Una recente decisione della terza sezione della Cassazione, n. 21095 del 16 settembre 2013, viene a ribadire un principio in tema di diritto o meno alla provvigione ex art. 1755 c.c.
Un mediatore conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli gli acquirenti e l’alienante di un immobile per sentirli condannare al pagamento della provvigione dovuta per l'attività di mediazione che sosteneva aver effettuato in loro favore.
Il mediatore documentava di avere ricevuto dal proprietario dell'immobile mandato a vendere e di aver fatto visitare l'alloggio ai successivi acquirenti che poi avevano concluso la compravendita rifiutandosi di versare la provvigione, gli acquirenti contestavano di avere acquistato l'immobile con la mediazione di altro soggetto al quale avevano corrisposto il previsto compenso.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte di appello di Napoli confermava la decisione di primo grado.
La Corte partenopea aveva ritenuto che, pur non essendo necessario ai fini del diritto del mediatore al pagamento della provvigione che questi abbia partecipato a tutte le fasi della trattativa e sino all'accordo definitivo, è tuttavia indispensabile che la messa in relazione delle parti, ad opera del mediatore, costituisca l'antecedente necessario per pervenire alla conclusione dell'affare.
Nel caso in questione la conclusione della vendita si era perfezionata indipendente dall'intervento dell’attore la cui attività si è esclusivamente limitata a far visionare l'immobile senza che questi mettesse in contatto le parti o avviasse alcuna tra le stesse alcuna trattativa.
La domanda di pagamento della provvigione proposta dal mediatore è stata quindi respinta in quanto la Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Appello partenopea.
Avv. Luigi De Valeri
Un mediatore conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli gli acquirenti e l’alienante di un immobile per sentirli condannare al pagamento della provvigione dovuta per l'attività di mediazione che sosteneva aver effettuato in loro favore.
Il mediatore documentava di avere ricevuto dal proprietario dell'immobile mandato a vendere e di aver fatto visitare l'alloggio ai successivi acquirenti che poi avevano concluso la compravendita rifiutandosi di versare la provvigione, gli acquirenti contestavano di avere acquistato l'immobile con la mediazione di altro soggetto al quale avevano corrisposto il previsto compenso.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte di appello di Napoli confermava la decisione di primo grado.
La Corte partenopea aveva ritenuto che, pur non essendo necessario ai fini del diritto del mediatore al pagamento della provvigione che questi abbia partecipato a tutte le fasi della trattativa e sino all'accordo definitivo, è tuttavia indispensabile che la messa in relazione delle parti, ad opera del mediatore, costituisca l'antecedente necessario per pervenire alla conclusione dell'affare.
Nel caso in questione la conclusione della vendita si era perfezionata indipendente dall'intervento dell’attore la cui attività si è esclusivamente limitata a far visionare l'immobile senza che questi mettesse in contatto le parti o avviasse alcuna tra le stesse alcuna trattativa.
La domanda di pagamento della provvigione proposta dal mediatore è stata quindi respinta in quanto la Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Appello partenopea.
Avv. Luigi De Valeri