Ecco di seguito la bozza del regolamento che definisce il praticantato e la Proposta di legge che tempo fa ne definiva i contorni. Che ne dite? Titolo di studio, corso di formazione e 12 mesi di pratica professionale sotto l'assistenza e la guida di un tutor con 3 anni di anzianità di iscrizione al ruolo ed accesso alla professione .... senza esame! Fatemi sapere cosa ne pensate.
paolo bellini
BOZZA DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE SUL PRATICANTATO
DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI
Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 2 comma 3 punto e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, così come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
VISTO l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la legge 3 febbraio 1989, n. 39, che ha modificato ed integrato la legge 21 marzo 1958, n. 253 concernente l'ordinamento della professione di mediatore;
VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300 concernente la determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione;
VISTO il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452 concernente il regolamento recante norme di attuazione della sopra richiamata legge 3 febbraio 1989, n. 39;
VISTO il decreto ministeriale 7 ottobre 1993, n. 589 recante modifiche al sopra richiamato decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300;
VISTA la legge 5 marzo 2001, n. 57 ed in particolare l'art. 18 recante modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39;
SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
UDITO il parere del Consiglio di Stato n. (Omissis) , espresso nell'adunanza generale del (Omissis)
VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17 comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata con nota n. del
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1 Titolo di formazione
1. Al termine del corso di formazione seguito dall'esame o dello specifico corso di formazione professionale che integra il periodo di pratica, indicati all'art. 2 comma 3, punto e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il titolo di formazione attesta la durata e l'effettiva frequenza dei corsi medesimi.
2. I corsi di formazione sono distinti per contenuti, natura e struttura, in relazione al ramo di attività prescelto.
3. Le Regioni, nell'ambito della loro competenza in materia di formazione professionale, stabiliscono il numero minimo delle ore di insegnamento dei corsi sopra citati.
Art. 2 Modalità della prova d'esame
1. L'esame di cui all'art. 2, comma 3, lettera e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39 consiste in una o più prove scritte, a seconda del ruolo relativo al ramo di mediazione prescelto, ed in una prova orale.
2. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli agenti immobiliari e quello per l'iscrizione nella sezione per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso consiste in due prove scritte ed una orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame è superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale.
3. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli agenti merceologici e nella sezione agenti in servizi vari consta di una prova scritta e di una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sette decimi nella prova scritta. L'esame è superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale.
4. All'esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante all'iscrizione nel ruolo in relazione al ramo di mediazione prescelto provvede una commissione giudicatrice nominata per ogni sessione di esame dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
5. La commissione giudicatrice è presieduta dal segretario generale o da un dirigente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da questi designato ed è composta di altri quattro membri, due dei quali docenti di scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono le prove d'esame e due rappresentanti degli agenti di affari in mediazione, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, componenti delle commissioni di cui all'art. 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, ove esistenti, ovvero designati dalle organizzazioni medesime. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della camera di commercio appartenente alla categoria D, designato dal segretario generale.
6. Per l'espletamento della prova orale, il presidente della camera di commercio può integrare la composizione della commissione giudicatrice su proposta della commissione stessa con la nomina di un esperto per ciascuno degli specifici rami di mediazione Tale esperto è chiamato a far parte della commissione giudicatrice per gli esami relativi al ramo di mediazione di sua competenza.
Art. 3 Materie di esame
1. Per gli aspiranti all'iscrizione nella sezione degli agenti immobiliari ed in quella degli agenti muniti di mandato a titolo oneroso la prova scritta verte sui seguenti argomenti:
a) nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore; nozioni di diritto civile con specifico riferimento ai diritti reali, alle obbligazioni, ai contratti ed in particolare al mandato, alla mediazione, alla vendita, locazione o affitto di immobili ed aziende, all'ipoteca; nozioni di diritto tributario con specifico riferimento alle imposte e tasse relative ad immobili ed agli adempimenti fiscali connessi;
b) nozioni concernenti l'estimo, la trascrizione, i registri immobiliari, il catasto, le concessioni, autorizzazioni e licenze in materia edilizia, la comunione ed il condominio negli edifici, il credito fondiario e edilizio, i finanziamenti e le agevolazioni finanziarie relative agli immobili;
la prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulla conoscenza del mercato immobiliare urbano ed agricolo, sui relativi prezzi ed usi, su tecniche di marketing e di comunicazione e su nozioni di base di informatica.
