Testo aggiornato, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato
con deliberazione n. 2/56 del 5 aprile 2008
TITOLO IDELLA CONDOTTA
Capo I - Della vita pubblica e privata
Sezione I
Dei valori sociali
1. - Il notaio deve conformare la propria condotta professionale ai principi della indipendenza e della imparzialità evitando ogni influenza di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione ed affari. Ugualmente egli deve nella vita privata evitare situazioni che possano pregiudicare il rispetto dei suddetti principi.
Il notaio deve svolgere con correttezza e competenza la funzione di interpretazione e di applicazione della legge in ogni manifestazione della propria attività professionale, ricercando le forme giuridiche adeguate agli interessi pubblici e privati affidati al suo ministero.
2. - Il notaio, anche a tutela dell’interesse generale, deve curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l'acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le materie giuridiche che la riguardano. Le specializzazioni in determinate materie non possono andare a scapito della complessiva competenza professionale.
Il Consiglio Nazionale stabilisce con apposito regolamento le modalità della formazione permanente
obbligatoria dei notai.
3. - Il notaio deve comunque rispondere in modo adeguato, anche mediante specifiche forme assicurative,
per i danni patrimoniali causati nell’esercizio della professione ed è tenuto ad adoperarsi per una corretta e sollecita definizione degli eventuali sinistri contestati.
Sezione II
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Delle incompatibilità
4. - Il notaio deve astenersi dall'esercitare, anche temporaneamente, le funzioni o le attività qualificate
incompatibili con l'ufficio di notaio, se per le prevedibili modalità di svolgimento possano derivare
conseguenze pregiudizievoli al decoro e al prestigio della categoria.
Capo II - Del luogo di attività
Sezione I
Della sede e dello studio
5. - Il notaio deve aprire e tenere lo studio aperto nella sede assegnatagli, apprestando strutture che per
luogo e mezzi siano idonee ad assicurare il regolare e continuativo funzionamento dell'ufficio e la custodia
degli atti, registri e repertori, ed assistendo allo studio in modo da garantire una effettiva disponibilità al
servizio, con la presenza personale e con l'organizzazione di un congruo orario di apertura secondo le
esigenze della sede.
6. - Per il miglior soddisfacimento delle richieste di prestazione notarile il notaio è tenuto ad assistere
personalmente allo studio anche in giorni e per ore diversi da quelli fissati dal Presidente della Corte di Appello, secondo le disposizioni impartite dai Consigli Notarili sulla base della situazione locale della sede e tenendo conto dei criteri indicati dall'art. 45, co. 2 R.N. e di ogni altro elemento. Il Consiglio Notarile propone al Presidente della Corte di Appello una revisione dei giorni e degli orari di assistenza sulla base dei propri deliberati.
Nei giorni ed ore prescritti per la personale assistenza allo studio il notaio è tenuto a limitare le proprie
prestazioni fuori della sede a singoli e particolari casi.
7. - In ragione della unicità della sede notarile e del diretto collegamento tra sede e studio, è fatto divieto di
tenere aperto altro ufficio nel medesimo Comune oltre quello pertinente alla sede.
Il Consiglio Notarile, per ragioni organizzative e di sicurezza di specifici settori di attività, può consentire
l'utilizzazione di locali separati dallo studio.
8. - I Consigli Notarili, oltre quanto già previsto negli articoli precedenti, sono tenuti ad esercitare una
costante vigilanza sul rispetto delle regole sopraindicate e, se richiesti, ad interporsi per rimuovere ogni
ostacolo all'effettivo esercizio della professione.
Sezione II
Dell'ufficio secondario
- Dell'ufficio secondario e del rapporto con lo studio.
9. - È vietato al notaio assistere ad uffici secondari nei giorni fissati per la assistenza alla sede.
10. - È vietata l'apertura di ufficio secondario in più di un Comune sede notarile. Equivale all'ufficio
secondario la ricorrente presenza del notaio presso studi di altri professionisti od organizzazioni estranee al
Notariato. Ai fini del presente divieto non è considerato sede notarile il Comune monosede limitatamente al
periodo di vacanza della sede stessa.
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11. - Qualsiasi segnalazione dell'ufficio secondario deve riportarne specifica indicazione nonché riportare
l'indicazione della sede del notaio.
12. - Il notaio è tenuto a comunicare al Consiglio Notarile l'esistenza di uffici secondari e a fornire, su
richiesta dello stesso, ogni informazione, anche mediante consegna di documenti, relativa alla attività svolta
nell'ufficio secondario.
13. - È vietato al notaio trasferire anche occasionalmente nell'ufficio secondario gli atti, i registri e i repertori
da custodirsi presso lo studio.
