mariagrazia82

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salve, devo mettere in successione un garage di proprietà indivisa tra tutti i condomini in successione. quando comprarono la casa sull atto risultava annessa garage indiviso...conosco solo la rendita come dovrei inserire la quota di mia fratello deceduto??grazie
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
In sostanza si tratta di un garage in comproprietà tra tutti i condòmini, di cui il de cuius è uno dei comproprietari.

Trattandosi di una comproprietà la quota di appartenenza dovrebbe seguire la quota millesimale condominiale che afferisce all'appartamento di tuo fratello deceduto.
Inserisci come quota, le proporzioni che derivano dalla quota millesimale, e nessuno ti verrà a dire nulla.
Nelle note indica il criterio che hai usato, ossia la quota dei millesimi.
 

zeusobio

Membro Attivo
Privato Cittadino
Di solito in questa situazione i posti non sono assegnati/identificati e ognuno ha diritto a parcheggiare in un posto qualsiasi, quindi la proprietà è in parti uguali tra i condomini, altrimenti chi ha più millesimi avrebbe diritto ad un posto più grande.
In successione inserirei la quota proporzionale della rendita catastale, se i condomini fossero 20 sarebbe 1/20 della rendita catastale.
 

marcanto

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Professionista
In merito vi è certamente molta incertezza quindi tutte le ipotesi sono plausibili.
Solo a titolo di esempio se in quel garage si dovessero fare dei lavori, le ripartizioni dei costi non avverrebbero certamente in parti uguali ma presumibilmente in base ai millesimi
 

zeusobio

Membro Attivo
Privato Cittadino
Articolo 1117. - (Parti comuni dell’edificio)

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piano di un edificio :
1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, quali il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili;
2) i locali per servizi in comune, quali la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, il riscaldamento centrale, gli stenditoi, le centraline di controllo delle energie e delle telecomunicazioni;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari e i sistemi di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento, per le telecomunicazioni e simili, fino al punto di
diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Il valore proporzionale delle singole unità immobiliari deve essere precisato dal regolamento di condominio o dalle deliberazioni di cui all’articolo 1117-quater ed essere espresso in millesimi da apposita tabella allegata. Non sappiamo se esiste una tabella con i millesimi relativi ai singoli posti auto ma non credo, essendo la proprietà di tutta l'autorimessa, indivisa, non frazionabile e non bene comune ma proprietà indivisa e poiché tutti ne usufruiscono in pari misura parcheggiando un'auto in un qualunque posto libero a prescindere dai millesimi dell'appartamento, anche le quote dei lavori saranno uguali per tutti e anche la spesa per le pulizie.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Perdonami, ma cosa centra il 1117 che definisce quali siano le parti comuni in condominio,
Qui mica dobbiamo definire se il garage, menzionato, sia o non sia una parte comune .....che sia in comune è stato indicato, infatti:
indica "un garage di proprietà indivisa tra tutti i condomini "

E neppure il 1117-quater giova a favore della qui fattispecie, in quanto tale articolo concerne "Tutela delle destinazioni d'uso".
Quale sia l'uso che se ne faccia del garage a noi non interessa.

rammento cosa indica l'art. 1118, comma 1:
< Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, e' proporzionale al valore dell'unita' immobiliare che gli appartiene.>
 

mariagrazia82

Membro Attivo
Privato Cittadino
grazie mille allora divido la rendita catastale per i millesimi di proprietà della casa. non so se con la dichiarazione telematica mi faccia inserire le note....ultima domanda se la casa risulta prima casa per il garage applico il moltiplicatore 126 non prima casa
 

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
frose mi sfugge qualcosa ma la casa sara è un bene unico con una quota tra i comprorietari che sono decuius e suoi eredi , ne consegue che anche il garage , pertinenza evidentemente, segue le medesime quote , se cosi non centrano nulla i millesimi quote condomoniali sic et simpliciter se il decuius aveva 1/20 simo del immobile egli era comproprietario sempre per un 1/20 del garage quindi quel 20 simo si ripartisce sulle quote degli altri comproprietari
 

zeusobio

Membro Attivo
Privato Cittadino
"non bene comune, ma proprietà indivisa", infatti l'autorimessa non figura nell'elenco dei beni comuni di cui all'art.1117 citato.
Communio pro indiviso : L'espressione si riferisce all'ipotesi in cui, nella comunione, ogni condomino abbia diritto ad una quota ideale e uguale dell'intero, in modo che ciascun soggetto ha identici diritti e poteri di fatto sulla cosa. La quota (risultante dal valore complessivo diviso per i partecipanti uguale per tutti) rappresenta la misura del concorso tanto nei vantaggi quanto nei pesi (spese) della comunione, nonché il limite entro il quale il singolo può disporre del diritto comune. (art.1100 c.c.)
Articolo 1101. Quote dei partecipanti.
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
 

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