marfi

Membro Ordinario
Privato Cittadino
buon giorno a tutti ,sono una nuova iscritta bisognosa dei vostri consigli.
In data 13/07/12 ho dato in locazione un appartamento a canone concordato 3+2 con cedolare secca e fideiussione bancaria.la garanzia scade il 31/08/15.l'inquilino è in difficoltà economica,ha subito un fallimento ,e non intende rinnovarla.mi propone come garante il figlio che ha un'attività ben avviata.devo rifare il contratto?o posso mantenere lo stesso contratto e integrarlo con la garanzia del figlio eventualmente da registrare? chi sa dirmi cosa fare?Grazie infinite a chi vorrà rispondermi
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Credo proprio che il tuo conduttore non abbia alcun obbligo a rinnovarla e non puoi inviargli disdetta prima degli altri due anni. Approfitta della sua onestà , accetta la fidejussione del figlio, secondo me, puoi registrarla senza fare un nuovo contratto.
 

Eddie

Membro Junior
Agente Immobiliare
Riprendo questa discussione per chiedervi: dovrei registrare un contratto concordato 5+2 in regime fiscale IRPEF con un garante ottuagenario. Ditemi se ho capito bene. Entro 30 giorni dalla data di stipula, che coincide con quella di decorrenza, il locatore deve presentare il modello RLI, versando con il modello F23 la tassa di registro pari allo 0,50% sull'ammontare della garanzia costituita dal canone annuo moltiplicato per 5, e sulla prima annualtà il 2% del 70% del canone annuo?
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Riprendo questa discussione per chiedervi: dovrei registrare un contratto concordato 5+2 in regime fiscale IRPEF con un garante ottuagenario. Ditemi se ho capito bene. Entro 30 giorni dalla data di stipula, che coincide con quella di decorrenza, il locatore deve presentare il modello RLI, versando con il modello F23 la tassa di registro pari allo 0,50% sull'ammontare della garanzia costituita dal canone annuo moltiplicato per 5, e sulla prima annualtà il 2% del 70% del canone annuo?


Se l’immobile è situato in un Comune ad alta tensione abitativa, la procedura di calcolo appare corretta. Sulla tempistica della presentazione dell’atto sembrerebbe pacifico il principio normativo del termine fisso di 30 giorni, che decorre – per i contratti scritti - dalla data di formazione dell’atto, o, se anteriore, dalla data di esecuzione. In realtà, alcuni uffici locali delle Entrate (ad es. Modena) hanno fatto altre (discutibili) valutazioni che imporrebbero una tempistica ridotta (20 giorni) per registrare una locazione con garanzia, determinante un’imposta di registro – riferita alla garanzia - superiore al minimo di legge (200 euro).

Dal punto di vista fiscale, contratto di locazione immobilare e garanzia fideiussoria sono due negozi distinti e viaggiano su due binari diversi. La registrazione del contratto di locazione deve avvenire entro 30 giorni dalla stipulazione dell’atto o, se anteriore, dalla data di decorrenza del contratto. Per la garanzia presentata come atto autonomo a sé stante – collegato al contratto di locazione - i giorni per presentare l’atto si riducono a 20 (come per il comodato e tutti gli atti non riferibili alle locazioni immobiliari). Ma cosa accade se la garanzia è inserita nel corpo contrattuale?

In merito a tale questione, secondo tali uffici, se l’imposta di registro - relativa alla sola garanzia - supera il minimo di 200 euro (riprendendo il caso proposto, ad es. canone annuo = € 10.200,00 -----------> € 255,00 (10200 x 5 x 0,50%), il negozio “garanzia” diventa prevalente rispetto al negozio “contratto” (€ 143,00) e, per effetto di trascinamento (la garanzia trascina a sé il contratto e la relativa tempistica), i giorni di registrazione dell’intero atto, secondo tale (restrittiva) tesi, sarebbero solo 20. Questa disposizione (contraddetta da altri uffici) suscita qualche critica per molteplici ragioni. Come possa un elemento accessorio, come la garanzia, divenire prevalente su quello principale (contratto) non è chiaro, e ancora meno chiaro è come la garanzia possa trascinare a sé l’intero adempimento fiscale.

Le medesime considerazioni non potrebbero valere, invece, nel caso in cui l’imposta di registro, riferibile alla garanzia, sia sotto il minimo di legge: il negozio “contratto” prevarrebbe, e, in tal caso, i giorni per registrare l’atto rimarrebbero i canonici 30.
 

Eddie

Membro Junior
Agente Immobiliare
Grazie, Penny!:fiore: Murphologicamente, se ci sono due modi di scrivere una norma fiscale, e uno di questi modi può complicare la vita del contribuente italiano, allora qualcuno lo farà in quel modo. :disappunto:
 

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