2. Per gli aspiranti alla iscrizione nella sezione per gli agenti merceologici e nella sezione per gli agenti in servizi vari la prova scritta verte sugli argomenti seguenti:
a) nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, nozioni di diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni, ai contratti, alla mediazione ed al mandato nonché nozioni di diritto tributario relative alle transazioni commerciali;
la prova orale verte, oltre che sulle materie della prova scritta, sui seguenti argomenti:
a) nozioni di merceologia e nozioni tecniche concernenti la produzione, la circolazione, la trasformazione, la commercializzazione e l'utilizzazione delle merci per le quali si chiede l'iscrizione;
b) conoscenza dell'andamento dei vari mercati e dei prezzi relativi alle merci stesse, nonché degli usi e delle consuetudini locali inerenti al commercio delle medesime, dell'arbitrato e degli accordi inter¬associativi, concordati tra i rappresentanti delle categorie interessate alla produzione, al commercio e all'utilizzazione di prodotti, che codificano le clausole e le regole concernenti il commercio degli stessi;
c) tecniche di marketing e di comunicazione, nozioni di base di informatica.
Art. 4 Registro dei praticanti
1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è tenuto un registro dei praticanti nel quale debbono essere iscritti coloro che svolgono, ai fini dell'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, un periodo di pratica, integrato dalla frequenza di un corso di formazione.
2. La pratica è svolta presso lo studio di un mediatore iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione da almeno tre anni e non sottoposto nel medesimo periodo ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 18 del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452.
3. La domanda di iscrizione nel registro dei praticanti deve essere presentata alla camera di commercio nella cui provincia i richiedenti, cittadini italiani, cittadini di uno degli stati membri della Unione europea ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana, hanno la residenza e deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
b) certificazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto o dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
c) dichiarazione del mediatore che attesti l'ammissione alla pratica nel proprio studio e certifichi i requisiti soggettivi di cui al secondo comma del presente articolo nonché il numero complessivo di praticanti presenti nello studio;
d) progetto del percorso di formazione concordato con il mediatore.
Art.5 Procedura di iscrizione
1. La commissione, ovvero il segretario generale o altro dirigente competente della camera di commercio, delibera in merito alla domanda di iscrizione, con allegato il progetto del percorso di formazione, di cui al precedente art. 5, comma 3, lett. e), al registro dei praticanti entro sessanta giorni dalla data di presentazione.
2. Entro dieci giorni la commissione provvede a comunicare l'avvenuta iscrizione, a seguito della delibera sopra citata, al praticante e al mediatore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Se la pratica si svolge presso lo studio di un mediatore residente in provincia diversa da quella di residenza del praticante, la comunicazione deve essere effettuata anche alla commissione della camera di commercio di detta provincia.
4. La commissione provvede ad iscrivere il praticante nel registro di cui all'art. 1, che deve contenere:
a) le generalità complete dell'iscritto;
b) il titolo di studio posseduto;
c) la data di inizio del praticantato;
d) l'indicazione del mediatore presso il quale il praticantato viene svolto, precisando la relativa sezione di iscrizione di quest'ultimo nel ruolo di cui all'art. 3 comma 1 del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452;
e) l'indicazione della data di inizio del corso, da effettuare nel periodo di praticantato, e l'indicazione della struttura nella quale si svolge il corso;
f) i fatti modificativi delle modalità di svolgimento del praticantato;
g) la data e i motivi della cancellazione dal registro.
Art. 6 Limite di ammissione
1. I1 mediatore, persona fisica o giuridica, non può ammettere contemporaneamente e complessivamente più di due praticanti nel proprio studio.
2. Il praticantato non può essere svolto per attività indicate in sezioni diverse.
3. Il praticantato è gratuito per sua natura e finalità.
Art.7 Periodo di praticantato
1. Il periodo di praticantato deve essere svolto con diligenza, assiduità e con una frequenza minima di tre ore giornaliere, indicando la relativa fascia oraria dello svolgimento dell'attività, sotto la direzione del mediatore che deve fornire la preparazione idonea per l'esercizio della professione, sia sotto l'aspetto tecnico che sotto il profilo comportamentale e deontologico.
