Dal CENSORE:
La base imponibile nelle compravendite degli immobili ad uso abitativo
venditore impresa di costruzioni entro quattro anni dalla costruzione
acquirente privato senza agevolazioni
privato con agevolazioni prima casa
altro soggetto in esercizio di impresa
La base imponibile è rappresentata dal corrispettivo effettivamente pagato e dichiarato in atto per la vendita
venditore impresa di costruzioni dopo quattro anni dalla costruzione
acquirente privato senza agevolazioni
privato con agevolazioni prima casa
Dal 1° gennaio 2007 (legge finanziaria per il 2007) per le vendite di immobili e relative pertinenze effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di impresa, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell’immobile, anziché dal corrispettivo pagato.
Tale facoltà deve essere richiesta al Notaio in sede di stipula dell’atto (che praticherà uno sconto del 30% sulla parcella); in atto deve comunque essere indicato il reale corrispettivo scambiato tra le parti e l’eventuale occultamento comporterà la perdita del beneficio concesso con la conseguenza che le imposte si renderanno dovute sul corrispettivo effettivamente pattuito oltre ad una sanzione dal 50% al 100% della differenza tra imposta dovuta ed imposta versata.
venditore impresa di costruzioni dopo quattro anni dalla costruzione
acquirente altro soggetto in esercizio di impresa
La base imponibile è rappresentata dal corrispettivo effettivamente pagato e dichiarato in atto per la vendita
venditore altra impresa non costruttrice o di gestione
acquirente privato senza agevolazioni
privato con agevolazioni prima casa
Dal 1° gennaio 2007 (legge finanziaria per il 2007) per le vendite di immobili e relative pertinenze effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di impresa, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell’immobile, anziché dal corrispettivo pagato.
Tale facoltà deve essere richiesta al Notaio in sede di stipula dell’atto (che praticherà uno sconto del 30% sulla parcella); in atto deve comunque essere indicato il reale corrispettivo scambiato tra le parti e l’eventuale occultamento comporterà la perdita del beneficio concesso con la conseguenza che le imposte si renderanno dovute sul corrispettivo effettivamente pattuito oltre ad una sanzione dal 50% al 100% della differenza tra imposta dovuta ed imposta versata.
acquirente altro soggetto in esercizio di impresa
La base imponibile è rappresentata dal corrispettivo effettivamente pagato e dichiarato in atto per la vendita
venditore privato persona fisica
acquirente privato senza agevolazioni
privato con agevolazioni prima casa
Dal 1° gennaio 2007 (legge finanziaria per il 2007) per le vendite di immobili e relative pertinenze effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di impresa, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell’immobile, anziché dal corrispettivo pagato.
Tale facoltà deve essere richiesta al Notaio in sede di stipula dell’atto (che praticherà uno sconto del 30% sulla parcella); in atto deve comunque essere indicato il reale corrispettivo scambiato tra le parti e l’eventuale occultamento comporterà la perdita del beneficio concesso con la conseguenza che le imposte si renderanno dovute sul corrispettivo effettivamente pattuito oltre ad una sanzione dal 50% al 100% della differenza tra imposta dovuta ed imposta versata.
acquirente altro soggetto in esercizio di impresa
La base imponibile è rappresentata dal corrispettivo effettivamente pagato e dichiarato in atto per la vendita
Come si determina il valore catastale
Per gli immobili in Cat. A (escluso A/10) e le pertinenze C/2, C/6 e C/7 la rendita catastale rivalutata del 5% viene moltiplicata per i seguenti coefficienti:
Per la “prima casa” 110
Per i fabbricati non agevolati 120
Valga il seguente esempio:
Se competono agevolazioni prima casa
Abitazione A/3 rendita €. 1.000 x 5% x 110 = €. 115.500,00
Se non competono agevolazioni
Abitazione A/3 rendita €. 1.000 x 5% x 120 = €. 126.000,00
Saluti da CENSORE