Capo III - Della concorrenza
Sezione I
Della illecita concorrenza
14. Configurano distinte fattispecie di illecita concorrenza, a titolo esemplificativo, i seguenti comportamenti:
a) la irregolare documentazione della prestazione nella quale ad esempio rientrano:
- la mancata e documentata specificazione di anticipazioni, onorari, diritti e compensi;
- la omissione o la emissione irregolare di fatture a fronte di prestazioni rese;
b) l'esecuzione delle prestazioni secondo sistematici comportamenti frettolosi o compiacenti.
La fattispecie si realizza in presenza di comportamenti non adeguati alla diligenza del professionista
avveduto e scrupoloso, cui il notaio è tenuto nella esecuzione della prestazione. La varietà delle forme che
possono assumere la frettolosità o compiacenza dei comportamenti non consente una elencazione, sia pure
esemplificativa, ma soltanto la segnalazione di alcuni casi-tipo ricavati dalla esperienza notarile e dalla
giurisprudenza:
- mancata indagine sui poteri di rappresentanza, sulla legittimazione delle parti e sul rispetto delle norme
del diritto di famiglia;
- la ricorrente utilizzazione di clausole di dispensa limitatrici dell’incarico professionale ai fini della
limitazione della responsabilità;
- omissione di comportamenti cui si è tenuti personalmente (in ordine ad es. all’accertamento dell’identità e
all'indagine sulla volontà delle parti);
- offerta di servizi non rientranti nel normale esercizio dell'attività notarile (ad es. finanziamenti e
anticipazioni di somme);
- garanzie particolari di esito favorevole di pratiche presso uffici fiscali, banche, enti pubblici e simili;
- rinuncia a richiedere la documentazione dovuta per legge o comunemente ritenuta necessaria (ad es.
catastale, urbanistica) per il compiuto ricevimento dell’atto.
Sezione II
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Della pubblicità
15. - Nell’interesse collettivo, è consentita la pubblicità informativa, improntata alla sobrietà, concernente dati
personali attinenti l’attività e situazioni ed elementi organizzativi fondati su dati obiettivi e verificabili, nel
rispetto dell’indipendenza, della dignità e della integrità della funzione pubblica nonché del segreto
professionale.
E’ vietata la pubblicità ingannevole, comunque attuata.
16. - Agli effetti dell’articolo 15, possono essere diffusi dati personali, obiettivi e verificabili, quali, a titolo
esemplificativo, quelli relativi a:
- titoli di studio e professionali legalmente riconosciuti;
- docenza universitaria o in scuole di formazione;
- frequenza di master o corsi di specializzazione o perfezionamento in ambito giuridico;
- svolgimento di conferenze in convegni giuridici;
- pubblicazioni giuridiche;
- conseguimento dei crediti formativi previsti;
- incarichi in organismi ufficiali del Notariato;
- partecipazione ad enti associativi senza scopo di lucro.
E’ ammessa inoltre quale pubblicità informativa quella relativa a:
- disponibilità di lavoro in determinati giorni ed ore;
- struttura organizzativa dello studio;
- ubicazione e modalità di accesso allo studio;
- conoscenza da parte del notaio o del personale di studio di determinate lingue straniere.
L’informativa circa il compenso e i costi complessivi della prestazione deve rispondere a criteri di
trasparenza e veridicità, specificando analiticamente spese, anticipazioni, onorari, diritti e compensi.
A tutela del cliente i Consigli Notarili Distrettuali vigilano sul rispetto dei suddetti criteri.
17.– Nel rispetto della funzione pubblica (e del prestigio e del decoro della categoria e per colmare
asimmetrie informative) è consentito al notaio pubblicizzare i dati di cui all’articolo 15.
18 - La partecipazione o collaborazione a trasmissioni o rubriche radio-televisive o giornalistiche, anche in
forma di intervista nonché a iniziative e/o manifestazioni culturali, sportive, e, comunque, aperte al pubblico
(pur se comporta indirettamente occasione di notorietà professionale attraverso i mezzi di comunicazione di
massa), non deve costituire strumento per la diffusione di dati pubblicitari diversi da quelli previsti dall’art. 15
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e, per le circostanze di svolgimento, per l’immagine generale che si offre della figura del notaio e per la
qualità e l’attendibilità dell’informazione, non deve ledere il prestigio ed il decoro della categoria.
Capo IV - Dei rapporti professionali
Sezione I
Dei rapporti interni
§ 1 - Rapporti con i colleghi
19. - Nei rapporti con i colleghi il notaio deve comportarsi secondo i principi di correttezza, di collaborazione
e di solidarietà.
