AG64

Membro Junior
Privato Cittadino
Legalmente le due affermazioni non possono coesistere.
Se c’è sospensiva, la caparra è per legge soggetta alle sorti della sospensiva.
Per mettere fretta al venditore bisognava consegnargli la caparra, senza sospensiva, in modo che fosse chiaro che se non arrivava pronto al rogito sarebbe stato inadempiente, con le conseguenze del caso.
 

ferruccio

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ho sempre inteso ( da Agenti Immobiliari e non da avvocato premetto) che la caparra andasse sempre versata.

La sospensiva interviene come "paracadute" per la parte che chiede di inserirla (se ha le dovute caratteristiche ) al fine di non essere obbligato a dare corso a tutte le obbligazioni del contratto e di non essere aggredito per il risarcimento del danno, come @AG64 potrebbe essere nel tuo caso nei confronti del tuo Venditore (il quale potrebbe essere chiamato appunto a versarti il doppio della caparra ma non a risarcire i danni, per effetto della sospensiva se ancora nei termini)

Il Venditore non vuole più vendere quindi, ok, ti versa il doppio della caparra ed il contratto è risolto; oppure, ho ritenuto di voler fare un affare senza essere sicuro di poter prendere il mutuo e ti ho versato una caparra? Bene, se non riesco a prendere il mutuo te lo comunico ed il contratto è risolto per effetto della sospensiva ma chiaramente ho perso la caparra ed il Venditore non può agire nei miei confronti per il risarcimento del danno avendo io messo le "mani avanti" in partenza.
 

Michela_

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Continui a non voler capire e continui ad ovviare da pubblicare ciò che hai firmato. Leggendo la proposta cosa viene specificato in merito ai soldi che hai lasciato in mano all’agenzia??
 

Jan80

Membro Senior
Professionista
se abbiamo firmato oggi però ed io mi sono impegnato a vedere e tu a comprare, oggi mi versi la caparra ed io la incasso. Da domani decorrono i termini per l' avveramento della condizione o meno per verificare se potró proseguire o, legittimamente, fermarmi.
Io credo ancora che una condizione sospensiva sospenda tutti gli effetti, mica solo quelli dall' incasso della caparra in poi....

L' articolo postato espone un caso dove non vi erano sospensive, oppure si erano già avverate
@AG64 il tuo caso è differente dato che è ancora presente una sospensiva non avverata.
 

ferruccio

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Io credo ancora che una condizione sospensiva sospenda tutti gli effetti, mica solo quelli dall' incasso della caparra in poi....

L' articolo postato espone un caso dove non vi erano sospensive, oppure si erano già avverate
@AG64 il tuo caso è differente dato che è ancora presente una sospensiva non avverata.
@Jan80 abbiamo punti di vista diversi.
L'articolo non contiene sospensive ma ribadisce il concetto di caparra confirmatoria. La sospensiva interviene dopo la firma ed il versamento della caparra appunto.
Comunque comprendo che abbiamo due diversi punti di vista e rispetto il tuo ☺️. Grazie.
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Non riesco a leggere, ma so cosa si intende.
Un conto è il venditore che non incassa l’assegno, un altro se l’assegno ce l’ha ancora l’agente in deposito, per via della sospensiva; in questo caso non è mai diventato caparra.
Senza leggere quanto hai firmato, non si può dire altro.
Bene, se non riesco a prendere il mutuo te lo comunico ed il contratto è risolto per effetto della sospensiva
No, come detto diverse volte.
Quella che intendi tu è una clausola penale, non una sospensiva da codice civile.
La sospensiva interviene dopo la firma ed il versamento della caparra appunto.
No, assolutamente no.
Non possiamo dare informazioni errate, legalmente parlando.
Ne abbiamo già discusso; tu fai bene a regolarti come credi, ma legalmente non funziona come sostieni tu.
 
Ultima modifica:

Michela_

Membro Assiduo
Agente Immobiliare

ferruccio

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Non riesco a leggere, ma so cosa si intende.
Un conto è il venditore che non incassa l’assegno, un altro se l’assegno ce l’ha ancora l’agente in deposito, per via della sospensiva; in questo caso non è mai diventato caparra.
Senza leggere quanto hai firmato, non si può dire altro.
No, come detto diverse volte.
Quella che intendi tu è una clausola penale, non una sospensiva da codice civile.[
QUOTE="ferruccio, post: 789168, member: 981"]
La sospensiva interviene dopo la firma ed il versamento della caparra appunto.
No, assolutamente no.
Non possiamo dare informazioni errate, legalmente parlando.
Ne abbiamo già discusso; tu fai bene a regolarti come credi, ma legalmente non funziona come sostieni tu.
[/QUOTE]
@francesca63 condivisibile o meno, io ho argomentato in merito al problema esposto dall'utente. Poi se ritenete assolutamente sbagliato il mio punto di vista, i miei commenti possono essere tranquillamente cancellati, senza nessun problema. Grazie.

E perché mai interviene dopo??
Non si tratta di punti di vista diversi. Si tratta della Legge. Che non ammette ignoranza. E che non va ad interpretazione.
Io passo e chiudo. Buona giornata a tutti .
@Michela_ e che siamo in Tribunale? Non riteniamo banale il problema di @AG64 perché potrebbe essere riferibile ad una stesura superficiale del contratto da parte di un Agenti Immobiliari che ha generato obbligazioni poco chiare per le parti in causa.
Sto commentando semplicemente un tema proposto che mi interessa approfondire.
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Poi se ritenete assolutamente sbagliato il mio punto di vista, i miei commenti possono essere tranquillamente cancellati, senza nessun problema.
E’ utile ogni punto di vista, infatti , se per te funziona, va bene quello che fai.
Ma per chi ci legge non possiamo chiamare condizione sospensiva quella clausola che usi tu, che sospensiva non è.
Non lo dico io, ma il Codice Civile, art. 1353.
Poi ci sono gli articoli seguenti, che regolano nel dettaglio le condizioni
( sospensiva o risolutiva), e l’obbligo di buone fede delle parti in pendenza della condizione.
Inoltre l’art. 1359 cc dice che “La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.”
Questo secondo me è l’unico appiglio legale per il caso in discussione, ma va tutto dimostrato, e la situazione richiede tempo e avvocato ( quindi soldi), per essere risolta con la ragione del promissario acquirente .
Non credo ne valga la pena…
 
Ultima modifica:

ferruccio

Membro Attivo
Agente Immobiliare
E’ utile ogni punto di vista, infatti , se per te funziona, va bene quello che fai.
Ma per chi ci legge non possiamo chiamare condizione sospensiva quella clausola che usi tu, che sospensiva non è.
Non lo dico io, ma il Codice Civile.
Poi ci sono gli articoli seguenti, che regolano nel dettaglio le condizioni, e l’obbligo di buone fede delle parti in pendenza della condizione.
Inoltre l’art. 1359 cc dice che “La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.”
Questo secondo me è l’unico appiglio per il caso in discussione, ma va tutto dimostrato, e la situazione richiede tempo e avvocato ( quindi soldi), per essere risolta con la ragione del promissario acquirente .
Non credo ne valga la pena…
@francesca63 per me va benissimo perché in 25 anni ne avrò fatti sí e no 5 di proposte condizionate e non ne farò piú ☺️.
È altrettanto vero però, ed il caso di @AG64 dimostra, che chi ne fa' uso invece, troppo spesso ha le idee confuse; il 99% delle volte va bene perché magari trovi quello che non approfondisce le cose ed a volte invece si rischia di inciampare.
Grazie.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto