alle annualità contrattuali, ma anche alle annualità solari IRPEF; per cui per le mensilità solari rimanenti di una annualità in cui vigeva la CD si proietta ancora il divieto di mutamento del canone. E' come dire che si potrà iniziare ad applicare la rivalutazione non dalla data di scadenza dell'annualità del contratto, bensì dal gennaio successivo: sullo stesso contratto, tutta la annualità fiscale deve rimanere costante. Se ricordo male, grazie a chi mi rinfresca le idee.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
un po azzardato.....

interessante: l'ho scritto anche per verificare la razione.
Ma dove sta scritto che non è lecito? E' una questione, che legherai a quella annosa della variazione assoluta e relativa; ormai è assodato che è lecito e giusto considerare la variazione assoluta dall'anno 0 all'anno X in regime normale, e non quella relativa per differenza fra l'anno n ed n+1.

Qui il caso è vistoso : parto all'anno 0 (2011). Sto fermo per i successivi 4 anni (2015 incluso): poi riprendo dal 2016 ad applicare l'Istat: secondo te che variazione prenderesti in considerazione, partendo dal fatto che il canone del 2011 era 100€? Considereresti la variazione 2016-2011 ? (sono gli unici anni univocamente logici agganciati al contratto ed alla realtà temporale), 2016-2015 (e cosa c'entra il 2015?), 2012-2011 (e cosa significa il 2012 oggi che siamo al 2016? e dopo?)

Interpretazione azzardata, ma non ne vedo un'altra: mi confermi invece il fatto che il riflesso si estenda anche a mensilità successive? la circolare ne fa cenno, e l'avrei interpretata nel modo sopradescritto.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
vado a 'naso'. Non ho letto il passaggio della circolare e tu sei senz'altro meglio informato di me su qst cose.
Mi pare strano che io possa recuperare 5 anni di istat passando da un regime fiscale all'altro senza rifare un contratto ex-novo: secondo me parto da 100euro (cioè parto dall'inizio)
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
che io possa recuperare 5 anni di istat

Premetto che anche a me piacerebbe sapere quale è la risposta esatta: e forse la signora Longari non si interessa di queste cose... :risata:

Però è bene in questo caso stare attenti ai termini usati: ad esempio il termine recuperare, mi semvra induca in errore.

recuperare per me suona che recupero soldi di anni arretrati, e questo non è di certo possibile.

Altra cosa è invece constatare che le 100 lire di 5 anni fa oggi sarebbero 110: ci sono arrivate attraverso 4 passaggi: 102, 105, 107, ed adesso 110 appunto: bene, quello che è stato in passato avevamo l'accordo di non applicarlo, ma oggi le 100 lire dell'altro ieri equivalgono a 110: quindi se posso di nuovo aggiornare il canone secondo l'incremento dell'indice del costo della vita, mi pare corretto vedere di quanto questo oggi è aumentato rispetto a quando avevamo stipulato il contratto, e da oggi in avanti attualizzerò il canone.

Non ne faccio un discorso di opportunismo o convenienza del locatore: è che non vedo un altro modo logicamente consistente da applicare. Ben accetti rilievi argomentati (more solito).
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
interessante: l'ho scritto anche per verificare la razione.
Ma dove sta scritto che non è lecito? E' una questione, che legherai a quella annosa della variazione assoluta e relativa; ormai è assodato che è lecito e giusto considerare la variazione assoluta dall'anno 0 all'anno X in regime normale, e non quella relativa per differenza fra l'anno n ed n+1.

Qui il caso è vistoso : parto all'anno 0 (2011). Sto fermo per i successivi 4 anni (2015 incluso): poi riprendo dal 2016 ad applicare l'Istat: secondo te che variazione prenderesti in considerazione, partendo dal fatto che il canone del 2011 era 100€? Considereresti la variazione 2016-2011 ? (sono gli unici anni univocamente logici agganciati al contratto ed alla realtà temporale), 2016-2015 (e cosa c'entra il 2015?), 2012-2011 (e cosa significa il 2012 oggi che siamo al 2016? e dopo?)

Interpretazione azzardata, ma non ne vedo un'altra: mi confermi invece il fatto che il riflesso si estenda anche a mensilità successive? la circolare ne fa cenno, e l'avrei interpretata nel modo sopradescritto.


:stretta_di_mano:

Azzardo un'ipotesi più "estrema":

- Applicazione della cedolare per tre annualità di contratto
- Revoca per la quarta e la quinta
- Nuovo inserimento nel regime sostitutivo con la sesta annualità

E' consentito al locatore aggiornare il canone relativo a tale annualità tenendo conto anche degli aggiornamenti di cui non si è avvalso nelle due annualità di applicazione del regime ordinario, fermo restando l'impossibilità di recuperare gli arretrati? :domanda:

Al quesito io risponderei di sì, sia quando risulti applicabile il metodo della variazione assoluta, sia in caso di applicazione del metodo della variazione relativa.

Metodo della variazione assoluta: il metodo della variazione assoluta prevede che il dato sul quale operare annualmente l'aggiornamento sia il canone di partenza: il sistema consiste, in sostanza, nel considerare la variazione assoluta intervenuta tra l'indice del mese e dell'anno di stipulazione del contratto e l'indice del mese e dell'anno di applicazione dell'aggiornamento.

Parrebbe, dunque, evidente che, in applicazione del metodo della variazione assoluta, nell'esempio sopra prospettato, l'aggiornamento sarebbe nuovamente applicato per la sesta annualità e terrebbe automaticamente conto di quanto maturato nell'anno di mancata percezione dell'aggiornamento del canone.


Metodo della variazione relativa: il metodo della variazione relativa prevede che si considerino le variazioni mensili dell'indice verificatesi nel mese di applicazione dell'aggiornamento rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente, applicando l'aumento sul canone già aumentato dell'anno precedente.

Anche nel corso delle normali vicende dei contratti di locazione, infatti, è ben possibile che il locatore non provveda - per qualsiasi ragione - alla riscossione degli aggiornamenti per uno o più anni: in questi casi, l'aggiornamento rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente viene normalmente operato effettuando il conteggio sulla base del canone aggiornato, anche se tale aggiornamento non era stato applicato.

Il fatto che, nella fattispecie in questione, la mancata riscossione dell'aggiornamento sia dovuta all'applicazione di una norma di legge, nulla cambia con riferimento alle modalità di aggiornamento successive.

E' bene ricordare che se - seguendo l'esempio in ipotesi - si dovesse imporre al locatore di applicare l'aggiornamento per la sesta annualità (quella di reingresso nel regime della cedolare) sulla base del canone relativo alla quinta annualità, senza considerare gli aggiornamenti relativi alla quarta e quinta annualità (non applicati per effetto della scelta del regime sostitutivo), non verrebbe rispettata la ratio della norma.

Quanto finora esposto consentirebbe di fare, poi, un'ulteriore sottolineatura, ma - è meglio - fermarsi qui. ;)
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
non verrebbe rispettata la ratio della norma

Ti ringrazio del dotto intervento, che se ho letto bene conferma la ratio da me seguita: ringrazio Granduvato della fiducia forse anche eccessiva, capisco che a volte prendere alla lettera i provvedimenti possa sembrare un azzardo, viste le male usanze, ma dovrebbe essere normale prassi. Se no si fa il processo alle intenzioni, e non si è più certi di niente.... (Non ho detto che non sia possibile una autorevole smentita, :disappunto:, ma saremmo alle solite...)
 

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