20. - A titolo esemplificativo costituiscono casi di violazione dei principi di comportamento suddetti:
- non informare il collega, con la dovuta riservatezza, di possibili errori od omissioni nei quali si ritenga che
egli sia incorso;
- esprimere di fronte al cliente in qualunque forma valutazioni critiche sull'operato o sul comportamento in
genere dei colleghi, salvi i rilievi tecnici necessari per la corretta esecuzione della prestazione;
- iniziare o proseguire in prestazioni demandate o già in corso presso colleghi, senza previamente
informarli e senza prestarsi per fare ad essi ottenere i compensi eventualmente spettanti;
- non informare i colleghi del proposito di assumere alle proprie dipendenze impiegati o collaboratori in
genere operanti presso di loro;
- nel caso di divergenze di opinioni o di controversie con i colleghi, non prestarsi a cercare una
composizione per il tramite del Consiglio Notarile;
- non prestarsi sistematicamente a scambi di opinioni e di informazioni con i colleghi;
- non provvedere, o provvedere con ritardo o negligenza, a porre a disposizione dei colleghi richiedenti,
seppure con onere di spesa a loro carico, copie di atti e documenti necessari per ricevere atti;
- non prestarsi a sostituire i colleghi che per necessità dovuta a malattia o altro impedimento non possano
ricevere determinati atti, anche al di fuori dai casi di nomina del coadiutore.
§ 2 - Rapporti con il Consiglio Notarile
21. - Il notaio è tenuto a prestare al Consiglio Notarile la più ampia collaborazione al fine di consentirgli di
esercitare nel modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso
demandate dalla legge, ai fini della garanzia della qualità della prestazione e della tutela del prestigio e del
decoro della categoria.
I notai sono tenuti a partecipare alle Assemblee Distrettuali.
I Consigli Notarili richiamano i colleghi all'osservanza di tale obbligo ed esercitano l’azione disciplinare nei
confronti di coloro che per due anni consecutivi non siano intervenuti alle adunanze ordinarie del collegio
senza giustificati motivi.
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22. - Salvi i casi in cui siano previsti altri specifici comportamenti, il notaio è tenuto:
a) a comunicare al Consiglio Notarile Distrettuale ovvero direttamente al Consiglio Nazionale del Notariato i
dati e le informazioni in genere che gli siano richiesti da tali organi, anche con carattere di periodicità,
riguardanti la propria attività professionale, le modalità di svolgimento della stessa e l’osservanza delle
normative in materia di adempimenti, sia nella sua generalità per specifici periodi, sia per settori, luoghi o
altre modalità determinate;
b) nelle stesse condizioni di cui al punto a), ad esibire o trasmettere copia o estratti del repertorio, di atti,
registri, libri e documenti, anche di natura fiscale, a fornire relazioni scritte e/o rispondere a questionari
riguardanti le modalità di svolgimento dell’attività professionale;
c) a informare il Consiglio Notarile di problemi di generale rilevanza per l'attività professionale, specialmente
nei rapporti con gli uffici pubblici, astenendosi dall'intraprendere iniziative personali;
d) a consentire accessi ed ispezioni, deliberate dal Consiglio Notarile Distrettuale, nel proprio studio ed in
eventuali uffici secondari da parte del Presidente del Consiglio Notarile o di un Consigliere a ciò delegato
dal Consiglio Notarile.
§ 3 – Rapporti derivanti dalla partecipazione agli organi di categoria
23. - I notai componenti degli organi di categoria devono:
a) agire nell’ esercizio del loro ufficio con indipendenza, imparzialità e riservatezza, astenendosi in caso di
conflitto di interessi;
b) garantire la loro costante partecipazione alle riunioni;
c) adoperarsi con assiduità per l’effettivo adempimento di tutti i compiti demandati a tali organi dalla legge e
dalle norme deontologiche, con particolare riguardo, per i componenti dei Consigli Notarili Distrettuali,
all’esercizio dei poteri di vigilanza e di disciplina sugli iscritti;
d) partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della categoria e favorire il rispetto e lo spirito di
colleganza fra i notai, stimolando la loro collaborazione e partecipazione;
e) favorire il ricambio delle cariche anche nei casi non previsti dalla legge ed evitarne, ove possibile, il
cumulo.
§ 4 - Rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato e con la Cassa Nazionale del Notariato
24. - Il notaio è tenuto a comportarsi, nei rapporti con il Consiglio Nazionale e con la Cassa Nazionale del
Notariato, secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà propri dell'appartenenza alla
categoria, per consentire ad essi di perseguire nei modi più efficaci le finalità istituzionali nell'interesse
generale.
