Jo1l5m

Membro Attivo
Privato Cittadino
comunque nel Rogito c'è scritto:
Il venditore presta le più ampie garanzie di legge per l'evoluzione ed i vizi della cosa...

cosa significa???

Grazie
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
comunque nel Rogito c'è scritto:
Il venditore presta le più ampie garanzie di legge per l'evoluzione ed i vizi della cosa.
sarà scritto "garanzia per l'evizione e per i vizi "
L'evizione è la privazione del diritto acquistato (in questo caso il diritto di proprietà),
per effetto di diritti preesistenti che terzi vantano sul bene venduto.
In parole povere,se qualcuno riesce a dimostrare che la casa venduta a te in realtà era sua,se la riprende.
Il venditore,con la garanzia per evizione,assume su di se questo rischio e,se ti tolgono la casa,ti deve rimborsare il prezzo pagato e la spese sostenute per l'acquisto e la manutenzione.

Detto così può spaventare,ma è una frase che si mette a tutela dell'acquirente,
raramente esiste il rischio.
 

Jo1l5m

Membro Attivo
Privato Cittadino
sarà scritto "garanzia per l'evizione e per i vizi "
L'evizione è la privazione del diritto acquistato (in questo caso il diritto di proprietà),
per effetto di diritti preesistenti che terzi vantano sul bene venduto.
In parole povere,se qualcuno riesce a dimostrare che la casa venduta a te in realtà era sua,se la riprende.
Il venditore,con la garanzia per evizione,assume su di se questo rischio e,se ti tolgono la casa,ti deve rimborsare il prezzo pagato e la spese sostenute per l'acquisto e la manutenzione.

Detto così può spaventare,ma è una frase che si mette a tutela dell'acquirente,
raramente esiste il rischio.

allora questa frase (Il venditore presta le più ampie garanzie di legge per l'evoluzione ed i vizi della cosa) non ha niente a che fare con eventuali rotture di tubazioni sotto traccia o mal funzionamento di Caldaia (o condizionatori) oppure quasto elettrico???

Grazie
 

n3m3six78

Membro Assiduo
Privato Cittadino
ciao ti stanno rispondendo tutti nello stesso modo. forse se ti consulti con un legale potrai stare piu' tranquillo e credere a lui magari. se compri casa da un privato non hai garanzie a meno che tu non riesca a dimostrare che il problema che hai riscontrato era stato tenuto nascosto di proposito.
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
allora questa frase (Il venditore presta le più ampie garanzie di legge per l'evoluzione ed i vizi della cosa) non ha niente a che fare con eventuali rotture di tubazioni sotto traccia o mal funzionamento di Caldaia (o condizionatori) oppure quasto elettrico???

Grazie
Non ha niente a che fare perché i problemi di cui parli non sono definibili "vizi",
ma guasti e rotture possibili e prevedibili negli immobili usati.
Soprattutto se riscontrati dopo un periodo più o meno lungo di uso da parte tua,il venditore non è responsabile.
 
