Questo quanto trovato in merito all'impresa familiare( in tema fiscale), ricordo che un notaio mi disse che uno dei vantaggi ti tale impresa è che i beni in essa presenti non sono attaccabili dal fisco.
La materia è trattata dall'art. 5 comma 4 del TUIR, nel quale è stabilito che il reddito imponibile dell'impresa familiare sia dichiarato unicamente dal titolare dell'impresa stessa, che a propria volta non può imputare ai collaboratori familiari una quota di reddito complessivamente maggiore del 49%. Questa quota non ha quindi la natura di un costo del lavoro da portare in deduzione dal reddito, ma di un utile da ripartire.
Sempre ai fini delle imposte dirette, anche le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione dell'impresa familiare devono essere ripartite tra il titolare e i familiari.
Nel caso di recesso di un collaboratore familiare dall'impresa, la somma liquidatagli, corrispondente a plusvalenze ed incremento del valore di avviamento tra l'inizio e la fine della sua collaborazione, non è tassabile in capo allo stesso, ma contestualmente non può essere dedotta dal reddito imponibile dell'impresa.