In particolare il notaio è tenuto:
a) nei rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato:
- a conformare il proprio comportamento professionale alle determinazioni assunte dal Consiglio
nell'esercizio dei suoi poteri; a prestare al Consiglio la collaborazione richiestagli;
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- ad astenersi da iniziative personali o interventi presso autorità o pubblici uffici che possano interferire
con l’attività del Consiglio stesso;
b) nei rapporti con la Cassa Nazionale del Notariato:
- ad indicare in modo preciso, obiettivo e veritiero i dati e le condizioni generali richiesti per l’ottenimento
dalla stessa di contributi, assegni e provvidenze economiche in genere (ad es. disagio economico, stato
di bisogno, frequenza allo studio) e per fare percepire alla stessa le quote di onorario ad essa spettanti;
- a ricercare preventivamente con la Cassa soluzioni extragiudiziali nel caso di contrasti che per loro
natura lo consentano;
c) ad annotare a repertorio gli onorari in base alla natura dell’atto secondo la tariffa ministeriale vigente ai fini
dell’esatto versamento della Tassa Archivio e dei contributi agli organi istituzionali di categoria.
§ 5– Rapporti con le assicurazioni di categoria.
25. – Il notaio, assicurato da polizza convenzione stipulata dal Consiglio Nazionale del Notariato o da altri
organismi istituzionali, è tenuto a fornire alle compagnie e/o all’ufficio competente del Consiglio Nazionale
del Notariato fattiva collaborazione, con invio di esaurienti e veritiere relazioni, documenti e quanto altro
possa occorrere, evadendo con puntualità ogni richiesta inoltrata dagli uffici preposti alla valutazione della
pratica.
Ad eguale collaborazione è tenuto il notaio in relazione alle forme assicurative in essere presso la Cassa
Nazionale del Notariato.
§ 6 - Rapporti con praticanti, tirocinanti, collaboratori e dipendenti
26. - Nei rapporti con i praticanti il notaio è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento
professionale ed a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della
pratica notarile, nel modo prescritto dalla legge; particolare cura egli deve porre per l'insegnamento delle
norme fondamentali della professione e dei principi di deontologia professionale.
27. – Il notaio deve prestare la massima cura per formare il tirocinante ad esercitare la funzione pubblica con
le necessarie qualità professionali ed etiche.
In particolare il tirocinante deve avere la possibilità di partecipare a tutte le fasi relative alla stipula dell’atto e
relativi adempimenti ed assistere alla indagine della volontà delle parti effettuata dal notaio.
Al tirocinante deve essere riconosciuto un equo compenso commisurato all’ effettivo apporto dello stesso
all’attività dello studio.
Il tirocinante è soggetto alle norme del presente codice.
28. - Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti il notaio è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro
moralmente ed economicamente soddisfacenti, avendo cura della loro formazione professionale.
In particolare il notaio deve evitare:
- di coinvolgere, se non in casi eccezionali, i propri collaboratori e dipendenti quali procuratori in atti da lui
ricevuti;
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- di valersi della collaborazione di persone che esercitano abusivamente la loro attività.
Sezione II
Dei rapporti esterni
29. - Nei rapporti con gli uffici pubblici, le istituzioni e i professionisti di altre categorie il notaio deve
comportarsi secondo i principi di indipendenza e di rispetto delle rispettive funzioni e attribuzioni.
In particolare nei rapporti con gli uffici pubblici e con le istituzioni il notaio è tenuto:
a) a rispettare le funzioni che le persone preposte sono chiamate ad esercitare, offrendo, se necessario, la
propria disinteressata collaborazione nel limite della chiara distinzione delle rispettive competenze e
attribuzioni; ed a pretendere nel contempo da essi la puntuale esplicazione dei loro doveri e il rispetto
della funzione notarile;
b) ad astenersi dall'utilizzare in qualunque forma, per lo svolgimento delle pratiche dell'ufficio, la
collaborazione dei dipendenti degli uffici pubblici e delle istituzioni; e a non trarre vantaggio in alcun modo
dai personali rapporti in cui possa trovarsi con essi. Il Consiglio Notarile svolge controlli, anche in
collaborazione con i responsabili degli uffici pubblici e delle istituzioni, al fine di garantire il rigoroso
rispetto delle norme che precedono.
TITOLO II
DELLA PRESTAZIONE
Capo I - Dell'incarico
Sezione I - Dell'astensione
30. – Oltre a quanto previsto dalla legge per i casi di irricevibilità degli atti, il notaio deve astenersi dal
prestare il proprio ministero quando dell’atto siano parte società di capitali o enti dei quali egli sia
amministratore, anche senza rappresentanza, o rivesta la qualità di componente di Collegio Sindacale o di
organi di sorveglianza e controllo, ovvero sia unico socio o titolare del pacchetto di maggioranza della
società.
