Umberto Granducato

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Due fratelli costruiscono negli anni 60 una bifamiliare concedendosi reciprocamente il diritto di prelazione in caso di vendita di uno dei 2 appartamenti.
Oggi un appartamento sta per essere venduto e i fratelli non ci sono piu: gli eredi (figli in questo caso) hanno conservato il diritto di prelazione?
 

catia

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io penso di no, a meno che tale diritto sia stato espresso in forma scritta oltre al soggetto persona fisica anche agli eredi... altrimenti sarebbe un vincolo che non avrebbe mai fine ... ma è solo la mia opinione ;)
 

Umberto Granducato

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io penso di no, a meno che tale diritto sia stato espresso in forma scritta oltre al soggetto persona fisica anche agli eredi
Non è stato espresso in quella forma...

altrimenti sarebbe un vincolo che non avrebbe mai fine
Questo è il dubbio: però è anche vero che esercitato una volta potrebbe non essere piu menzionato nel nuovo atto....
 

Umberto Granducato

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perchè no se le parti sono d'accordo a concederlo?
lo sai che ho guardato anche nel codice civile e non c'è niente che possa aiutare, c'è solo la prelazione tra coeredi art. 732

Le parti NON vogliono piu concederlo, anzi vorrebbero che non ci fosse piu già da adesso.
Un notaio ed un avvocato hanno detto che in linea di massima la prelazione non spetta agli eredi, ma devono controllare ulteriormente. :shock:
 

Antonio Troise

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Agente Immobiliare
"Se l’eredità è acquistata da più persone si forma sui beni ereditari tra i coeredi stessi una comunione, tuttavia mentre in quest’ultima ogni partecipante può liberamente alienare la propria quota, in quella ereditaria l’articolo 732 del codice civile prevede che i coeredi hanno diritto di essere preferiti agli estranei, pertanto qualora uno di essi intenda cedere la sua quota o una parte di essa, al coerede spetta il diritto di prelazione, ovvero il diritto di essere preferiti nella cessione. Ogni coerede allora che volesse cedere la propria quota o anche soltanto parte di essa deve notificare la proposta di vendita agli altri coeredi indicandone il prezzo. Entro il termine di 2 mesi, i coeredi che vogliono acquistare, devono comunicare l’accettazione (in questo caso il contratto è concluso), altrimenti l’erede che ha notificato la proposta può vendere liberamente ai terzi.

Aggiunto dopo 15 minuti :

scusa Umberto,
il mio intervento non centra niente con il tuo quesito, perdon :affermazione:
è interessante sapere il finale. :applauso:
 

Bastimento

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Privato Cittadino
Mi intrometto, visto che granducato è sempre molto generoso nei miei confronti e ringrazio.

Non ho competenza e certezze specifiche in materia, ma le vostre risposte evidenziano un aspetto logico, dal quale forse emerge la conclusione.

1) Non si è obbligati a subire la comunione in eterno, per cui un comunista è libero di vendere a chi vuole.
2) Se la comunione è scaturita da un'eredità, il c.c. in considerazione dei presumibili ovvi legami non solo economici sull'immobile ereditato, concede una prelazione ai co-eredi comunisti.
3) nel caso sottoposto, non c'è comunione; semmai una forma di condominio, con due proprietà distinte. I soggetti hanno stipulato un accordo privato, non citando eventuali eredi, quindi l'accordo ritengo si esaurisca con la morte dei firmatari.
4) Non vedrei quindi un obbligo giuridico a concedere formalmente il diritto di prelazione; rimane invece un obbligo morale, se all'origine del precedente accordo sussistevano condizioni di condominio significative ma trattate "in famiglia".
5) L'eventuale alienazione unilaterale, comporterebbe almeno una chiara definizione preliminare delle servitù e delle parti comuni, che solo i proprietari o discendenti originari sono in grado di conoscere. Questo perchè tra i cugini rimanga un rapporto civile di convivenza.
 

Umberto Granducato

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3) nel caso sottoposto, non c'è comunione; semmai una forma di condominio, con due proprietà distinte. I soggetti hanno stipulato un accordo privato, non citando eventuali eredi, quindi l'accordo ritengo si esaurisca con la morte dei firmatari.

Questo dovrebbe essere il punto. Il discorso coerede non c'entra. Le proprietà sono distinte.
Trovare riferimenti di legge mi è stato impossibile. Cosi come consultare il CC non mi è servito.
Per ora sembra che il diritto non si trasmetta agli eredi: vedremo la fine come sarà.
Se nel frattempo qualcuno avesse un contributo è il benvenuto
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Mi è sfuggito di precisare un punto che potrebbe fare la differenza:

1)Un conto può essere una scrittura privata non registrata tra due persone: se uno o entrambi i firmatari muore senza che la scrittura sia stata precedentemente registrata, direi che è certa la decadenza degli obblighi vicendevolmente sottoscritti.
Una scrittura privata decade se non registrata entro un dato tempo, e ovviamente viventi i firmatari.
2) Se il vincolo di prelazione è stato sottoscritto con atto registrato, contestualmente all'eventuale divisione dei beni per la assegnazione dei due alloggi, il vincolo potrebbe attribuirsi agli immobili stessi e non tanto alla volontà dei firmatari; non rimarrei sorpreso in questo caso che il diritto di prelazione si trasmettesse agli eredi con la successione dell'immobile.
3) La terza possibilità, esplicita indicazione sull'atto della durata del vincolo, conterrebbe già la risposta, e non rientrerebbe nel nostro caso.

Ho aggiunto questo perchè mi sono personalmento trovato nella prima condizione.
 

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