Diegoman81

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Agente Immobiliare
l'unica possibilità e' quella di seguire il consiglio di studiopci. E vedere se per timore accetti anche il marito. Comunque grazie a tutti. Soprattutto a Fabrizio
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
l'unica possibilità e' quella di seguire il consiglio di studiopci. E vedere se per timore accetti anche il marito.
Ciao Diegoman81
diciamo che sei stato un pò leggerino nel fidarti troppo, ma capita a tutti specie quando si ha a che fare con persone che si pensa di conoscere e delle quali ci si può fidare ...

Oltre quello che giustamente ti ha postato studiopci, potresti far leva su quello che dispone l'art. 1337 del codice civile ...

tieni presente che c'è uno storico riguardo questa trattativa che va avandi da un paio di semestri ... almeno così mi è sembrato di capire ... inoltre anche la firma di una sola delle parti ti può far gioco perche avvalora questa tesi

ti posto quello che detto art. dispone

http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art1337.html


La responsabilità precontrattuale

art. 1337 c.c. trattative e responsabilità precontrattuale: le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del consenso devono comportarsi secondo buona fede.

Orbene in tale fase precontrattuale è possibile che una delle parti venga meno ad un accordo o intento preso facendo si che l’atra parte subisca un danno conseguente ad un’aspettativa mai realizzata.

Perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che tra le parti siano in corso trattative;

  • che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
  • che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo;
  • che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
La verifica della ricorrenza di tutti i suddetti elementi, risolvendosi in un accertamento di fatto, è demandato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato .........

spero ti sia utile
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
E' chiaro che qui è successo qualcosa, tipo che hanno avuto un'altra proposta... se non non si spiega l'improvviso voltafaccia...

E comunque, Diegomania81, non è per spargere sale sulle ferite, ma ti assicuro che le peggiori delusioni, in questo lavoro, vengono proprio dai cosiddetti amici...e dai clienti che hai curato tanto che gli hai anche rimboccato le coperte, per dire...

Quoto.
 
S

smoker

Ospite
questa potrebbe essere una leva sulla quale giocare se però i due sono comproprietari, nel senso che sono proprietari ognuno di una quota del 50%..

x Fabrizio: sicuramente sono in comunione legale.....


E' chiaro che cosi il contratto non puo' essere mediato e che il mio diritto alla provvigione viene meno.

x Diegoman81: astrattamemente potrebbe anche procedersi per 2932 cc... magari ci scappa qualcosa anche per te .... hi hi hi

Tratto dalla rete: "A fronte di un orientamento contrario all'esperibilità, da parte del promissario acquirente, dell'azione ex art. 2932 cc, sul rilievo che non sarebbe ammissibile una sentenza che tenga luogo di un contratto annullabile e che, nell'ambito della comunione legale non sarebbe neppure astrattamente ipotizzabile la vendita della quota di pertinenza di uno dei coniugi prima dello scioglimento della comunione legale, la più recente giurisprudenza di legittimità confortata dall'arresto delle Sezioni Unite sul punto, ha concluso per l'ammissibilità di un preliminare di vendita di beni facenti parte della comunione legale da parte del singolo coniuge e per la conseguente esperibilità, da parte del promissario acquirente, del rimedio di cui all'art. 2932 cc. "

Smoker
 

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