Sezione II
Della assunzione
31. - Nell'ambito del generale dovere di imparzialità il notaio deve astenersi, nella fase di assunzione
dell'incarico professionale, da qualsiasi comportamento che possa influire sulla sua designazione che deve
essere rimessa al libero accordo delle parti.
Per gli atti di vendita e di mutuo da parte di soggetti imprenditori (costruttori, banche) o per incarico di
intermediari (agenzie immobiliari, mediatori creditizi) il notaio, prima di assumere l'incarico, è tenuto ad
informare l'altra parte (consumatore) della suddetta regola e del suo diritto di designare il notaio in mancanza
di libero accordo.
Viola il dovere di imparzialità il notaio che:
a) si serve dell’opera di un terzo (procacciatore) che induca persone a sceglierlo;
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b) conferisce al procacciatore l’incarico, anche a titolo non oneroso, di procurargli clienti;
c) tiene comportamenti non corretti atti a concentrare su di sé designazioni relative a gruppi di atti
riconducibili ad una medesima fonte (es.: agenzie, banche, enti, ecc.);
d) consente l’inserimento del suo nome in moduli o formulari predisposti;
e) si avvale della collaborazione anche non onerosa di Enti o Uffici il cui contatto con il pubblico possa
favorire forme di procacciamento di clienti;
f) svolge ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali;
g) rileva a titolo oneroso lo studio notarile.
32. - I Consigli Notarili, nell'ambito del loro generale potere-dovere istituzionale, sono tenuti a porre in essere
forme specifiche di vigilanza e di controllo, anche mediante acquisizione di informazioni dai notai e dai
pubblici uffici e, nelle ipotesi previste dalla normativa di legge e regolamentare, mediante ispezione presso
gli studi notarili e gli uffici secondari.
33. - In presenza di flussi di prestazioni di rilevante entità, della concentrazione di designazioni per
determinati gruppi di atti o di altri elementi indicativi (quali elenchi selettivi di notai, inserimento di nominativi
in moduli o formulari predisposti, situazioni di dominanza) i Consigli Notarili sono tenuti ad individuare,
valutare e, se del caso, perseguire disciplinarmente comportamenti illeciti, attuati anche mediante pressioni
dirette o indirette, ed eventualmente ad intervenire presso gli enti pubblici e privati ed ogni altro soggetto
interessato.
34. - Nell'ipotesi di rilevanti fenomeni di vasta contrattazione, riguardanti il patrimonio di enti pubblici o degli
enti ad essi assimilati (c.d. privatizzazioni o dismissioni), i Consigli Notarili Distrettuali - in considerazione del
superiore interesse pubblico che li caratterizza e in accordo con detti enti - possono organizzare l'assunzione
e la distribuzione degli incarichi fra i notai del Distretto che si dichiarino disponibili, facendo salva la facoltà
del singolo acquirente di designare tempestivamente un notaio diverso.
35. - Quando la realizzazione del programma di dismissione, a tutela di straordinari interessi pubblici,
comporti tempistiche e procedure rigorose e uniformi, che vengano regolate da convenzioni e protocolli tra il
Consiglio Nazionale e gli enti coinvolti, la designazione dei notai è riservata ai Consigli Notarili Distrettuali
secondo criteri che essi abbiano elaborato preventivamente.
Capo II - Della esecuzione
Sezione I
Della personalità e segretezza
§ 1 - Della personalità
36. - L'esecuzione della prestazione del notaio è caratterizzata dal "rapporto personale" con le parti. La
facoltà di valersi di collaboratori non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve
rivestire l'esecuzione dell'incarico professionale.
37. - In ogni caso compete al notaio svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutti i
comportamenti necessari:
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- per l'accertamento della identità personale delle parti, con utilizzazione di tutti gli elementi idonei e con
prudente esame dei documenti di identificazione in relazione al tipo e alla loro possibilità di falsificazione;
- per l'indagine sulla volontà delle parti, da svolgere, in modo approfondito e completo, mediante
proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili
modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli;
- per la direzione della compilazione dell'atto nel modo più congruente alla accertata volontà delle parti.
§ 2 - Della segretezza
38. Nell'esercizio della sua attività il notaio è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale con
riguardo alle persone che ricorrono alla sua opera, al contenuto della stessa e a tutto ciò di cui sia venuto a
conoscenza nella esecuzione della prestazione, sia per il tempo della stessa che successivamente. Egli è
altresì tenuto a fare quanto necessario e a sorvegliare che tale prescrizione sia rispettata dai suoi
collaboratori.