U

Utente Cancellato 65257

Ospite
Il venditore deve garantire l’acquirente dal vizio della cosa
Se il venditore non mette a conoscenza del compratore di una determinata cosa o situazione inerente all’immobile oggetto della compravendita, e quest’ultimo la scopre dopo il contratto definitivo di compravendita, si dice vizio occulto.
Si tratta, in genere, di fastidiose anomalie che si possono riscontrare solo dopo la consegna dell’immobile, che, quando visitato sembrava integro.
Ad esempio, un tetto permeabile ad infiltrazioni d’acqua o anche semplicemente delle tubazioni del riscaldamento, che scorrono esterne ai muri, ma coperte da mobilio.
¡ Quindi, attenti a non dimenticare di fornire indicazioni esatte, materiali o funzionali, che rappresentano una mancanza o che anche sermplicemnte differiscono da quanto visto e conosciuto dal compratore, se non dette, possono causare inconvenienti e spiacevolezze.
Risoluzione del contratto o riduzione del prezzo d’acquisto.
Sono queste le due strade che il codice civile (art. 1490) indica all’acquirente per rifarsi di fronte al rinvenimento, a contratto firmato, di un “vizio nascosto” della casa appena comprata.
Il principio è che il venditore è tenuto a garantire l’integrità della cosa venduta, ovvero deve garantire che la cosa venduta è priva di vizi che la rendano inidonea all’uso convenuto o che ne dimunuiscano il valore.
In mancanza, il venditore è tenuto a risarcire, da una parte il danno al compratore, a meno che non provi di aver ignorato senza colpa tali vizi, dall’altra i danni derivanti dai vizi della cosa.
Tale garanzia non e’ dovuta, nel caso in cui i vizi non possano definirsi occulti ma siano conosciuti dal compratore o comunque facilmente riconoscibili. Allo stesso tempo pero’, il venditore risponde per tali vizi occulti anche se non ne era a conoscenza.
E’ Onere del compratore provare che si tratta di vizio occulto e non di un normale lavoro di manutenzione straordinaria compatibile con la vetustà dell’immobile venduto.
Se il venditore non riesce a provare di aver ignorato senza alcuna colpa i vizi della cosa, oltre al rimborso del prezzo pagato sara’ tenuto anche al pagamento dei danni.
Il vizio va denunciato al venditore entro 8 giorni dalla scoperta e, comunque, non oltre 1 anno dalla consegna, poiche’ questo è il lasso di tempo per la prescrizione delle azioni di richiesta di rimborso o di riduzione del prezzo.
Nel momento in cui la questione dovesse approdare in un’aula di Tribunale, in un procedimento contenzioso, il compratore deve decidere preventivamente quale azione fare, senza possibilita’ di poter esercitare congiuntamente le due azioni.
 

Jo1l5m

Membro Attivo
Privato Cittadino
Il venditore deve garantire l’acquirente dal vizio della cosa
Se il venditore non mette a conoscenza del compratore di una determinata cosa o situazione inerente all’immobile oggetto della compravendita, e quest’ultimo la scopre dopo il contratto definitivo di compravendita, si dice vizio occulto.
Si tratta, in genere, di fastidiose anomalie che si possono riscontrare solo dopo la consegna dell’immobile, che, quando visitato sembrava integro.
Ad esempio, un tetto permeabile ad infiltrazioni d’acqua o anche semplicemente delle tubazioni del riscaldamento, che scorrono esterne ai muri, ma coperte da mobilio.
¡ Quindi, attenti a non dimenticare di fornire indicazioni esatte, materiali o funzionali, che rappresentano una mancanza o che anche sermplicemnte differiscono da quanto visto e conosciuto dal compratore, se non dette, possono causare inconvenienti e spiacevolezze.
Risoluzione del contratto o riduzione del prezzo d’acquisto.
Sono queste le due strade che il codice civile (art. 1490) indica all’acquirente per rifarsi di fronte al rinvenimento, a contratto firmato, di un “vizio nascosto” della casa appena comprata.
Il principio è che il venditore è tenuto a garantire l’integrità della cosa venduta, ovvero deve garantire che la cosa venduta è priva di vizi che la rendano inidonea all’uso convenuto o che ne dimunuiscano il valore.
In mancanza, il venditore è tenuto a risarcire, da una parte il danno al compratore, a meno che non provi di aver ignorato senza colpa tali vizi, dall’altra i danni derivanti dai vizi della cosa.
Tale garanzia non e’ dovuta, nel caso in cui i vizi non possano definirsi occulti ma siano conosciuti dal compratore o comunque facilmente riconoscibili. Allo stesso tempo pero’, il venditore risponde per tali vizi occulti anche se non ne era a conoscenza.
E’ Onere del compratore provare che si tratta di vizio occulto e non di un normale lavoro di manutenzione straordinaria compatibile con la vetustà dell’immobile venduto.
Se il venditore non riesce a provare di aver ignorato senza alcuna colpa i vizi della cosa, oltre al rimborso del prezzo pagato sara’ tenuto anche al pagamento dei danni.
Il vizio va denunciato al venditore entro 8 giorni dalla scoperta e, comunque, non oltre 1 anno dalla consegna, poiche’ questo è il lasso di tempo per la prescrizione delle azioni di richiesta di rimborso o di riduzione del prezzo.
Nel momento in cui la questione dovesse approdare in un’aula di Tribunale, in un procedimento contenzioso, il compratore deve decidere preventivamente quale azione fare, senza possibilita’ di poter esercitare congiuntamente le due azioni.

Grazie
 

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