Il contratto è concluso quando il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione della sua proposta ex art. 1326 e non, come a volte capita di leggere, con la semplice accettazione. Detto questo, mi sembra strano, o forse ho solo letto male io, che, in sede di proposta, tu non abbia anche pattuito per iscritto l'importo della provvigione di parte acquirente. Con la conclusione dell'affare, l'agente immobiliare ha maturato il suo diritto alla provvigione e tu sei assolutamente tenuta a riconoscergliela. Parimenti, la parte adempiente avrà diritto ad essere risarcita in base alla normativa vigente. Fai molta attenzione però. Anche qui è facile fare confusione: un conto è recedere dal contratto e pretendere, nel tuo caso, il doppio della caparra, altra cosa è chiedere la traslazione in via specifica (cioè, l'esecuzione del contratto per via giudiziale) o, in alternativa, la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento del danno. Il recesso è regolato dall'art. 1385 c.c., mentre la risoluzione dall'art. 1453 c.c. Come ti dicevo, nella confusione dei termini e quindi delle azioni (recesso/risoluzione), è bene chiarirsi su quale risultato si vuole perseguire. Se ritieni che il doppio della caparra sia un importo sufficiente per risarcirti dai danni subiti, ivi compreso il costo della mediazione, allora ti consiglierei di comunicare, ex art. 1385 c.c., la tua decisione di recedere dal contratto e di pretendere il doppio della caparra. Viceversa, se ritieni che i danni subiti (attenta però: devono essere dimostrati in sede di giudizio) siano superiori al doppio della caparra allora seguirai il disposto dell'art. 1453 c.c. (la risoluzione) con il rischio, però, che il giudice possa riconoscerti un risarcimento inferiore al doppio della caparra che avresti incassato con il recesso. E, per ultimo, due simpatiche sentenze:
1) Non può essere riconosciuto il diritto alla ritenzione della caparra ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c., al contraente che abbia agito per la risoluzione(giudiziale o di diritto) e il risarcimento del danno. Cass. civ., Sez. II, 11/08/2011, n. 17213.
2) La domanda di risoluzione del contratto preliminare con la conseguente richiesta di condanna al risarcimento di danni specifici ed espressamente individuati è incompatibile con l'esercizio della facoltà di cui all'art. 1385, comma 2, c.c., di chiedere la restituzione del doppio della caparra versata. Trib. Milano, Sez. VIII, 08/11/2011.