Questo principio, e le relative sentenze correlate, sono la puntuale estrapolazione della sentenza di Cassazione n. 10056 del 2013
Ne riporto uno stralcio più ampio affinchè sia più chiaro il concetto che mi preme esprimere.
. Tale possibilità non comporta tuttavia anche quella di escludere la natura reale del contratto e ad attribuire all’obbligazione della sua prestazione gli effetti che l’art. 1385, 2 comma c.c. ricollega alla sua consegna, che nel caso di specie non è avvenuta."
Cosa significa questo in parole povere?
1) che è ammissibile il versamento dilazionato di una caparra, anche successivo alla sottoscrizione di un accordo.
2) che gli effetti della caparra si realizzano però solo nel momento in cui avviene la sua dazione.
innanzitutto grazie
per la discussione perché adoro confrontarmi ed imparare,
io tuttavia avevo trovato questo:
CAPARRA CONFIRMATORIA E DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO: I LIMITI DEL CONSENSUALISMO
Con sentenza n.
10056 del
24 aprile 2013, la
Suprema Corte di Cassazione è intervenuta nel dibattito circa la natura reale o consensuale del patto di caparra confirmatoria con dazione differita.
Nel caso affrontato dalla Corte, le parti avevano stipulato un contratto di appalto, prevedendo una caparra confirmatoria con consegna differita ad un momento successivo alla sottoscrizione del contratto ma anteriore al termine per l'adempimento dell'obbligazione principale. Inadempiuta l'obbligazione di corrispondere la somma a titolo di caparra, la parte creditrice aveva esercitato il recesso dal contratto di appalto ed aveva presentato ricorso per decreto ingiuntivo per ottenerne il pagamento. La parte inadempiente decideva così di opporsi, sostenendo la nullità e/o l'inefficacia del patto relativo alla caparra in ragione della natura reale dello stesso e della mancata consegna della somma.
Instaurato così il giudi
zio, la vertenza giungeva dinanzi alla Corte di Cassazione, alla quale veniva chiesto di chiarire "se contrattualmente pattuito il versamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria, si producano gli effetti di cui all'art. 1385 c.c.., comma 2 anche in mancanza di materiale versamento della relativa somma"1.
In questo contesto, giova ricordare che, sia in giurisprudenza, sia in dottrina, la caparra confirmatoria è pacificamente considerata un negozio giuridico di natura reale: la dazione della caparra è, di conseguenza, un elemento necessario affinché il negozio si perfezioni e produca, inter alia, gli effetti previsti dall’articolo 1385 c.c., comma 2.
Entro i confini tipici previsti dalla lettera del codice,
la giurisprudenza ha tuttavia ritagliato uno spazio di autonomia per le parti rappresentato dalla possibilità di differire il momento della dazione della caparra rispetto alla conclusione del relativo patto, purché anteriormente al termine previsto per l’adempimento dell’obbligazione principale.
Ciononostante non risulta essere stata qualificata espressamente la natura del negozio ex art. 1385 c.c. in pendenza del termine per la dazione – concluso, sì, ma imperfetto – nonché le conseguenze del caso di mancata consegna della cosa alla scadenza concordata.
Orbene, nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la possibilità di differire il momento della dazione della caparra in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. 15 aprile 2002, n. 5424; Cass. 13 febbraio 2006, n. 3071; Cass. 9 agosto 2011, n. 17127; Cass. 31 ottobre 2013, n. 24563).
Al contempo, in modo più netto rispetto al passato, è stata esclusa la possibilità per le parti di intervenire sullo schema tipico del negozio previsto dall’articolo 1385 c.c. in modo tale da comprometterne la natura reale
e ammettendo l'azionabilità dei rimedi previsti contro l'inadempimento anche in assenza della datio rei.
Secondo la Corte, infatti,
la possibilità di differire la dazione della caparra in tutto o in parte ad un momento successivo alla conclusione del contratto, purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite, "
non comporta tuttavia anche quella di escludere la natura reale del contratto e ad attribuire all'obbligazione della sua prestazione gli effetti che l'art. 1385 c.c., comma 2 ricollega alla sua consegna, che nel caso di specie non è avvenuta".
La Suprema Corte, nel negare la possibilità di applicare i rimedi previsti dal secondo comma dell'art. 1385 c.c., ha fissato il limite del consensualismo: all'autonomia negoziale della parti è concesso differire la consegna della caparra ma non anche, nel caso di mancata consegna, la possibilità di esercitare il recesso dal contratto principale.
io interpreto così:
Se scrivi che 3.000 + 20000 sono di caparra confirmatoria (e non acconto prezzo) allora con la firma del contratto
ti sei obbligato a consegnare l'intera somma, infatti non vi è obbligo alcuno di rifondere acconti prezzo pattuiti ma non versati in quanto Acconti e non Caparra.
Da ciò l'obbligo di pretendere 23.000 e non soli 3.000 effettivamente versati.
Caparra è un patto che prevede un obbligo di versamento, all'interno di un preliminare
Acconto è solo un anticipo,