tatabiss

Membro Junior
Privato Cittadino
Due anni fa abbiamo fatto una variazione catastale trasformando un negozio in abitazione; è stata fatta la richiesta di aggiornamento catastale, è stata registrata e non vi sono stati impedimenti. Una decina di giorni fa ci arriva una richiesta di sopralluogo ai locali da parte del catasto. Il tecnico che ha seguito i lavori afferma che la richiesta di sopralluogo a seguito di variazione può essere effettuata entro termine dei due anni, non oltre. Trova fondamento questa convinzione? Ci sono riferimenti normativi? Grazie
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Due anni fa abbiamo fatto una variazione catastale trasformando un negozio in abitazione
All’inizio della discussione parlavi di mansarda, ora di negozio.
Non è che si capisca molto.
O hai sia un negozio trasformato in abitazione, che un sottotetto dove vorresti abitare ?

è stata fatta la richiesta di aggiornamento catastale, è stata registrata e non vi sono stati impedimenti.
E’ stata presentata anche la pratica edilizia in Comune ?
Se no, la situazione resta urbanisticamente abusiva.
 

Michela_

Membro Senior
Agente Immobiliare
All’inizio della discussione parlavi di mansarda, ora di negozio.
Non è che si capisca molto.
Infatti non riuscivo a capire nemmeno io, poi è arrivata pure la rendita proposta…
Tutto fatto, sia in comune che al catasto.
Allora che te frega se viene il controllo? Se è tutto a posto non hai nulla da temere, se invece rifiuti la visita qualche dubbio viene fuori…
 

tatabiss

Membro Junior
Privato Cittadino
La domanda che ho posto è: ci sono dei limiti temporali all'interno dei quali può essere effettuato il controllo a seguito di variazioni catastali ?
 

Michela_

Membro Senior
Agente Immobiliare
La domanda che ho posto è: ci sono dei limiti temporali all'interno dei quali può essere effettuato il controllo a seguito di variazioni catastali ?
Con ordinanza n. 28458/2023 del 12 ottobre 2023 la Corte di Cassazione ha confermato che, relativamente all’attività di accertamento dei tributi locali, la rettifica della rendita catastale incontra il limite della decadenza dei cinque anni.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivoa quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.”

Ai sensi dell’art 1 comma 336 della legge n. 311 del 2004 (Legge finanziaria 2005): “ I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.”

Al successivo comma 337 della sopraccitata Legge si legge che: “Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.”
 

Michela_

Membro Senior
Agente Immobiliare
Perfetto, chiarissimo grazie
Ma toglimi un dubbio, cosa c’entra
posso dormire saltuariamente in un C/2 di mia proprietà? Vi posso istallare una cucina? Si tratta di una soffitta.
Con
Due anni fa abbiamo fatto una variazione catastale trasformando un negozio in abitazione; è stata fatta la richiesta di aggiornamento catastale
È lo stesso immobile con 2 piani?
Al sottotetto si accede con scala interna che collega i 2 ambienti o c’è una scala esterna a sè?
 

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