Silversurf

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Ciao a tutti,
pongo questo quesito a Voi esperti nella speranza di avere le idee più chiare... mia sorella ed io riceviamo per successione di mio padre la piena proprieta' di un immobile (in diritto di superficie, ma per questo argomento postero' altro quesito) nello stesso comune in cui abbiamo entrambi la residenza (in immobili diversi). Ora, io non sono proprietario dell'appartamento nel quale risiedo (nello stesso comune) in quanto vivo con la mia famiglia nell'appartamento di mia moglie. Mi pare di capire che per l'immobile in eredità potrei ottenere i benefici previsti per la 1a casa (imposta di registro ed ipotecaria ridotta), pur senza trasferirci la residenza. Ma nel caso volessimo (mia sorella ed io) vendere l'immobile ereditato senza riacquistarne uno con le medesime agevolazioni, perderemmo tali benefici? Vorrei capire esattamente come funziona la cosa, in quanto il mio commercialista mi ha detto che nel caso di vendita non perderei alcun beneficio.
Spero di essere stato comprensibile e ringrazio tutti coloro che mi aiuteranno a capire meglio.
 
A

Abakab

Ospite
Ma nel caso volessimo (mia sorella ed io) vendere l'immobile ereditato senza riacquistarne uno con le medesime agevolazioni, perderemmo tali benefici?

Si se la vendita avviene nel quinquennio della successione senza ricomprare altro immobile entro un anno.

3) Trasferimento nel quinquennio da parte del beneficiario-dichiarante dell’intero immobile acquistato con le agevolazioni per successione o donazione e mancato riacquisto entro l' anno di altro immobile da adibire a propria abitazione principale
La decadenza opera per l’intero beneficio, con recupero dell‟imposta e applicazione delle relative sanzioni in capo dichiarante. (Cfr. Risoluzione 15 marzo 2011 n. 33/E)
103
3A) Trasferimento nel quinquennio da parte del beneficiario-dichiarante, in concorso con i beneficiari per estensione, ciascuno per i propri diritti, dell’ immobile acquistato con le agevolazioni per successione o donazione e mancato riacquisto entro l' anno di altro immobile da adibire a propria abitazione principale da parte del dichiarante
Come sopra detto sub 3) la decadenza opera per l‟intero beneficio, con recupero dell‟imposta e applicazione delle relative sanzioni in capo al solo dichiarante. (Cfr. Risoluzione 15 marzo 2011 n. 33/E)
 

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