angy2015

Membro Assiduo
se la servitù di passaggio non copre parte di terreno che và oltre la superficie interessata da quella che diventerà pubblica via non hai nessun diritto a risarcimenti o altro.
Anche se è sparito il tratteggio prima della costruzione della pubblica via non lede i tuoi diritti futuri. Unico danno è quello che varai dovendo eventualmente arretrare il cancello o automatizzarlo secondo quanto prevede il regolamento comunale.
Verifica solo che veramente la strada diventi pubblica in conservatoria e non solo formalmente come spesso accade.
Qualcuno dirà che non accade ma io ne ho esempi attuali e dovrei ingrassare degli avvocati per sistemarli.
 

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
Il PGT è stato approvato. ..Ma A cosa posso oppormi se mancavano i tratteggi di cui sopra - perché tolti erroneamente ( ?) dal geometra che ha frazionato ..."TF con Wegis" - nella mappa catastale ? Mi chiedo se questa variazione in mappa , seppur non voluta/ erroneamente, autorizza una variazione del PGT come da me descritta...tenuto conto che la variante era proposta su ampia scala da Regione Lombardia ( o da chi la propone) .Esiste l' atto notarile ,come convenzione col comune per piano attuativo riguardante edilizia residenziale, in cui il mio confinante ( fondo servente) dichiara - esonerando ovviamente il notaio da responsabilità in merito- che il suo mappale , futuro oggetto di cessione al Comune per opere pubbliche quali parcheggi e strada ,è libero da vincoli pregiudizievoli e da servitù attive o passive , apparenti e non...Non ha dichiarato il falso ? Potrei nei suoi confronti tentare qualche azione di diffida o , in via subordinata , di richiesta danni per aver ceduto senza avvertirtirmi ? Inoltre io avrei già il passo carraio...Il comune , che ha decretato di non assoggettare tale piano attuativo a VAS e lo ha integrato con vincoli inerenti alle acque metaforiche e fognarie e con obbligo di progettazione del passo carraio in prossimità del mio ingresso, può ignorare l' esistenza di un passo carraio già istituito ante 1967 ? Anche perché, suppongo , i passi carrai nuovi devono arrestarsi di 4 metri per essere approvati !!! Credo sia questo il motivo del mio civico "ballerino "...Comunque tutto cio l' ho appreso da sito burl e da sito comune...nessuna formale risposta inviatami...soltanto inviata al progettista e agli enti competenti ( che avevano posto le loro osservazioni...verbalizzate assieme alla mia nel verbale di conferenza per assoggettamento a VAS o meno ) ! Quale sia la differenza per me è evidente: un luogo per accedere a casa - con cancello manuale e non automatico - utilizzato solo da me è di comodità e facilità di accesso ben più ampia di quella che si prospetta in un luogo che , essendo una pubblica via, sarebbe percorso con automobili da chiunque! O blocco il traffico o mi arretro di 4 metri ! Se questo non è un evidente danno alla proprietà privata ( consolidata dagli anni 90 con atti notarili) o un aggravio / diminuzione dell' utilizzo della servitù di passaggio ( art. 1067 c.c. )....
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si impugna il PGT dinanzi al Giudice amministrativo, la controparte è il comune essendo l autorita approvante, per la parte che si ritiene illeggittima o di lesione di interesse leggittimo ; se non ho capito male , tale variante da te dogliata è stata apportata a seguito delle osservazioni della Regione che sono ricettizie da parte del comune ( esse hanno vigenza anche se il comune non le dovesse recepire) ; in tale circostanza è molto difficile metterla in discussione, salvo il fatto che indipendentemente dalla genesi se vi è danno o illeggitimità , si ha diritto a dogliarsi dinanzi il TAR . Da valutarsi quindi il costo beneficio dell azione . Non vi sono altre vie , la risposta alle osservazioni vi è stata se proposta (e nei termini) quindi il Comune difficlmente se si è espresso , oltre che sembrerebbe prescrizione regionale ricettizia, cambiera posizione. Qualora invece il pregiudizio dovesse derivare da comportamenti illeciti altrui (vicino dichiarazioni in rogiti etc.) occorre esaminare la documentazione e se ne ricorrano i presupposti fi fatto e probatori, ci si rivale in sede civile nei confronti dell altro privato.
 

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