39. - Il ricevimento dell'atto notarile non autorizza il notaio a renderne nota ai terzi l'esistenza e il contenuto,
se non su espressa richiesta e nei limiti delle risultanze dell'atto e degli adempimenti ad esso connessi.
Sezione II
Della imparzialità e degli altri doveri
40. - Il notaio, deve fornire alle parti il preventivo dei costi, spese e compensi della specifica prestazione
richiesta. I preventivi devono essere rilasciati per iscritto.
41. - Nella esecuzione della prestazione il notaio deve tenere un comportamento imparziale, mantenendosi
in posizione di equidistanza rispetto ai diversi interessi delle parti e ricercandone una regolamentazione
equilibrata e non equivoca, che persegua la finalità della comune sicurezza delle parti stesse.
42. - Il notaio è tenuto, in particolare, a svolgere, anche nell’autenticazione delle firme nelle scritture private,
in modo adeguato e fattivo le seguenti attività:
a) informare le parti sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta, in tutti gli aspetti della normale
indagine giuridica demandatagli e consigliare professionalmente le stesse, anche con la proposizione di
impostazioni autonome rispetto alla loro volontà e intenzione;
b) proporre la scelta del tipo negoziale più adeguato alle decisioni assunte dalle parti, accertandone la
legalità e la reciproca congruenza, svolgendo le richieste attività preparatorie e dirigendo quindi la
formazione dell'atto nel modo tecnicamente più idoneo per la sua completa efficacia e per la stabilità del
rapporto che ne deriva;
c) dare alle parti i chiarimenti richiesti o ritenuti utili a integrazione della lettura dell'atto per garantire ad esse
il riscontro con le decisioni assunte e la consapevolezza del valore giuridicamente rilevante dell'atto, con
speciale riguardo ad obblighi e garanzie particolari e a clausole di esonero o limitative di responsabilità,
nonché agli adempimenti che possono derivare dall'atto, valendosi, per questo ultimo aspetto, anche di
separata documentazione illustrativa.
La scrittura privata tenuta a raccolta viene letta dal notaio alle parti, salva espressa dispensa delle parti
stesse. Nell’autentica il notaio fa menzione della lettura o della dispensa dalla stessa. La reiterata presenza
della clausola di esonero costituisce indizio di comportamento deontologicamente scorretto.
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d) prestare alle parti la propria assistenza con diligenza ed impegno professionale, se necessario anche
dopo il perfezionamento dell'atto;
e) adoperarsi per la rettifica di errori, inesattezze od omissioni nei propri atti; qualora quanto sopra sia
riconducibile a responsabilità del notaio la prestazione deve essere gratuita con assunzione delle spese
da parte del notaio stesso; qualora errori od omissione non siano riconducibili al notaio, egli sarà
comunque tenuto ad una fattiva collaborazione per la stipulazione di atti rettificativi.
In tale ultima circostanza il notaio potrà praticare condizioni particolarmente favorevoli nella determinazione
dei propri compensi.
43. - In relazione all'obbligo per il notaio di accettare incarichi ed effettuare prestazioni anche se di
particolare scomodità e/o di modico interesse economico (quali atti da ricevere o stipulare in località distanti
o scomodamente accessibili, in ospedali, case di ricovero per anziani, istituti di pena, ecc.), è attribuita ai
Consigli Notarili specifica potestà per assumere iniziative al riguardo (accogliere richieste in tal senso
dall'utenza, indicare i colleghi che dovranno soddisfarle attraverso criteri di competenza per zone e/o di
rotazione tra tutti i notai del Distretto).
Sezione III
Protocolli dell’attività notarile
44.- Costituisce comportamento deontologicamente scorretto la sistematica inosservanza dei protocolli
dell’attività notarile approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato ai fini dell’adozione di adeguate misure a
garanzia della qualità della prestazione.
I Consigli Notarili Distrettuali esercitano la relativa vigilanza a tutela del cittadino e dell’interesse generale.
Sezione IV
Dell'affidamento di somme
45. - Il notaio che in relazione o meno agli atti stipulati e indipendentemente dall'obbligo di annotazione nel
registro previsto dall'art. 6 legge 22 gennaio 1934, n. 64, riceve un incarico che importa l'affidamento di
somme di denaro, dovrà svolgerlo con la massima diligenza e trasparenza.
