Art. 29.
Negli atti con cui si concede l'ipoteca o di cui si chiede la
trascrizione, l'immobile deve essere designato anche con
l'indicazione di almeno tre dei suoi confini.
1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra
vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo
scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia'
esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono
contenere, per le unita' immobiliari urbane, a pena di nullita',
oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie
depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli
intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali
e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia
catastale. La predetta dichiarazione puo' essere sostituita da
un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico abilitato
alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della
stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari
catastali e verifica la loro conformita' con le risultanze dei
registri immobiliari.
1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate
in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della
conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle
planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformita' rilasciata da un
tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie
o dalla loro difformita' dallo stato di fatto, l'atto puo' essere
confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo,
redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi
omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente
a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.