S
SGTorino
Ospite
La frase così come riportata da Markino, anche se, a mio avviso, lacunosa, sottopone il contratto ad una condizione risolutiva (art. 1353 c.c.), da non confondersi con la clausola risolutiva (espressa) prevista dal 1456 c.c.
In presenza di una condizione risolutiva, alla conclusione del contratto sorge il diritto del mediatore a riscuotere la sua provvigione da entrambe le parti, come chiaramente spiegato in una sentenza molto bella di qualche anno fa, che ti riporto qui di seguito.
"Ai sensi dell'art. 1755 c.c., il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se "l'affare è concluso" per effetto del suo intervento. Ai sensi dell'art. 1757 c.c., se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge solo nel momento in cui si verifica la condizione. Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, invece, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione. Ora, l'affare si considera concluso solo quando si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire in giudizio per l'esecuzione specifica del negozio. Ne consegue che, come spiega il più autorevole pensiero, l'art. 1755 c.c. sul diritto del mediatore a riscuotere la provvigione risulta applicabile, qualora sia stato concluso un preliminare di vendita immobiliare, solo se, nel caso di specie, si possa ricorrere all'applicazione dell'art. 2932 c.c. (sull'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto) perché solo in tal caso si potrà parlare di "affare concluso".
Trib. Torino, Sez. III, 14/07/2008
Personalmente, consiglio sempre ai miei clienti, in pendenza di concessione di un mutuo, di sottoscrivere un contratto con condizione sospensiva proprio per evitare strascichi tra i contraenti. Se le parti vogliono comunque mantenere l'impianto della condizione risolutiva, nulla vieta alle stesse di inserire una clausola con cui l'acquirente si impegna a manlevare il venditore dall'obbligo di versare la provvigione di parte venditrice all'agente immobiliare.
In presenza di una condizione risolutiva, alla conclusione del contratto sorge il diritto del mediatore a riscuotere la sua provvigione da entrambe le parti, come chiaramente spiegato in una sentenza molto bella di qualche anno fa, che ti riporto qui di seguito.
"Ai sensi dell'art. 1755 c.c., il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se "l'affare è concluso" per effetto del suo intervento. Ai sensi dell'art. 1757 c.c., se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge solo nel momento in cui si verifica la condizione. Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, invece, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione. Ora, l'affare si considera concluso solo quando si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire in giudizio per l'esecuzione specifica del negozio. Ne consegue che, come spiega il più autorevole pensiero, l'art. 1755 c.c. sul diritto del mediatore a riscuotere la provvigione risulta applicabile, qualora sia stato concluso un preliminare di vendita immobiliare, solo se, nel caso di specie, si possa ricorrere all'applicazione dell'art. 2932 c.c. (sull'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto) perché solo in tal caso si potrà parlare di "affare concluso".
Trib. Torino, Sez. III, 14/07/2008
Personalmente, consiglio sempre ai miei clienti, in pendenza di concessione di un mutuo, di sottoscrivere un contratto con condizione sospensiva proprio per evitare strascichi tra i contraenti. Se le parti vogliono comunque mantenere l'impianto della condizione risolutiva, nulla vieta alle stesse di inserire una clausola con cui l'acquirente si impegna a manlevare il venditore dall'obbligo di versare la provvigione di parte venditrice all'agente immobiliare.