2. Le cause di eventuali sospensioni del periodo di praticantato debbono essere tempestivamente comunicate alla commissione, con dichiarazione del praticante controfirmata dal mediatore.
Art. 8 Modalità di svolgimento
1. Nell'ambito del periodo di praticantato, il praticante affianca il mediatore nello svolgimento dell'attività partecipando a tutte le fasi relative alle varie operazioni.
2. All'atto dell'iscrizione nel registro viene consegnata al praticante una scheda sulla quale lo stesso indica le nozioni acquisite, le attività professionali alle quali abbia assistito o partecipato e le pratiche trattate sotto la direzione del mediatore, prive delle indicazioni che ledano la riservatezza. La scheda deve essere sottoscritta per convalida dal mediatore.
3. Il mediatore, responsabile della formazione del praticante, redige una relazione durante lo svolgimento del percorso formativo al termine del primo semestre ed una relazione conclusiva al compimento del periodo di formazione, concernenti l'esperienza acquisita dal praticante, esprimendo un parere finale circa l'attitudine a svolgere la professione di mediatore. In caso di parere negativo il praticante può iniziare immediatamente un nuovo periodo di praticantato.
4. Le commissioni attuano la vigilanza sull'effettivo svolgimento del praticantato attraverso l'acquisizione delle relazioni sopra citate. Possono inoltre avvalersi di ulteriori strumenti di monitoraggio, quali la redazione di elaborati per alcune specifiche materie redatti dal praticante e controfirmati dal mediatore. In caso di comprovate dichiarazioni mendaci, rese al fine di convalidare periodi di praticantato non effettivamente svolti, la commissione, sentite le parti, dispone la cancellazione del praticante dal registro e segnala i fatti per l'avvio del formale procedimento disciplinare nei confronti del mediatore, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452.
5. Al termine del periodo di praticantato, il praticante può chiedere alla commissione una attestazione di compiuto praticantato, restituendo la scheda, le relazioni convalidate dal mediatore e producendo l'attestato di frequenza del corso di formazione.
6. La commissione, verificata la documentazione prodotta, rilascia l'attestazione entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 9 Funzione di controllo
1. Attraverso l'applicazione di idonei strumenti di controllo a cura delle commissioni e del Ministero delle Attività Produttive sono garantite su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità delle modalità di svolgimento del praticantato.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
Il Ministro dello Sviluppo Economico
paolo bellini
BOZZA DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE SUL PRATICANTATO
DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI
Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 2 comma 3 punto e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, così come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
VISTO l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la legge 3 febbraio 1989, n. 39, che ha modificato ed integrato la legge 21 marzo 1958, n. 253 concernente l'ordinamento della professione di mediatore;
VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300 concernente la determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione;
VISTO il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452 concernente il regolamento recante norme di attuazione della sopra richiamata legge 3 febbraio 1989, n. 39;
VISTO il decreto ministeriale 7 ottobre 1993, n. 589 recante modifiche al sopra richiamato decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300;
VISTA la legge 5 marzo 2001, n. 57 ed in particolare l'art. 18 recante modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39;
SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
UDITO il parere del Consiglio di Stato n. (Omissis) , espresso nell'adunanza generale del (Omissis)
VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17 comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata con nota n. del
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1 Titolo di formazione
1. Al termine del corso di formazione seguito dall'esame o dello specifico corso di formazione professionale che integra il periodo di pratica, indicati all'art. 2 comma 3, punto e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il titolo di formazione attesta la durata e l'effettiva frequenza dei corsi medesimi.
2. I corsi di formazione sono distinti per contenuti, natura e struttura, in relazione al ramo di attività prescelto.
3. Le Regioni, nell'ambito della loro competenza in materia di formazione professionale, stabiliscono il numero minimo delle ore di insegnamento dei corsi sopra citati.
Art. 2 Modalità della prova d'esame
1. L'esame di cui all'art. 2, comma 3, lettera e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39 consiste in una o più prove scritte, a seconda del ruolo relativo al ramo di mediazione prescelto, ed in una prova orale.
2. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli agenti immobiliari e quello per l'iscrizione nella sezione per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso consiste in due prove scritte ed una orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame è superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale.
3. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli agenti merceologici e nella sezione agenti in servizi vari consta di una prova scritta e di una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sette decimi nella prova scritta. L'esame è superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale.
