scusate, ma i danni cagionati da danni su una terrazza di proprietà esclusiva è da ripartire secondo i criteri dell'art. 1126, salvo negligenza da parte del proprietario della terrazza esclusiva.
in caso di un solo condomino coperto dalla terrazza esclusiva le spese per la riparazione sono da ripartire secondo i disposti dell'art. 1125 così come anche i danni.
Tutto questo salvo regolamento di condominio contrattuale che dica il contrario.
saluti
in caso di un solo condomino coperto dalla terrazza esclusiva le spese per la riparazione sono da ripartire secondo i disposti dell'art. 1125 così come anche i danni.
Tutto questo salvo regolamento di condominio contrattuale che dica il contrario.
saluti