Rosa1968

Membro Storico
Infatti checasa mi hai anticipato spiegando in modo egregio. Le parti possono tra virgolette dilazionare la caparra ma in caso di inadempimento si guarda la dazione perde ciò che ha versato non che avrebbe dovuto versare. Un rafforzativo in caso di dilazione della caparra può essere la multa.
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Questo principio, e le relative sentenze correlate, sono la puntuale estrapolazione della sentenza di Cassazione n. 10056 del 2013

Ne riporto uno stralcio più ampio affinchè sia più chiaro il concetto che mi preme esprimere.

. Tale possibilità non comporta tuttavia anche quella di escludere la natura reale del contratto e ad attribuire all’obbligazione della sua prestazione gli effetti che l’art. 1385, 2 comma c.c. ricollega alla sua consegna, che nel caso di specie non è avvenuta."

Cosa significa questo in parole povere?
1) che è ammissibile il versamento dilazionato di una caparra, anche successivo alla sottoscrizione di un accordo.
2) che gli effetti della caparra si realizzano però solo nel momento in cui avviene la sua dazione.

innanzitutto grazie :stretta_di_mano: per la discussione perché adoro confrontarmi ed imparare,

io tuttavia avevo trovato questo:

CAPARRA CONFIRMATORIA E DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO: I LIMITI DEL CONSENSUALISMO

Con sentenza n. 10056 del 24 aprile 2013, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta nel dibattito circa la natura reale o consensuale del patto di caparra confirmatoria con dazione differita.
Nel caso affrontato dalla Corte, le parti avevano stipulato un contratto di appalto, prevedendo una caparra confirmatoria con consegna differita ad un momento successivo alla sottoscrizione del contratto ma anteriore al termine per l'adempimento dell'obbligazione principale. Inadempiuta l'obbligazione di corrispondere la somma a titolo di caparra, la parte creditrice aveva esercitato il recesso dal contratto di appalto ed aveva presentato ricorso per decreto ingiuntivo per ottenerne il pagamento. La parte inadempiente decideva così di opporsi, sostenendo la nullità e/o l'inefficacia del patto relativo alla caparra in ragione della natura reale dello stesso e della mancata consegna della somma.

Instaurato così il giudizio, la vertenza giungeva dinanzi alla Corte di Cassazione, alla quale veniva chiesto di chiarire "se contrattualmente pattuito il versamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria, si producano gli effetti di cui all'art. 1385 c.c.., comma 2 anche in mancanza di materiale versamento della relativa somma"1.

In questo contesto, giova ricordare che, sia in giurisprudenza, sia in dottrina, la caparra confirmatoria è pacificamente considerata un negozio giuridico di natura reale: la dazione della caparra è, di conseguenza, un elemento necessario affinché il negozio si perfezioni e produca, inter alia, gli effetti previsti dall’articolo 1385 c.c., comma 2.
Entro i confini tipici previsti dalla lettera del codice, la giurisprudenza ha tuttavia ritagliato uno spazio di autonomia per le parti rappresentato dalla possibilità di differire il momento della dazione della caparra rispetto alla conclusione del relativo patto, purché anteriormente al termine previsto per l’adempimento dell’obbligazione principale.
Ciononostante non risulta essere stata qualificata espressamente la natura del negozio ex art. 1385 c.c. in pendenza del termine per la dazione – concluso, sì, ma imperfetto – nonché le conseguenze del caso di mancata consegna della cosa alla scadenza concordata.
Orbene, nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la possibilità di differire il momento della dazione della caparra in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. 15 aprile 2002, n. 5424; Cass. 13 febbraio 2006, n. 3071; Cass. 9 agosto 2011, n. 17127; Cass. 31 ottobre 2013, n. 24563).

Al contempo, in modo più netto rispetto al passato, è stata esclusa la possibilità per le parti di intervenire sullo schema tipico del negozio previsto dall’articolo 1385 c.c. in modo tale da comprometterne la natura reale e ammettendo l'azionabilità dei rimedi previsti contro l'inadempimento anche in assenza della datio rei.

Secondo la Corte, infatti, la possibilità di differire la dazione della caparra in tutto o in parte ad un momento successivo alla conclusione del contratto, purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite, "non comporta tuttavia anche quella di escludere la natura reale del contratto e ad attribuire all'obbligazione della sua prestazione gli effetti che l'art. 1385 c.c., comma 2 ricollega alla sua consegna, che nel caso di specie non è avvenuta".

La Suprema Corte, nel negare la possibilità di applicare i rimedi previsti dal secondo comma dell'art. 1385 c.c., ha fissato il limite del consensualismo: all'autonomia negoziale della parti è concesso differire la consegna della caparra ma non anche, nel caso di mancata consegna, la possibilità di esercitare il recesso dal contratto principale.



io interpreto così:
Se scrivi che 3.000 + 20000 sono di caparra confirmatoria (e non acconto prezzo) allora con la firma del contratto ti sei obbligato a consegnare l'intera somma, infatti non vi è obbligo alcuno di rifondere acconti prezzo pattuiti ma non versati in quanto Acconti e non Caparra.

Da ciò l'obbligo di pretendere 23.000 e non soli 3.000 effettivamente versati.

Caparra è un patto che prevede un obbligo di versamento, all'interno di un preliminare
Acconto è solo un anticipo,
 
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ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
Questo principio, e le relative sentenze correlate, sono la puntuale estrapolazione della sentenza di Cassazione n. 10056 del 2013

Con sentenza n. 10056 del 24 aprile 2013, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta nel dibattito circa la natura reale o consensuale del patto di caparra confirmatoria con dazione differita.

State parlando della stessa sentenza, che è quella che avevo citato anche io, e che sinceramente mi aveva lasciato col dubbio :sorrisone:
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
La Suprema Corte, nel negare la possibilità di applicare i rimedi previsti dal secondo comma dell'art. 1385 c.c.,

Quali sono questi rimedi previsti dal II comma del 1385 che vengono negati per la mancata dazione?
Leggiamo il II comma dell'art. 1385
"Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra"

Questo effetto è ciò che nega la cassazione in merito alla caparra che non è stata data, ribadendo il principio che la caparra rappresenta un accordo reale anche quando le parti stabiliscono liberamente di posticiparne la dazione.
 
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tharapyo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
@dubbi
ti consiglio di fare presente la tua situazione all'agenzia immobiliare, che comunque ha diritto alla provvigione, ed al venditore, che certamente ha tutto il diritto di tenersi i 3000 euro di caparra in caso di tuo inadempimento, però magari rimettendo subito in vendita l'immobile e trovando un altro acquirente, potrebbe forse farti la cortesia di restituirti almeno la caparra. Purtroppo sono incidenti di percorso che possono capitare, l'unica cosa da fare è limitare le perdite.
 

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