Articolo 1117. - (Parti comuni dell’edificio)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piano di un edificio :
1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, quali il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili;
2) i locali per servizi in comune, quali la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, il riscaldamento centrale, gli stenditoi, le centraline di controllo delle energie e delle telecomunicazioni;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari e i sistemi di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento, per le telecomunicazioni e simili, fino al punto di
diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Il valore proporzionale delle singole unità immobiliari deve essere precisato dal regolamento di condominio o dalle deliberazioni di cui all’articolo 1117-quater ed essere espresso in millesimi da apposita tabella allegata. Non sappiamo se esiste una tabella con i millesimi relativi ai singoli posti auto ma non credo, essendo la proprietà di tutta l'autorimessa, indivisa, non frazionabile e non bene comune ma proprietà indivisa e poiché tutti ne usufruiscono in pari misura parcheggiando un'auto in un qualunque posto libero a prescindere dai millesimi dell'appartamento, anche le quote dei lavori saranno uguali per tutti e anche la spesa per le pulizie.