mauritius

Nuovo Iscritto
Salve, nel 2007 ho ereditato una vecchia casa non abitabile di cui ho possesso per il 6,25%. Un mese fa ho ricevuto degli avvisi di accertamento per gli anni dal 2005 al 2007 in quanto non è stata pagata l'ICI in quegli anni. Per gli anni precedenti la casa era esente da ICI in quanto accatastata come casa rurale. Il comune dice che dal 2005 l'ICI andava pagata in quanto la casa non risulta più casa rurale (non so per quale motivo). Il comune però non ha mai dato nessun avviso di questo cambiamento e in questi anni non ha mai spedito bollettini per il pagamento. Un mese fa ha mandato avvisi di accertamento attestante le irregolarità e le sanzioni da pagare. Oltre al pagamento dell' ICI che è stata divisa fra tutti gli eredi ci sono delle sanzioni da pagare che però non sono divise in proporzione alla quota di possesso ma sono uguali per tutti gli eredi.
Premesso che non possiedo nessuna casa devo comunque pagare ICI e sanzioni? E' corretto che le sanzioni non vengano divise ma siano uguali per tutti a prescindere dalla quota di possesso? E per gli anni successivi (dal 2008 e 2010) dato che l'ICI sulla prima casa è stata abolita devo comunque pagare dato che non possiedo altre case (vivo in una casa non intestata a me ma ai miei genitori)?
Spero di essere stato chiaro. Chiedo la vostra opinione dato che in comune nessuno sa dare una risposta soddisfacente.
 

antonellifederico

Membro Attivo
Professionista
premetto che l'imposta con i relativi interessi va suddivisa per tutti gli eredi in ragione delle quote di proprietà e che l'esenzione per la 1^ casa deve essere comunicata

ho dato un'occhiata al regolamento ICI del comune di oliena (disponibile sul sito nella sezione tributi):
ti riporto gli artt. 4, 6, 10 e 11:

ARTICOLO 4Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale
Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera e), del D.Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in
uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado e collaterale entro il 2° grado, sono
equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la
propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata l’aliquota ridotta nonché la detrazione
prevista per l’abitazione principale.

ARTICOLO 6Fabbricati inagibili o inabitabili.
Per l’applicazione della riduzione alla metà dell’imposta, pervista dall’art. 8, comma 1, del
D.Lgs. 504/92, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di
manutenzione ordinaria.
A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:
a) il solaio ed il tetto di copertura presentano gravi lesioni tali da costituire pericoli a cose
o persone, con rischi di crollo;
b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose
o persone, con rischi di crollo parziale o totale.
Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di
demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato devono essere certificate
dall’Ufficio Tecnico Comunale sulla base dei criteri su esposti.

ARTICOLO 10Acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passive.
I soggetti passivi, con decorrenza 01/01/1999, hanno l’obbligo di comunicare su apposito
modulo predisposto dal Comune la costituzione, la cessazione e la modificazione della
soggettività passiva, entro un anno dalla data dell’evento.

La comunicazione effettuata dopo tale termine si considera omessa.

ARTICOLO 11Sanzione per omessa comunicazione.
Per l’omessa comunicazione prevista dall’art. 10 si applica la sanzione pari al doppio
dell’importo dovuto con un minimo di L. 200.000, per ogni singola unità immobiliare
interessata.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
oltre all'esauriente e puntuale risposta di federico aggiungo un'informazione, purtroppo non documentata e me ne scuso in anticipo.

Credo che il passaggio da fabbricato rurale al NCEU scaturisca da un obbligo del contribuente, che doveva denunciare i fabbricati ex rurali, poiche questa attribuzione è stata sostanzialmente abolita e limitata ai soli fabbricati utilizzati da un coltivatore diretto in attività o cose del genere.
Non credo quindi fosse obbligo dl comune una segnalazione individuale: semmai è un'ulteriore causa di sanzione verso il contribuente che non ha provveduto.
ciao
 

carlor

Membro Attivo
Professionista
Occorre recarsi all'Ufficio Tributi del Comune con la documentazione necessaria:
1) Assetto proprietario dell'immobile (certificato catastale attendibile)
2) Tuo certificato storico di residenza.
Dal post di Federico noto che il regolamento comunale ICI è vecchiotto (si esprime ancora in lire). E' aggiornato?
 

antonellifederico

Membro Attivo
Professionista
l'ho scaricato dalla sezione tributi del sito del comune di oliena.
gli estremi sono:
Approvato con Del. C.C. n° 46 del 22/09/1998 -
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N.66 DEL 29/12/1998 - N. 27 DEL 05/10/2000 –C.C. N. 64 DEL 28/12/2006
 

antonellifederico

Membro Attivo
Professionista
non è una discriminante; sicuramente le varie delibere di consiglio comunale hanno variato solo alcuni articoli successivamente alla prima approvazione del 22/09/1998.

spesso e volentieri i vari settori che predispongono le proposte di delibera (in questo caso sicuramente sarà stato l'ufficio tributi) fanno di questi errori (anzi parlerei di omissioni) senza che questo infici l'atto deliberativo in quanto si tratta di errori formali e non sostanziali
 

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