Fanerio Alzano

Membro Ordinario
Privato Cittadino
C'è la possibilità di richiesta danni per interruzione ingiustificata delle trattative, che però devono essere giunte ad una fase tale da aver indotto l'altra parte a confidare razionalmente nella conclusione dell'accordo..Quindi la cosa potrebbe essere da prendere in seria considerazione.

Le dirò: pochissimi giorni fa, per questioni che non sto qui a raccontare, alle osservazioni del venditore il compratore ha risposto alzandosi e dicendo che per lui la trattativa era finita e che se ne andava mollando tutto. Immediatamente dopo riprendeva il discorso come se nulla fosse successo. Ora, mi spieghi lei, secondo il codice civile il compratore può ritirarsi recando un danno economico al venditore che confidava in una buona entrata, mentre il compratore, che di case ne trova quante ne vuole perché al dì d'oggi te le tirano dietro può obbligare chiunq a vendere? Allora viste le cose, tanto vale che l'avvocato comunichi al venditore che la casa gli va regalata..... in sostanza questo signore prendeva per i fondelli, o aveva ragione?
Scusi la durezza, ma a certe cose come si può reagire altrimenti?
 

specialist

Membro Storico
Privato Cittadino
io vi inviterei a leggervi l'art. 1337 c.c. e magari anche questo articolo: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2015-03-17/responsabilita-contrattuale-violazione-intese-precontrattuali--170628.php salvo che nel caso in questione possa essere considerato giustificato motivo il non voler pagare la provvigione ma non credo, anche perchè sarebbe una questione tra l'agenzia e l'acquirente.
Quello che citi tu è l'art. 1337 cc relativo alla responsabilità precontrattuale che potrebbe in teoria essere invocato solo in caso di comportamento improntato a malafede, slealtà e scorrettezza in fase di trattativa, tale da comportare sempre in linea teorica un eventuale risarcimento per danno emergente (spese sostenute) e/o lucro cessante (eventuale perdita di altre contrattazioni).
Non è certo il caso di chi abbandona improvvisamente o immotivatamente le trattative, tantomeno riguarda il caso in questione.
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
SI reagisce accettando la libertà altrui di far quel che razzo vogliono con i loro beni ed interessi, fin quando non danneggia non i nostri desiderata, ma i nostri averi con responsabilità e causalità certe.
 

Rosa1968

Membro Storico
Quello che citi tu è l'art. 1337 cc relativo alla responsabilità precontrattuale che potrebbe in teoria essere invocato solo in caso di comportamento improntato a malafede, slealtà e scorrettezza in fase di trattativa, tale da comportare sempre in linea teorica un eventuale risarcimento per danno emergente (spese sostenute) e/o lucro cessante (eventuale perdita di altre contrattazioni).
Non è certo il caso di chi abbandona improvvisamente o immotivatamente le trattative, tantomeno riguarda il caso in questione.
infatti ...
 

Fanerio Alzano

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Devo aggiungere una cosa. Ci sono stati contatti via mail con cui le due parti hanno proposto bozze del preliminare, che contengono anche gli importi dell'offerta. Soltanto dei facsimili con evidenziate correzioni, omissioni ed aggiunte proposte. Il compratore ha citato queste bozze come eventuale motivo di contestazione contro l'interruzione della trattativa.

certo è che quel che dice Ponz dice tutto, alla fine....
 

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