MauroScherlin

Membro Assiduo
Professionista
Se l'abuso non è sanabile, la fiscalizzazione è comunque conveniente, essendo l'alternativa alla demolizione. Ma io vorrei sapere se è nel mio diritto pretendere la fiscalizzazione di un abuso consistente in un muro perimetrale costruito in difformità dal progetto approvato, non avvicinandosi ma allontanandosi dal confine, quindi, che riduce, anziché aumentare, le dimensioni del fabbricato, ma è privo della doppia conformità e non è sanabile, poiché, nel frattempo, le regole sulle distanze da confini e fabbricati sono cambiate.
Costruisci una controparete alla distanza da pratica edilizia originaria per ripristinare lo stato dei luoghi. Poi al limite fai una sanatoria per gli interni. Prenditi un tecnico intelligente e non un ufficio complicazioni ambulante.

Buona giornata.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Il problema è il non rispetto delle distanze dai confini, così come imposte dallo strumento urbanistico vigente.
Ossia la conformità allo strumento attuale.
Quindi o si allinea alle distanze attuali oppure vi è poco da fare.
Questo implica anche delle demolizioni ai fini del rispetto di tali distanze.

Assodato questo
Le eventuali demolizioni inficiano la sicurezza della restante struttura ?
E su questo si potrebbe/dovrebbe ragionare
 

Vincenzo 67

Nuovo Iscritto
Professionista
Il problema è il non rispetto delle distanze dai confini, così come imposte dallo strumento urbanistico vigente.
Ossia la conformità allo strumento attuale.
Quindi o si allinea alle distanze attuali oppure vi è poco da fare.
Questo implica anche delle demolizioni ai fini del rispetto di tali distanze.

Assodato questo
Le eventuali demolizioni inficiano la sicurezza della restante struttura ?
E su questo si potrebbe/dovrebbe ragionare
Ringrazio tutti per le risposte, molto pertinenti e interessanti. Si, l'eventuale demolizione della parte abusiva pregiudica assolutamente la sicurezza del fabbricato.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Si, l'eventuale demolizione della parte abusiva pregiudica assolutamente la sicurezza del fabbricato.
In che senso scusa? Come può un muro di confine pregiudicare la stabilità dell'intero fabbricato? Questo, nello specifico, se ho inteso bene.

Più in generale ti direi quanto segue. Secondo me questa storia della fiscalizzazione è una "super****ola", perché, qualora si realizzasse un edificio più lungo di 50cm, poniamo, come si fa a dire che demolendo questi 50cm si pregiudicherebbe la parte autorizzata?

O meglio, si potrebbe anche sostenere, ma al contrario si potrebbe anche sostenere che è NECESSARIO demolire questa parte eccedente: ipotizzando che vi siano strutture portanti d'angolo (travi e pilastri), come spesso accade, vuol dire che la trave ha luce 50cm in più rispetto a quanto progettato. Direi che probabilmente la mancata demolizione pregiudicherebbe la salvaguardia della vita umana... che è l'esatto contrario rispetto alla fiscalizzazione dell'abuso.

Non so se sono stato chiaro... Se fossi io tecnico comunale (visto che è lui che decide in merito alla fiscalizzazione dell'abuso), mai e poi mai mi prenderei una responsabilità del genere: ordinerei la demolizione della parte eccedente, con ricostruzione conforme al progetto approvato dal comune e dal genio civile.
 

Jan80

Membro Senior
Professionista
Se non rientri nel limite del 2% e a oggi non rispetta comunque le distanze puoi applicare la sanzione sulla porzione a oggi in eccedenza. In questo caso a nulla rileva la minor dimensione del fabbricato o la maggior distanza dai confini rispetto il progetto approvato.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Se non rientri nel limite del 2% e a oggi non rispetta comunque le distanze puoi applicare la sanzione sulla porzione a oggi in eccedenza. In questo caso a nulla rileva la minor dimensione del fabbricato o la maggior distanza dai confini rispetto il progetto approvato.
Sanzione pari al doppio del costo di costruzione, che tuttavia non legittima la parte difforme, lo ricordo.
 

Vincenzo 67

Nuovo Iscritto
Professionista
In che senso scusa? Come può un muro di confine pregiudicare la stabilità dell'intero fabbricato? Questo, nello specifico, se ho inteso bene.

Più in generale ti direi quanto segue. Secondo me questa storia della fiscalizzazione è una "super****ola", perché, qualora si realizzasse un edificio più lungo di 50cm, poniamo, come si fa a dire che demolendo questi 50cm si pregiudicherebbe la parte autorizzata?

O meglio, si potrebbe anche sostenere, ma al contrario si potrebbe anche sostenere che è NECESSARIO demolire questa parte eccedente: ipotizzando che vi siano strutture portanti d'angolo (travi e pilastri), come spesso accade, vuol dire che la trave ha luce 50cm in più rispetto a quanto progettato. Direi che probabilmente la mancata demolizione pregiudicherebbe la salvaguardia della vita umana... che è l'esatto contrario rispetto alla fiscalizzazione dell'abuso.

Non so se sono stato chiaro... Se fossi io tecnico comunale (visto che è lui che decide in merito alla fiscalizzazione dell'abuso), mai e poi mai mi prenderei una responsabilità del genere: ordinerei la demolizione della parte eccedente, con ricostruzione conforme al progetto approvato dal comune e dal genio civile.
Non è un muro di confine ma parte del muro perimetrale posteriore del fabbricato!
 

plutarco

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Se l'abuso non è sanabile, la fiscalizzazione è comunque conveniente, essendo l'alternativa alla demolizione. Ma io vorrei sapere se è nel mio diritto pretendere la fiscalizzazione di un abuso consistente in un muro perimetrale costruito in difformità dal progetto approvato, non avvicinandosi ma allontanandosi dal confine, quindi, che riduce, anziché aumentare, le dimensioni del fabbricato, ma è privo della doppia conformità e non è sanabile, poiché, nel frattempo, le regole sulle distanze da confini e fabbricati sono cambiate.
Noo.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Perché no? La norma, art. 34, conma 2, del TUE, non lo esclude, in quanto dice semplicemente che la sanzione va calcolata sulla parte del fabbricato costruita in difformità.
Evidentemente TI piace leggere/ vedere solo quello che ti fa comodo.

l'art 34, al comma 2, inizio, recita:
"Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecunaria...."

e rientra in questa fattispecie la sicurezza statica e strutturale, come ti veniva già detto.

Se....e dico se, ritieni che si un "tuo diritto", consultati con un legale con esperienze di ambito abusi e vedi cosa ti riferisce.
 

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