Al fine di poter chiarire con un intervento semplice l'argomento ogetto del dibattito qui presente riporto completamente il paragrafo tratto da "Casa: guida all'acquisto ed alla vendita - A cura di Augusto Cirla - 2013 - Sole 24 ore".
"L'indicazione dei dati catastali
Dal 1° luglio 2010, in forza del D.L. 78/2010, è fatto obbligo di indicare nel rogito:
- i dati catastali
- il riferimento alle planimetrie depositate in catasto
- la dichiarazione degli intestatari con cui si certifica la conformità dello stato di fatto alle risultanze formali (dati catastali e planimetria).
Una novità di significativa importanza è contenuta nel comma 14 dell'Art. 19 del decreto che incide sulla disciplina tecnica del sistema della pubblicità immobiliare, portato dalla legge 53 del 27 febbraio 1985, al cui art. 29 viene aggiunto un ulteriore comma nel quale è prescritto:
- l'obbligo, relativamente agli atti pubblici e alle scritture private autenticate portanti trasferimento, costituzione e/o scioglimento di comunione di diritti reali, allorchè abbiano per oggetto fabbricatigià esistenti costituenti unità immobiliari urbane, a pena di nullità, di identificare esattamente gli immobili che ne costituiscono oggetto, facendo riferimento alle planimetrie che risultano ufficialmente depositate in catasto, introducendo, altresì nell'atto una dichiarazione, resa dall'intestatario, circa la conformità allo stato effettivo, sia dei dati catastali indicati, sia delle planimetrie;
- L'obbligo per il notaio ricevente gli atti sopra elencati di verificare preventivamente coloro che risultino intestatari del bene secondo le intestazioni catastali e di constatarne le rispondenza con le risultanze dei registri immobiliari.
L'obbligo non riguarda i contratti preliminari e in genere tutti gli atti che non determinano effetti di natura traslativa, come la costituzione in un fondo patrimoniale senza trasferimento di diritti, i contratti di locazione ultranovennali, i vincoli di destinazione, l'accettazione dell'eredità, la fusione, scissione e trasformazione di società.
Nel confermare l'obbligo a carico della parte relativo alla dichiarazione di conformità e l'obbligo di fare riferimento, al fine di individuare l'immobile in contratto, alle planimetrie e ai dati catastali, la nuova disciplina non sembra più porre a carico del notaio un obbligo di verifica preventiva, il cui mancato adempimento sia in qualche modo sanzionato, ma pare semplicemente limitarsi a esprimere le modalità attraverso le quali il notaio dovrà pervenire all'adempimento degli obblighi redazionali previsti in seno alla prima parte della medesima norma. Tale ultima previsione normativa introduce, a pena di nullità, l'obbligo di inserire nell'atto il riferimento ai dati catastali individuanti l'immobile e il riferimento alle planimetrie che lo definiscono graficamente, quali ufficialmente depositate in Catasto, oltrechè una dichiarazione dell'intestatario relativa alla conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
La nuova disciplina ha dunque introdotto, nell'ambito del sistema preposto alla disposizione di diritti reali su beni immobili, un generalizzato obbligo di documentazione e di verificazione della rispondenza tra le risultanze catastali e quelle effettive, sia in relazione agli elementi oggettivi, sia in relazione agli elementi soggettivi che caratterizzano l'identificazione dell'immobile e la sua titolarità.
L'Agenzia delle territorio ha provveduto a emanare la circ. 2/2010 chiarendo che:
- nel caso di non confromità tra registri immobiliari e catastali, i soggetti interessati devono attivarsi, prima della stipula, per ristabilire l'allineamento mediante la presentazione di una o più domande di voltura; ciò comunque non necessita di una perizia tecnica attestante la regolarità catastale, nè della presentazione di una nuova planimetria dello stesso. Si ritiene che l'allineamento possa essere effettuato anche dopo il rogito, giacchè la sistemanzione dell'intestazione catastale è effettuabile con il Modello Unico, necessariamente posteriore alla stipulazione del contratto di compravendita;
- l'obbligo riguarda solo i fabbricati già esistenti e le unità immobiliari urbane, perciò sono esclusi dalla nuova disposizione: i terreni; i fabbricati rurali censiti nel catasto terreni; i fabbricati iscritti in catasto come "unità collabenti", ossia gli edifici diroccati; i fabbricati "in corso di costruzione" o "in corso di definizione", i lastrici solari e le aree urbane, iscritti con l'indicazione della sola superficie;
- i dati identificativi sono rappresentati da: sezione, foglio, numero di mappale (particella) ed eventuale subalterno.
Le modifiche che non incidono sulla "conformità", secondo quanto esemplifricato dall'Agenzia del territorio sono lo spostamento di una porta o di un tramezzo, ossia di una parete interna divisoria, il cambio di toponimo e l'apertura di una finestra nel box. Sono invece modifiche che implicano una denuncia una rilevante distribuzione degli spazi interni, la creazione di un soppalco, la realizzazione di servizi igienici e la trasformazione di un retrobottega in un ambiente idoneo alla vendita.
Le variazioni di lieve entità sono quelle che non incidono sulla rendita catastale, le altre incidono sulla stessa ed impediscono di dichiarare la conformità tra planimetrie catastali e oggettivo stato di fatto degli immobili oggetto di trasferimento. Viceversa, le variazioni di lieve entità, anche se non certificate nelle planimetrie catastali, non impediscono di ritenere la planimetria catastale, seppur imperfetta, comunque conforme allo stato di fatto."
Spero che la lettura possa essere chiara e permettere le opportune valutazioni.
Ho preferito, seppure prolisso, pubblicare integralmente il paragrafo tratto dal capitolo "Le funzioni del notaio e le sue responsabilità".
Sempre al fine di evitare polemica mi limito alla pubblicazione del testo, escludendo ogni commento al riguardo e confidando che possa ai più risultare chiaro.