AG64

Membro Junior
Privato Cittadino
L
Il contratto in presenza di una sospensiva (e la tua clausola non lo è) non ha efficacia alcuna.
In tal senso non si vede a che titolo il mediatore potrebbe consegnare l'assegno al venditore.

Secondariamente, il problema di @AG64 è che manca una data per la fine della sospensiva, non la presenza di una sospensiva in sé.
A sospensiva l'ha inserita l'agenzia non io.
Quindi, poiché non è valida anche per me è svincolante. Giusto?

Quindi, raccogliendo le notizie, per fare una proposta servono: un geometra, un avvocato e un notaio.
Mi chiedo cosa serva l'agenzia...

Io sono un professionista e se sbaglio qualcosa ho la responsabilità di ciò che faccio.

Se ho preso un impegno sono vincolato, tranne in Italia, paese che prima o poi lascerò.
 

Michela_

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
sospensiva l'ha inserita l'agenzia non io.
Quindi, poiché non è valida anche per me è svincolante. Giusto?
Il contratto è valido ma non efficace. Diventa efficace quando si perfeziona la clausola.
Mi chiedo cosa serva l'agenzia...
Sulla proposta cosa c’è scritto in merito all’assegno che hai lasciato in agenzia? A che titolo l’agenzia lo custodisce?
Tu l’agenzia l’hai pagata?

Il tuo avvocato cosa ha detto?
Cosa devi/puoi fare?
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
In tal senso non si vede a che titolo il mediatore potrebbe consegnare l'assegno al venditore.
Su questo ho i miei dubbi,
Verebbe da chiedersi a che titolo non dovrebbe consegnare l'assegno

come del resto i dubbi li ho sempre avuti sulla legittimità o se è lecito che l'assegno, comunque sia, debba rimanere in deposito dall'Agente (se non come patto espresso).

Noi faccaimo da tramite, le obbligazioni reciproche le assumono le parti

(ipotiziamo che l'Agenzia non c'è, in presenza di una clausola sospensiva perchè l'assegno non deve prenderlo il venditore?, ovviamente con l'obbligo di restituzione dell'importo ricevuto in caso di non avveramento della condizione sospensiva?????).

Io mi sento molto in sintonia con la linea di pensiero di @ferruccio

Postatemi/ci un riferimento normativo che possa illuminarci in tal senso

Grazie
Illuminatemi :idea::)
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
Su questo ho i miei dubbi,
Verebbe da chiedersi a che titolo non dovrebbe consegnare l'assegno

come del resto i dubbi li ho sempre avuti sulla legittimità o se è lecito che l'assegno, comunque sia, debba rimanere in deposito dall'Agente (se non come patto espresso).

Noi faccaimo da tramite, le obbligazioni reciproche le assumono le parti
Allora.
D'accordo che in linea teorica sarebbe anche possibile prevedere la consegna dell'assegno (o persino della somma) al venditore come semplice deposito.

E, ad onor del vero, mi ricordo che la modulistica FIAIP prevedeva (o prevede ancora?) che l'assegno facesse un giro fittizio presso il venditore per tornare al mediatore in deposito fiduciario.

Ma orsù Massimo, dare l'assegno al venditore in presenza di un contratto con effetti sospesi significa proprio cercarsela.
Letteralmente nessun vantaggio se non quello di non dover noi conservare l'assegno (cosa che tra l'altro in questa fase mi sembra rientrare pienamente nella figura di terzo del mediatore) e molti contro perché, parliamoci chiaro, lo sappiamo bene che la gente capisce quello che vuole capire e poi gli devi correre dietro per recuperare i soldi.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare

..e vedi te sintonia.

Aldilà del caso specifico, prova a prendere una proposta condizionata, poi consegni l'assegno al venditore e se quello lo incassa, in barba al contratto che è pieno zeppo di riferimenti normativi che lo regolano e dopo puoi andare a farti una cenetta illuminata a candela col Ferruccio.

Sai che illuminazione.
 