4. All'esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante all'iscrizione nel ruolo in relazione al ramo di mediazione prescelto provvede una commissione giudicatrice nominata per ogni sessione di esame dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
5. La commissione giudicatrice è presieduta dal segretario generale o da un dirigente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da questi designato ed è composta di altri quattro membri, due dei quali docenti di scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono le prove d'esame e due rappresentanti degli agenti di affari in mediazione, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, componenti delle commissioni di cui all'art. 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, ove esistenti, ovvero designati dalle organizzazioni medesime. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della camera di commercio appartenente alla categoria D, designato dal segretario generale.
6. Per l'espletamento della prova orale, il presidente della camera di commercio può integrare la composizione della commissione giudicatrice su proposta della commissione stessa con la nomina di un esperto per ciascuno degli specifici rami di mediazione Tale esperto è chiamato a far parte della commissione giudicatrice per gli esami relativi al ramo di mediazione di sua competenza.
Art. 3 Materie di esame
1. Per gli aspiranti all'iscrizione nella sezione degli agenti immobiliari ed in quella degli agenti muniti di mandato a titolo oneroso la prova scritta verte sui seguenti argomenti:
a) nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore; nozioni di diritto civile con specifico riferimento ai diritti reali, alle obbligazioni, ai contratti ed in particolare al mandato, alla mediazione, alla vendita, locazione o affitto di immobili ed aziende, all'ipoteca; nozioni di diritto tributario con specifico riferimento alle imposte e tasse relative ad immobili ed agli adempimenti fiscali connessi;
b) nozioni concernenti l'estimo, la trascrizione, i registri immobiliari, il catasto, le concessioni, autorizzazioni e licenze in materia edilizia, la comunione ed il condominio negli edifici, il credito fondiario e edilizio, i finanziamenti e le agevolazioni finanziarie relative agli immobili;
la prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulla conoscenza del mercato immobiliare urbano ed agricolo, sui relativi prezzi ed usi, su tecniche di marketing e di comunicazione e su nozioni di base di informatica.
2. Per gli aspiranti alla iscrizione nella sezione per gli agenti merceologici e nella sezione per gli agenti in servizi vari la prova scritta verte sugli argomenti seguenti:
a) nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, nozioni di diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni, ai contratti, alla mediazione ed al mandato nonché nozioni di diritto tributario relative alle transazioni commerciali;
la prova orale verte, oltre che sulle materie della prova scritta, sui seguenti argomenti:
a) nozioni di merceologia e nozioni tecniche concernenti la produzione, la circolazione, la trasformazione, la commercializzazione e l'utilizzazione delle merci per le quali si chiede l'iscrizione;
b) conoscenza dell'andamento dei vari mercati e dei prezzi relativi alle merci stesse, nonché degli usi e delle consuetudini locali inerenti al commercio delle medesime, dell'arbitrato e degli accordi inter¬associativi, concordati tra i rappresentanti delle categorie interessate alla produzione, al commercio e all'utilizzazione di prodotti, che codificano le clausole e le regole concernenti il commercio degli stessi;
c) tecniche di marketing e di comunicazione, nozioni di base di informatica.
Art. 4 Registro dei praticanti
1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è tenuto un registro dei praticanti nel quale debbono essere iscritti coloro che svolgono, ai fini dell'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, un periodo di pratica, integrato dalla frequenza di un corso di formazione.
2. La pratica è svolta presso lo studio di un mediatore iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione da almeno tre anni e non sottoposto nel medesimo periodo ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 18 del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452.
3. La domanda di iscrizione nel registro dei praticanti deve essere presentata alla camera di commercio nella cui provincia i richiedenti, cittadini italiani, cittadini di uno degli stati membri della Unione europea ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana, hanno la residenza e deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
b) certificazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto o dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
c) dichiarazione del mediatore che attesti l'ammissione alla pratica nel proprio studio e certifichi i requisiti soggettivi di cui al secondo comma del presente articolo nonché il numero complessivo di praticanti presenti nello studio;
d) progetto del percorso di formazione concordato con il mediatore.
Art.5 Procedura di iscrizione
1. La commissione, ovvero il segretario generale o altro dirigente competente della camera di commercio, delibera in merito alla domanda di iscrizione, con allegato il progetto del percorso di formazione, di cui al precedente art. 5, comma 3, lett. e), al registro dei praticanti entro sessanta giorni dalla data di presentazione.
