Ogni tanto è bene andare a rileggere il
testo unico dell'ediliza
Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
...
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni*, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
(punto modificato dall'art. 52, comma 2, legge n. 221 del 2015)
che è appunto la legge del fare come dicevo
*Il testo unico non lo freghi così facilmente.
Il fatto che un mezzo abbia le ruote non vuole che è provvisorio,
é provvisorio se sta lì per un periodo limitato di tempo, non che se vuoi lo sposti quando ti pare.
Un box lo metto in una piazza per fare da servizio informazioni durante la sagra di paese: è provvisorio, anche se lo cemento a terra
lo stesso box lo appoggio su un marciapiede per farci un giornalaio: non è provvisorio
Se compro una casa su ruote e ci vado a vivere, non è provvisoria, infatti, non la posso mettere in un terreno non edificabile
Se mi compro la Riptide e la parcheggio al porto, ci posso vivere dentro, chiedere la residenza e gli allacci, ma dovrò ottenere permesso di costruire