Ultima modifica:

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
prova a prendere una proposta condizionata, poi consegni l'assegno al venditore e se quello lo incassa, in barba al contratto che è pieno zeppo di riferimenti normativi che lo regolano
L'assegno non è altro che un mezzo di pagamento, il proponente decide di lasciare un certo importo, il venditore lo accetta con la consapevolezza che sarà nella sua dsponibilità certa solo al momento dell' aveerarsi di una certa condizione, se non restituisce commette un illecito sanzionabile in più sedi ....

Se per contratto e riferimenti normativi (poi mi spieghi quali) ti riferisci al contenuto della proposta accettata, se questa prevede che il venditore può incassare la somma con l'obbligo di restituzione se ... etc etc .... non vedo il problema

Come se invertendo le situazioni l'acquirente ci ripensa nonostante che la condizione sospensiva si sia avverata, ci ritroviamo un assegno riportante la data della proposta che viene consegnato, ma l'acquirente ha bloccato l'assegno, oppure svuota quel conto ..... a quel punto quell'assegno è carta straccia e non puoi nemmeno mandarlo in protesto.

l'acquirente ovviamente verrà citato in giudizio
analoga situazione che subirà il venditore in caso di mancata restituzione.
dopo puoi andare a farti una cenetta illuminata a candela col Ferruccio.
Grazie per avermi dato il permesso, non pensavo che le mie cenette a lume di candela ti interessassero e avessero necessità di essere avallate da te,
Ps ci vado volentieri @ferruccio è pieno di amiche :)

Comunque hai dato una risposta vaga ....
Illuminami :idea:
 
Ultima modifica:

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
l'acquirente ha bloccato l'assegno

:nerd:

Uno prima emette un assegno e poi va in banca a bloccarlo a suo insindacabile giudizio?? Non lo sapevo.

(Comunque prova a farlo. Poi torna a dirci cosa ti hanno risposto in banca)
oppure svuota quel conto .

Ne risponde.

a quel punto quell'assegno è carta straccia e non puoi nemmeno mandarlo in protesto.

:nerd: Vanno in protesto solo quegli assegni dove sul conto da dove è tratto vi è la provvista..? Non lo sapevo.
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
E, ad onor del vero, mi ricordo che la modulistica FIAIP prevedeva (o prevede ancora?) che l'assegno facesse un giro fittizio presso il venditore per tornare al mediatore in deposito fiduciario.
Indipendentemente da usi o consuetudini di comodo
Mi dovete dare dei riferimenti normativi
Vanno in protesto solo quegli assegni dove sul conto da dove è tratto vi è la provvista..? Non lo sapevo.
Allora se non lo sai "sallo"

L'assegno deve essere presentato per l'incasso entro un certo numero di giorni dalla data di emissione: otto giorni quando il comune di emissione è lo stesso di quello di pagamento (su piazza); quindici giorni se pagabile "fuori piazza" (in altro comune rispetto a quello di emissione).


Trascorsi gli 8 o i 15 giorni l'emittente può ordinare alla banca di non effettuare più il pagamento e viene meno la possibilità di attivare una serie di misure a protezione del beneficiario previste dalla legge in caso di mancato pagamento dell'assegno; la più importante è il "protesto", che consente di agire per via giudiziaria al fine di ottenere la somma dovuta.
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Il problema fondamentale è che se lasci l'assegno al venditore, questi lo incassa e quindi non ha senso la clausola sospensiva.

Vai poi a corrergli dietro per riavere i tuoi soldi !
Sappiamo bene come funziona la giustizia in Italia.
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
Come ho già detto non vedo normativamente ostacoli a procedere come dici @ingelman .
E' solo poco pratico (e poco logico) per le ragioni che indicavno anche Pyer e Silvana.

La soluzione alla tua problematica teorica sarebbe un titolo diverso dall'assegno o un deposito incassato presso l'agenzia, oppure la soluzione "furbetta" di prendere un assegno senza data.
Comunque all'atto pratico gente che disconosca assegni lasciati a garanzia di una proposta con sospensiva io non ne ho mai trovata.
Anche perché, diciamocelo, in genere gli sarebbe più semplice far valere la sospensiva che chiamare la banca, disconoscere l'assegno ecc ecc...
 

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