studiopci

Membro Storico
Certo ma poiché ero al telefonino era un modo spiccioli e veloce per intendere che creava problemi.
Scusate ma non può il fratello dichiarare che non vuole accettare la donazione e quindi accresce con la rinuncia alla sua parte quella della sorella donataria? art.773/2 cc?
Le disposizioni per la successione sono cambiate per cui una rinuncia non sempre accresce la quota di un erede oltre al fatto che se rinunci Sì potrebbero considerare i successori del rinunciatari laddove ci fossero. .. tenendo presente ( come indicava Marcello ) che le rinuncie Pre morte... lasciano il tempo che trovano.[DOUBLEPOST=1402381580,1402381467][/DOUBLEPOST]
20 dalla data della donazione....se non sono intervenute azioni a tutela degli eventuali eredi lesi che interrompono i termini di prescrizione, direi di si...
Non vorrei sbagliarmi ma i tempi di prescrizione non ci sono.
 

alessandro66

Membro Senior
Privato Cittadino
In
Certo ma poiché ero al telefonino era un modo spiccioli e veloce per intendere che creava problemi.

Le disposizioni per la successione sono cambiate per cui una rinuncia non sempre accresce la quota di un erede oltre al fatto che se rinunci Sì potrebbero considerare i successori del rinunciatari laddove ci fossero. .. tenendo presente ( come indicava Marcello ) che le rinuncie Pre morte... lasciano il tempo che trovano.[DOUBLEPOST=1402381580,1402381467][/DOUBLEPOST]
Non vorrei sbagliarmi ma i tempi di prescrizione non ci sono.
In che senso?
 

studiopci

Membro Storico
Nel senso che facciamo un esempio... moglie erede e 2 figli eredi la successione prevede 1/3 alla moglie e 2/3 ai figli... se rinuncia uno dei figli le quote diventano 50% ciascuno, se però il rinunciatario ha discendenti legittimi questi subentrano nella successione, per cui non si accresce la quota degli altri eredi.
 

alessandro66

Membro Senior
Privato Cittadino
Nel senso che facciamo un esempio... moglie erede e 2 figli eredi la successione prevede 1/3 alla moglie e 2/3 ai figli... se rinuncia uno dei figli le quote diventano 50% ciascuno, se però il rinunciatario ha discendenti legittimi questi subentrano nella successione, per cui non si accresce la quota degli altri eredi.
Scusa, intendevo in che senso non vi sono termini di prescrizione per l'impugnazione della donazione...
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Ora vi faccio una domanda di non facile risposta:

Donazione ricevuta 22 anni fa, ma il donante è morto da 3 anni.

Chi ha ricevuto la donazione e' al sicuro o no ?
deve aspettare ancora 7 anni per essere al sicuro da eventuali azioni di riduzione nel caso ci siano state lesioni delle quote di legittima.
 

Resca

Membro Junior
Privato Cittadino
ma non era una esclude l'altra ?

O 20 anni dalla donazione oppure 10 anni dalla morte.

Se è 20 anni dalla donazione + 10 anni dalla morte...... sta donazione è una truffona :D
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
ma non era una esclude l'altra ?

O 20 anni dalla donazione oppure 10 anni dalla morte.

Se è 20 anni dalla donazione + 10 anni dalla morte...... sta donazione è una truffona :D
I 20 anni riguardano il terzo che compra un bene immobile donato.
Vedi articolo 563 codice civile.

563.
"
Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione
Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli im mobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.
L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.
Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.
Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione. (3)"

I 10 anni (nel tuo caso 7+3) riguardano l'eventuale diritto leso della quota di legittima. (vedi articoli 553 e seguenti del codice civile).Tale diritto sorge con il venir meno del donante ed e' soggetto alla prescrizione ordinaria regolata dall'articolo 2946 codice civile.
2946
"Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni"
 

Resca

Membro Junior
Privato Cittadino
Due ulteriori domande:

1) Se opto per la compravendita, i soldi li devo trasferire realmente, oppure si può fare che do un assegno bancario da inserire nell'atto e poi non lo faccio incassare ?
2) Se opto per la donazione e mi porto mio fratello (che e' colui che un domani potrebbe fare qualche azione), il notaio potrebbe fargli firmare qualche rinuncia ad agire ? e tale rinuncia ha valore ?
 

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