il giudice, attenendosi strettamente alla regola secondo cui non si può rogitare una casa difforme dalla pianta catastalestabilì che da una parte l'acquirente aveva ragione a richiedere la rescissione del conrtratto, condannandoci a restituirgli il doppio della caparra, e dall'altra che la responsabilità della mancata vendita doveva essere però addebitata all'agenzia immobiliare, dato che era stata avvisata della difformità e ne aveva evidentemente taciuto all'acquirente
La sentenza di fatto accoglie la manleva richiesta dal nostro avvocato e condanna l'agenzia immobiliare a tenerci indenni, dandoci ciò che noi dovremmo dare all'acquirente.
Sei sicuro che viene condannato l'Agenti Immobiliari a darti il doppio della caparra che tu dovresti anticipare al cliente?
Se ho capito bene il compratore lamenta che lo stato di fatto non corrisponde alla piantina catastale…
1° Non riporti sulla base di quale regola di diritto è stata posta la sentenza.
Quale norma cita per dire che lo stato di fatto deve corrispondere al Catasto? (La normativa sulla conformità catastale è entrata in vigore il 1° luglio 2010, innanzitutto riguarda la dichiarazione resa nell’atto di compravendita, ad ogni modo se il preliminare è antecedente a tale data non può farsi alcun riferimento a tale decreto.
2° - Nel preliminare gli hai garantito la conformità catastale? (se no, come può dire che sei inadempiente?)
Alla luce dell’art. 1385 c.c. l’inadempiente sembrerebbe piuttosto chiti ha dato la caparra e si è ritirato dall’affare soprattutto dopo che tu, comunque prima del rogito, hai sistemato la conformità urbanistica. In corso di causa sei tu che avresti potuto, e mi pare di capire hai fatto, eccepire che se l’acquirente non intende più rogitare la caparra ti è dovuta perchè è lui l’inadempiente. Se le cose stanno così è il caso di prepararsi per l'appello....