2. Entro dieci giorni la commissione provvede a comunicare l'avvenuta iscrizione, a seguito della delibera sopra citata, al praticante e al mediatore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Se la pratica si svolge presso lo studio di un mediatore residente in provincia diversa da quella di residenza del praticante, la comunicazione deve essere effettuata anche alla commissione della camera di commercio di detta provincia.
4. La commissione provvede ad iscrivere il praticante nel registro di cui all'art. 1, che deve contenere:
a) le generalità complete dell'iscritto;
b) il titolo di studio posseduto;
c) la data di inizio del praticantato;
d) l'indicazione del mediatore presso il quale il praticantato viene svolto, precisando la relativa sezione di iscrizione di quest'ultimo nel ruolo di cui all'art. 3 comma 1 del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452;
e) l'indicazione della data di inizio del corso, da effettuare nel periodo di praticantato, e l'indicazione della struttura nella quale si svolge il corso;
f) i fatti modificativi delle modalità di svolgimento del praticantato;
g) la data e i motivi della cancellazione dal registro.
Art. 6 Limite di ammissione
1. I1 mediatore, persona fisica o giuridica, non può ammettere contemporaneamente e complessivamente più di due praticanti nel proprio studio.
2. Il praticantato non può essere svolto per attività indicate in sezioni diverse.
3. Il praticantato è gratuito per sua natura e finalità.
Art.7 Periodo di praticantato
1. Il periodo di praticantato deve essere svolto con diligenza, assiduità e con una frequenza minima di tre ore giornaliere, indicando la relativa fascia oraria dello svolgimento dell'attività, sotto la direzione del mediatore che deve fornire la preparazione idonea per l'esercizio della professione, sia sotto l'aspetto tecnico che sotto il profilo comportamentale e deontologico.
2. Le cause di eventuali sospensioni del periodo di praticantato debbono essere tempestivamente comunicate alla commissione, con dichiarazione del praticante controfirmata dal mediatore.
Art. 8 Modalità di svolgimento
1. Nell'ambito del periodo di praticantato, il praticante affianca il mediatore nello svolgimento dell'attività partecipando a tutte le fasi relative alle varie operazioni.
2. All'atto dell'iscrizione nel registro viene consegnata al praticante una scheda sulla quale lo stesso indica le nozioni acquisite, le attività professionali alle quali abbia assistito o partecipato e le pratiche trattate sotto la direzione del mediatore, prive delle indicazioni che ledano la riservatezza. La scheda deve essere sottoscritta per convalida dal mediatore.
3. Il mediatore, responsabile della formazione del praticante, redige una relazione durante lo svolgimento del percorso formativo al termine del primo semestre ed una relazione conclusiva al compimento del periodo di formazione, concernenti l'esperienza acquisita dal praticante, esprimendo un parere finale circa l'attitudine a svolgere la professione di mediatore. In caso di parere negativo il praticante può iniziare immediatamente un nuovo periodo di praticantato.
4. Le commissioni attuano la vigilanza sull'effettivo svolgimento del praticantato attraverso l'acquisizione delle relazioni sopra citate. Possono inoltre avvalersi di ulteriori strumenti di monitoraggio, quali la redazione di elaborati per alcune specifiche materie redatti dal praticante e controfirmati dal mediatore. In caso di comprovate dichiarazioni mendaci, rese al fine di convalidare periodi di praticantato non effettivamente svolti, la commissione, sentite le parti, dispone la cancellazione del praticante dal registro e segnala i fatti per l'avvio del formale procedimento disciplinare nei confronti del mediatore, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452.
5. Al termine del periodo di praticantato, il praticante può chiedere alla commissione una attestazione di compiuto praticantato, restituendo la scheda, le relazioni convalidate dal mediatore e producendo l'attestato di frequenza del corso di formazione.
6. La commissione, verificata la documentazione prodotta, rilascia l'attestazione entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 9 Funzione di controllo
1. Attraverso l'applicazione di idonei strumenti di controllo a cura delle commissioni e del Ministero delle Attività Produttive sono garantite su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità delle modalità di svolgimento del praticantato.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
Il Ministro dello Sviluppo Economico