Brevemente: in relazione al divieto di detenzione di animali domestici all’interno di un’unità immobiliare privata, va osservato che se il divieto non è contenuto espressamente in una specifica clausola risolutiva, un semplice divieto generale (verbale o scritto che sia) non è idoneo a determinare la risoluzione del contratto, premesso che, secondo giurisprudenza consolidata, i divieti generali – come quello in evidenza - non sono idonei, per sé soli, a determinare la risoluzione contrattuale, ma è un giudice – in procedura conciliativa – che deve comunque valutare la gravità dell’eventuale inadempimento (supposto che esso sussista), anche in relazione alla concreta condizione lamentata dal soggetto leso, ricorrendo gli estremi articoli 844 (immissioni intollerabili cagionate da animali) e 2052 cod. civ. (responsabilità risarcitoria) e art. 672 cod. pen. (responsabilità omessa custodia).