immobiliare centro

Membro Attivo
Agente Immobiliare
In questo periodo ho affittato un bilocale sembrava tutto a posto,
ma alla fine gli inquilini si sono accorti della mancanza dell'impianto all'interno dei muri.. e anche della mancanza dell'antenna nel tetto.."anche se le presere c'erano"
il proprietario li obbligava a guardare la tv con antenna da camper.. ma ogni 2 ore il segnale del digitale veniva perso.. in questi giorni il proprietari ha deciso di chimare un elettricista/antennista e di fare completamente l'impianto circa 450 euro è giusto che una somma la debba tirare fuori anche l'inquilino ?
dato che comunque l'inquilino sarebbe proprio il primo affituario perche' è la prima volta che la casa viene affittata..

grazie a tutti renato :basito:
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
In questo periodo ho affittato un bilocale sembrava tutto a posto,
ma alla fine gli inquilini si sono accorti della mancanza dell'impianto all'interno dei muri.. e anche della mancanza dell'antenna nel tetto.."anche se le presere c'erano"
il proprietario li obbligava a guardare la tv con antenna da camper.. ma ogni 2 ore il segnale del digitale veniva perso.. in questi giorni il proprietari ha deciso di chimare un elettricista/antennista e di fare completamente l'impianto circa 450 euro è giusto che una somma la debba tirare fuori anche l'inquilino ?


Ciao Renato! :) Per una risposta adeguata, è necessario specificare la tipologia contrattuale (libera/agevolata/transitoria/per studenti/turistica ecc.) e verificare, in contratto, i criteri di ripartizione delle spese di manutenzione dell'immobile locato. ;)
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Nelle locazioni abitative cosiddette libere, con durata di quattro anni + quattro (art. 2, comma 1, legge 431/1998) la materia delle spese ordinarie e straordinarie - a differenza delle locazioni regolamentate (concordate, transitorie e per studenti universitari) che hanno ripartizioni fisse, regolate dal decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2002 che prescrive l'adozione della tabella degli oneri accessori allegata al decreto stesso - è rimessa, discrezionalmente, alla libera determinazione del locatore e del conduttore.

E così, per esempio, è legittimo allegare al contratto una tabella sottoscritta dalle parti a cui le stesse facciano riferimento (ad esempio quella concordata tra Confedilizia e Sunia, Sicet e Uniat e registrata a Roma), da cui risulti quali spese competano rispettivamente al conduttore e quali al locatore. Allo stesso modo, è lecito che le parti possano liberamente disciplinare - senza nessun limite di natura economica - la ripartizione delle opere straordinarie da eseguirsi sull'immobile locato, nell'ipotesi in cui la necessità di tali interventi debba avvenire durante l'esecuzione del contratto, pattuendo che le spese di manutenzione straordinaria siano per intero o in parte (ad esempio al 50%) poste a carico del conduttore. Tali pattuizioni però, devono essere espressamente previste in contratto.

Nel caso di specie, pertanto, non mancherei di prestare la dovuta attenzione al verbale di consegna dell'immobile, a inizio locazione, per verificare lo stato dell'impianto televisivo da esso desumibile, e al rispetto dei parametri presi a riferimento dalle parti per la ripartizione delle spese di manutenzione dell'immobile locato (le opere di installazione dell'impianto televisivo, in genere, sono poste a carico del solo locatore).
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto