La Corte di Appello di Roma aveva disposto la demolizione di un manufatto coperto (tettoia con angolo cottura) realizzato in sopraelevazione su una porzione del terrazzo di un condomino ritenendolo lesivo del decoro architettonico dell'edificio condominiale.
Il condomino ricorreva alla Cassazione che ha ritenuto infondati i motivi proposti e confermato la decisione del giudice di merito con l'ordinanza n. 16258 del 28 giugno 2017.
Come noto ricordo che l'art. 1127 c. c. dispone che il diritto di sopraelevazione del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio è limitato dalle condizioni statiche dell'edificio che potrebbero non permetterla e dall'aspetto architettonico dell'edificio ed infine dalla conseguente notevole diminuzione di aria e luce per i piani sottostanti.
I giudici della VI sezione hanno rilevato che il limite del rispetto del decoro previsto dal terzo comma dell'articolo citato "sottende, peraltro, una nozione diversa da quella di decoro architettonico, contemplata dagli artt. 1120, comma 4, 1122, comma 1, e 1122-bis c.c., dovendo l'intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista, in modo percepibile da qualunque osservatore".
Di conseguenza è stato affermato che "il giudizio relativo all'impatto della sopraelevazione sull'aspetto architettonico dell'edificio va condotto, in ogni modo, esclusivamente in base alle caratteristiche stilistiche visivamente percepibili dell'immobile condominiale, e verificando l'esistenza di un danno economico valutabile, mediante indagine di fatto demandata al giudice del merito".
Il ricorrente deduceva tra l'altro a sostegno delle sue tesi la circostanza che la facciata principale non sarebbe stata interessata quanto al decoro ma la Corte ha precisato a riguardo che "nell'ambito del condominio edilizio, le facciate stanno ad indicare l'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che connotano il fabbricato, imprimendogli una fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico. La facciata rappresenta, quindi, l'immagine stessa dell'edificio, la sua sagoma esterna e visibile, nella quale rientrano, senza differenza, sia la parte anteriore, frontale e principale, che gli altri lati dello stabile".
Il pregiudizio all'aspetto architettonico una volta accertato causa una diminuzione del pregio estetico ed economico del fabbricato.
Il ricorso è stato respinto e confermata la decisione che ordinava al condomino l'eliminazione del manufatto posto sulla sommità dell'edificio.
Il condomino ricorreva alla Cassazione che ha ritenuto infondati i motivi proposti e confermato la decisione del giudice di merito con l'ordinanza n. 16258 del 28 giugno 2017.
Come noto ricordo che l'art. 1127 c. c. dispone che il diritto di sopraelevazione del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio è limitato dalle condizioni statiche dell'edificio che potrebbero non permetterla e dall'aspetto architettonico dell'edificio ed infine dalla conseguente notevole diminuzione di aria e luce per i piani sottostanti.
I giudici della VI sezione hanno rilevato che il limite del rispetto del decoro previsto dal terzo comma dell'articolo citato "sottende, peraltro, una nozione diversa da quella di decoro architettonico, contemplata dagli artt. 1120, comma 4, 1122, comma 1, e 1122-bis c.c., dovendo l'intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista, in modo percepibile da qualunque osservatore".
Di conseguenza è stato affermato che "il giudizio relativo all'impatto della sopraelevazione sull'aspetto architettonico dell'edificio va condotto, in ogni modo, esclusivamente in base alle caratteristiche stilistiche visivamente percepibili dell'immobile condominiale, e verificando l'esistenza di un danno economico valutabile, mediante indagine di fatto demandata al giudice del merito".
Il ricorrente deduceva tra l'altro a sostegno delle sue tesi la circostanza che la facciata principale non sarebbe stata interessata quanto al decoro ma la Corte ha precisato a riguardo che "nell'ambito del condominio edilizio, le facciate stanno ad indicare l'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che connotano il fabbricato, imprimendogli una fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico. La facciata rappresenta, quindi, l'immagine stessa dell'edificio, la sua sagoma esterna e visibile, nella quale rientrano, senza differenza, sia la parte anteriore, frontale e principale, che gli altri lati dello stabile".
Il pregiudizio all'aspetto architettonico una volta accertato causa una diminuzione del pregio estetico ed economico del fabbricato.
Il ricorso è stato respinto e confermata la decisione che ordinava al condomino l'eliminazione del manufatto posto sulla sommità dell'edificio.