A tal fine nel documento col quale viene conferito al notaio l'incarico debbono essere chiaramente indicati:
- il contenuto, le modalità e i tempi di adempimento dell'incarico;
- le somme o i valori affidati (denaro contante, assegno bancario - che presenti tutti i requisiti previsti dalla
normativa vigente ed informate le parti sulla natura e sull'efficacia di detto titolo - o circolare all'ordine del
notaio o di una delle parti, bonifico sul conto corrente bancario del notaio, consegna di titoli di credito,
etc.);
- le modalità di impiego delle somme o valori nelle more dell'adempimento dell'incarico (libretto di
risparmio, conto corrente bancario separato da quello dello studio o personale del notaio, dossier titoli, e
comunque in modo tale da assicurare la separazione contabile dal patrimonio del notaio, etc.);
- la corresponsione di interessi nella misura percepita dal notaio a seconda delle modalità di impiego
determinate dalle parti;
- la misura del compenso dovuto al notaio;
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- l'esatta individuazione dei soggetti ai quali devono essere versate le somme con la espressa previsione
che la consegna di esse (sia nel caso di mancato adempimento, sia nel caso in cui l'incarico consista
proprio nella consegna ad un determinato soggetto quando si sia o non si sia verificato un determinato
evento, sia nel caso in cui adempiuto l'incarico residui un quid da consegnare ad un determinato
soggetto) debba essere fatta alla presenza di tutte le parti; tale previsione potrà essere omessa nel caso
in cui la consegna di una somma sia dovuta inequivocabilmente al verificarsi di un evento,
oggettivamente controllabile.
46. - I Consigli Notarili dovranno vigilare sulla osservanza delle disposizioni di cui sopra.
Capo III - Degli atti in generale
Sezione I
Della forma
47. - L' "atto pubblico" costituisce la forma primaria e ordinaria di "atto notarile", che il notaio deve
generalmente utilizzare nella presunzione che ad esso le parti facciano riferimento quando ne richiedono
l'intervento, se non risulti una loro diversa volontà e salvo la particolare struttura dell'atto.
48. - L'atto di "autenticazione delle firme" della scrittura privata, comporta in ogni caso per il notaio l'obbligo
di tenere i seguenti comportamenti e di osservare le seguenti prescrizioni.
a) Controllare la legalità del contenuto della scrittura e la sua rispondenza alla volontà delle parti, di regola
anche mediante la sua lettura alle stesse prima delle sottoscrizioni.
b) Indicare nell'autentica e nel repertorio il luogo del Comune nel quale l'atto è autenticato.
49. – Negli atti conservati a raccolta, pubblici o autenticati, deve essere indicata l’ora di sottoscrizione.
Sezione II
Del contenuto
50. - Per soddisfare le esigenze di chiarezza e di completezza il notaio deve curare che dal testo dell'atto,
normalmente risultino:
a) la completa qualificazione giuridica della fattispecie, con indicazione dei più rilevanti effetti che ne
derivano per diretta volontà delle parti o in forza di legge o quale espressione di usi contrattuali (ad es.:
clausole di garanzia, responsabilità);
b) le indicazioni necessarie per l'inquadramento dell'atto nella vicenda giuridico-temporale su cui opera (ad
es.: titoli di provenienza e atti direttamente connessi; formalità pregiudizievoli; servitù; vincoli di
disponibilità);
c) gli elementi utili per individuare con esattezza i beni e i diritti in oggetto, in modo da offrirne la chiara e
non equivoca percezione, anche con allegazione che si richiede più frequente - di documenti grafici (ad
es.: confini non generici; riferimenti catastali per frazionamenti, dichiarazioni e variazioni; allegazione di
planimetrie);
d) le indicazioni relative alla natura degli atti e documenti che si rende necessario richiamare, precisando gli
estremi per una loro diretta conoscenza;
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e) ogni altra indicazione, menzione o allegazione che risultasse dovuta a seguito di emanazione di apposite
norme da parte del Consiglio Nazionale del Notariato.
Capo IV - Di alcune specie di atti
Sezione I
Degli atti relativi agli autoveicoli
51. - Nel ricevimento degli atti relativi agli autoveicoli, e in genere soggetti a pubblicità mobiliare o ad essi
connessi, e nello svolgimento della attività professionale nel settore degli autoveicoli, il notaio deve tenere i
seguenti comportamenti e attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) Controllare i presupposti di diritto dell'atto richiesto e la legittimazione dei soggetti interessati direttamente
dai documenti originali relativi all'autoveicolo e all'intestatario, verificando per il soggetto titolare che siano
rispettate le norme sul diritto di famiglia e, salvo casi eccezionali, che sia applicato il principio della
continuità delle trascrizioni.
b) Utilizzare tutti gli elementi idonei per accertare la identità personale delle parti, anche con ricorso
all'intervento dei fidefacienti; e, nei casi in cui l'accertamento sia soltanto documentale, compiere un
prudente esame dei documenti di identificazione in relazione al tipo, alle modalità di rilascio e alla
possibilità di falsificazione.
c) Informare personalmente le parti sulla rilevanza giuridica dell'atto richiesto e sugli adempimenti di
pubblicità conseguenti nonché, nel caso in cui ricorra, sul particolare regime della procura alla vendita; in
presenza di iscrizioni o di vincoli sull'autoveicolo o qualora non sia rispettabile la continuità delle
trascrizioni farne specifico avvertimento all'intestatario, da documentare mediante la sua sottoscrizione
dell'atto o con separata dichiarazione scritta.
d) Indicare nell'atto di autenticazione e nel repertorio il luogo del Comune nel quale l'atto è ricevuto.
