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Enrica qualcosa non torna, visto che ho visto con i miei occhi appartamenti di 33-35 mq nuovi appena costruiti, e non mi riferisco a appartamenti creati da recupero di vecchie strutture o condonati, ma di appartamenti in palazzine nuove...per esempio i monolocali di caltagirone (quelli nei palazzi coi balconi "a fascia", presenti in varie zone di roma) sono di 35 mq.
 

enrica agnelli

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Magari mi chiamassi caltagirone avrei molti meno problemi anche nella richiesta di concessioni edilizie!!...non so se ci siamo capiti! Anche io vivo in un seminterrato che non ci dovrebbe essere ma guarda un po'...il tecnico che ha fatto la pratica ha diversi amici nei posti giusti!! I comuni mortali si debbono, aimé, attenersi alle regole!!
Bisogna sempre basarsi sui regolamenti comunali e le norme di piano!
 

enrica agnelli

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Magari mi chiamassi caltagirone avrei molti meno problemi anche nella richiesta di concessioni edilizie!!...non so se ci siamo capiti! Anche io vivo in un seminterrato che non ci dovrebbe essere ma guarda un po'...il tecnico che ha fatto la pratica ha diversi amici nei posti giusti!! I comuni mortali si debbono, aimé, attenersi alle regole!!
Bisogna sempre basarsi sui regolamenti comunali e le norme di piano!
 

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Si ok, ma un conto è sistemare una singola pratica, un conto è costruire migliaia di appartamenti contro la legge, sarebbe troppo sfacciata come cosa...oggi ne parlavo con una mia collega che è geometra, a suo dire i monolocali devono essere minimo di 28 mq, e sono i bilocali a dover essere di almeno 45 mq (sempre parlando di Roma), quindi i costruttori dichiarano tali appartamenti come mono, non montando però le porte divisorie se non quella del bagno, in modo che sulla carta tali appartamenti sembrino dei monolocali e rientrino quindi nella regola dei 28 mq...non è infrequente vedere infatti annunci di gente che vende i succitati appartamentini chiamandoli "monolocale diviso".
 

enrica agnelli

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art 40 comma d del regolamento edilizio del comune di roma:

l' alloggio monostanza deve avere una sup minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a 28mq se per una persona di 38 mq se per due persone.

in pratica in un alloggio da 28 non ci puo' andare una coppia...:^^:

il regolamento e' del 1934 ad oggi il piano regolatore prevede comunque taglio minimo di 45 mq che sia per una odue persone!!! sia per nuove costruzioni sia se devi frazionare un immobile!!!!

ci lavoro con i costruttori!!!

comunque alla fine perche' mi devo stare a giustificare...bisogna sempre controllare regolamenti e prg, mai essere sicuri di niente, e sentire sempre cosa ti dicono i tecnici che ti istruiranno la pratica se a loro va bene e' ok seloro obiettano cambi...prova a metterteli contro vedi quanto ci mettono a istruirtela e quanti documenti integrativi ti richiedono!!!

a me interessa solo risolvere il problema di gorgiagorgia e non sapendo di che comune e' non possiamo sapere
neanche di che taglio minimo stiamo parlando!!!
 

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Privato Cittadino
Beh è ovvio che l'utente debba poi informarsi sulle normative specifiche del suo comune, ma io ho citato la legge nazionale vigente, che è questa, di cui posto i primi 3 articoli

Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975

ARTICOLO 1

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria. (comma aggiunto dall'articolo 1 del d.m. Sanità 9 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 26 giugno 1999).

ARTICOLO 2

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

ARTICOLO 3

Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

comunque non ti devi giustificare di nulla, stiamo solo discutendo in generale...;)
 

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