PyerSilvio potresti spiegarti meglio per l'ultima parte?
..L’avevo fatto, salvo poi correggere il post, auspicando che ci arrivassi da solo..
A spiegare per filo e per segno talune manovre, alcuni tra i miei colleghi qui, tra i piu’ moraleggianti e ortodossi, saprebbero perfino trovare l’ardire, di gridare alla truffa.
Non sarebbe la prima volta che accade, pure per manovre, assai piu’ scontate e banali.
Proviamo con una forma piu’ diplomatica.
Prima che l’allora ministro Bersani, nel 2006 assieme ad altre importanti restrizioni, introducesse l’obbligo della tracciabilita’ dei pagamenti, le compravendite e gli strumenti per finanziarle fino anche oltre il cento x cento, erano assai piu’ agili e snelle da quelle di adesso.
Bastava che le parti si accordassero, dichiararando sul preliminare, di aver versato e o incassato una somma, pure in contanti, del 20, 30,40% a titolo di acconto, per poi farsi finanziare il residuo capitale.
Cosi’ la banca, attraverso quel manomesso strumento di acquisto, finanziava l’intero o anche piu’ dell’importo, senza neppure saperlo.
Sia per operazioni soggette ad IVA che per quelle ad imposta di registro.
Gli immobiliaristi potevano realizzare plusvalenze esentasse, mentre i privati pensavano pure bene di utilizzare quelle eccedenze, concesse in prestito attraverso l’acquisto della casa, per farne degli usi ulteriori e diversi.
Come acquisti di mobilio, auto, attivita’, servizi ed imposte, oppure semplicemente, realizzando liquidita’ di cassa ad interessi vantaggiosi, quali quelli derivanti dai mutui fondiari.
Con l’introduzione della tracciabilita’ dei pagamenti e il divieto d’uso dei contanti, tali consuetudini sono state largamente inibite.
Resta il principio, che consente sempre alle parti, di accordarsi per concludere correttamente un negozio giuridico.
A monte, una parte stacca l’assegno, l’altra lo incassa dando traccia dell’avvenuto pagamento, per poi restituire al mittente in contanti.
A valle il finanziamento della banca a concludere il negozio.
Perche’ la libera negoziazione tra le parti rimane un diritto universale.