52. – Salvo il caso previsto all'articolo 54, è vietato al notaio l'esercizio della attività professionale presso sedi
operative di agenzie o di intermediari di pratiche automobilistiche, o comunque il diretto collegamento con
essi mediante raccolta e inoltro delle scritture presso il proprio studio.
53. - Il notaio è tenuto a comunicare al Consiglio Notarile, secondo le indicazioni da esso impartite anche
con carattere di periodicità, le modalità con cui esercita l'attività non occasionale, sia nella sede che fuori
dalla sede e ogni mutamento successivo; nonché ad esibire o trasmettere al Consiglio, a richiesta, copia del
repertorio e di atti e documenti, anche di natura fiscale, relativi ad attività svolte nel settore.
54. - I Consigli Notarili sono tenuti a promuovere nel territorio del Distretto forme organizzate e direttamente
controllate per il ricevimento degli atti, anche mediante la costituzione di Uffici unici o di associazioni nel
Distretto, al fine di garantire, per orario di assistenza e luogo di ricevimento, un efficiente servizio; con facoltà
- ove ne ravvisino la opportunità - di organizzare l'attività anche in deroga al divieto di cui all'art. 51.
Sezione II
Delle vidimazioni
55. - La vidimazione dei libri e delle scritture contabili deve essere eseguita con tempestività,
contestualmente alla presentazione, ove possibile, e in ogni caso con sollecita messa a disposizione per il
loro ritiro.
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Nella esecuzione di vidimazioni non iniziali il notaio deve controllare che i libri siano bollati e numerati ai
sensi di legge al nome del soggetto che li ha posti in uso e che le registrazioni e le scritturazioni siano
continue e senza spazi in bianco.
56. – Nell’esecuzione di vidimazioni non iniziali devono essere indicati i dati necessari alla diretta e completa
individuazione della vidimazione, tra i quali la pagina nella quale essa è eseguita; di questi dati deve essere
fatta annotazione nel repertorio.
Sezione III
Delle attività previste dalla legge n. 302/1998 e successive modifiche
57. - I Consigli Notarili Distrettuali sono tenuti a porre in essere forme specifiche di vigilanza e controllo sulla
osservanza dei doveri deontologici nelle attività da compiersi con riferimento alla legge 302/1998 e
successive modifiche, con particolare attenzione agli aspetti previsti:
- al paragrafo sulla illecita concorrenza;
- al paragrafo sulla pubblicità;
- ai paragrafi relativi ai rapporti con i colleghi e con il Consiglio Notarile e ai rapporti con uffici, Istituzioni e
categorie professionali;
- ai paragrafi sulla assunzione e/o astensione relativa all'incarico;
- ai paragrafi inerenti la personalità, la segretezza e la imparzialità nella esecuzione della prestazione;
- al paragrafo che impone la completezza e la esattezza del documento di provenienza notarile.
I Consigli Notarili Distrettuali dovranno inoltre attivare la massima vigilanza sulla attenzione, diligenza e
prontezza di esecuzione che il notaio dovrà adottare nell'assolvimento degli incarichi e, stante la deroga di
cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge professionale, su ogni possibile ipotesi di incompatibilità o
di conflittualità che potesse manifestarsi nella esplicazione delle attività delegate.
58. - I Consigli Distrettuali adotteranno le più opportune iniziative per organizzare modalità di attuazione del
lavoro idonee a garantire la migliore esplicazione di tutte le formalità esecutive di cui agli articoli 576 e
seguenti del c.p.c.
59. - Nella esecuzione degli incarichi affidatigli il notaio userà la diligenza dovuta secondo quanto previsto
dalle vigenti regole deontologiche.
60. - In relazione ai fini pubblicistici della normativa e alla particolare incidenza della propria attività suinteressi di soggetti aventi con lui rapporti solo indiretti, il notaio adempirà ai suoi compiti nei tempi indicati
nella delega e a tal fine i Consigli Notarili Distrettuali esplicheranno particolare vigilanza.
(fonte notariato.it)