Secondo una sentenza del Tribunale di Lodi, il fisco non può ipotecare né pignorare la casa di chi ha troppi debiti. L’accesso alla procedura del sovraindebitamento, cosiddetta “legge salva suicidi”, blocca qualsiasi pignoramento presente e futuro.
I fatti sono questi come riportati dal portale immobiliare Idealista.it. Un ex imprenditore, a causa del mancato incasso di somme nonché oppresso dal peso degli interessi bancari, nel 2007 era stato costretto a chiudere la propria azienda del settore Edile, accumulando un debito molto maggiore dei beni a sua disposizione, casa compresa. A fronte di tale drammatica situazione, il debitore è ricorso alla procedura di sovra-indebitamento chiedendo l’interruzione e la sospensione di tutte le procedure esecutive e cautelari in essere nei suoi confronti. Invero, ha fatto appello alla cosiddetta legge “salva suicidi”, la 3/2012 che – in estrema sintesi – stabilisce che l’esecuzione non può proseguire se il debitore è sovra-indebitato.
Il Tribunale di Lodi. Nella fattispecie in esame, a seguito dell’istanza, al fine della valutazione della procedura, il Tribunale adito, con il relativo provvedimento, procedeva alla nomina dell’Organismo di composizione della crisi (OCC). Successivamente, dopo vari incontri tra i professionisti incaricati, al fine di raccogliere tutta la documentazione contrattuale propedeutica alla procedura, veniva predisposto dalla difesa di Tizio un apposito ricorso con allegato piano di liquidazione validato e certificato dall’OCC nominato dal Giudice. Premesso ciò, il giudice delegato del Tribunale di Lodi, il giorno fissato per l’asta (vendita della casa del debitore), verificata la validità del piano predisposto nonché la fattibilità dello stesso, tenuto conto che la “parte ricorrente si trovava in stato di sovra-indebitamento essendo evidente il perdurante squilibrio tra il patrimonio e la complessiva esposizione debitoria”, ha precisato che “non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o perseguite azioni cautelari o esecutive…”. Di conseguenza, è stato disposto il rilascio del bene immobile e la consegna dei beni mobili facente parte del patrimonio di liquidazione.
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, a fronte dell’accoglimento della procedura di sovra-indebitamento in favore di Tizio, il Giudice dell’esecuzione (avvertito della procedura di sovra-indebitamento), visto l’art. 623 c.p.c., ha sospeso la procedura esecutiva in corso.
Fonte soldiweb.com
I fatti sono questi come riportati dal portale immobiliare Idealista.it. Un ex imprenditore, a causa del mancato incasso di somme nonché oppresso dal peso degli interessi bancari, nel 2007 era stato costretto a chiudere la propria azienda del settore Edile, accumulando un debito molto maggiore dei beni a sua disposizione, casa compresa. A fronte di tale drammatica situazione, il debitore è ricorso alla procedura di sovra-indebitamento chiedendo l’interruzione e la sospensione di tutte le procedure esecutive e cautelari in essere nei suoi confronti. Invero, ha fatto appello alla cosiddetta legge “salva suicidi”, la 3/2012 che – in estrema sintesi – stabilisce che l’esecuzione non può proseguire se il debitore è sovra-indebitato.
Il Tribunale di Lodi. Nella fattispecie in esame, a seguito dell’istanza, al fine della valutazione della procedura, il Tribunale adito, con il relativo provvedimento, procedeva alla nomina dell’Organismo di composizione della crisi (OCC). Successivamente, dopo vari incontri tra i professionisti incaricati, al fine di raccogliere tutta la documentazione contrattuale propedeutica alla procedura, veniva predisposto dalla difesa di Tizio un apposito ricorso con allegato piano di liquidazione validato e certificato dall’OCC nominato dal Giudice. Premesso ciò, il giudice delegato del Tribunale di Lodi, il giorno fissato per l’asta (vendita della casa del debitore), verificata la validità del piano predisposto nonché la fattibilità dello stesso, tenuto conto che la “parte ricorrente si trovava in stato di sovra-indebitamento essendo evidente il perdurante squilibrio tra il patrimonio e la complessiva esposizione debitoria”, ha precisato che “non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o perseguite azioni cautelari o esecutive…”. Di conseguenza, è stato disposto il rilascio del bene immobile e la consegna dei beni mobili facente parte del patrimonio di liquidazione.
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, a fronte dell’accoglimento della procedura di sovra-indebitamento in favore di Tizio, il Giudice dell’esecuzione (avvertito della procedura di sovra-indebitamento), visto l’art. 623 c.p.c., ha sospeso la procedura esecutiva in corso.
Fonte soldiweb.com