max01

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Salve, con la presente sono a porvi il seguente quesito:
Siamo tre fratelli, uno dei quali ha ricevuto, 28 anni fà, in donazione un appezzamento di terreno di circa 1000 mq. Nell'atto notarile è riportata la dicitura " ...la presente donazione è fatta ed accettata a titolo di legittima e per l'eccedenza sulla disponibile, con dispensa della collazione e della imputazione " ex se ".
Il donante era nostra madre, la quale è deceduta nel 2005 ed ha lasciato un testamento con il quale assegna la restante parte della massa ereditaria direttamente ai nipoti ( i figli di noi tre fratelli ) .
Cosa possiamo fare in merito a quella donazione? All'origine poteva anche essere un " acconto di eredità..." ma con il passare del tempo sembra che non sia proprio così.
Un fratello ha avuto una quota mentre gli altri due non hanno avuto niente..
Mi sbaglio?
Grazie anticipatamente.
 
P

PROGETTO_CASA

Ospite
Salve, con la presente sono a porvi il seguente quesito:
Siamo tre fratelli, uno dei quali ha ricevuto, 28 anni fà, in donazione un appezzamento di terreno di circa 1000 mq. Nell'atto notarile è riportata la dicitura " ...la presente donazione è fatta ed accettata a titolo di legittima e per l'eccedenza sulla disponibile, con dispensa della collazione e della imputazione " ex se ".
Il donante era nostra madre, la quale è deceduta nel 2005 ed ha lasciato un testamento con il quale assegna la restante parte della massa ereditaria direttamente ai nipoti ( i figli di noi tre fratelli ) .
Cosa possiamo fare in merito a quella donazione? All'origine poteva anche essere un " acconto di eredità..." ma con il passare del tempo sembra che non sia proprio così.
Un fratello ha avuto una quota mentre gli altri due non hanno avuto niente..
Mi sbaglio?
Grazie anticipatamente.

La cosa migliore è rivolgersi ad un avvocato, resta comunque il fatto che una donazione non sia impugnabile dopo 20 anni.
 

gardabusiness

Membro Attivo
Agente Immobiliare
per il terreno donato si può chiedere la riduzione al momento della successione, cioè il valore del terreno viene fittiziamente meso nel calcolo della divisione ereditaria e poi si divide tenedo conto di quanto già ricevuto come donazione.
Per il testamento si può chiedere l'impugnazione per la parte riguardante la quota legittimina, cioè i 2/3 compresi di donazione che non possono essere dispersi er testamento ma vanno agli eredi legittimati cioè ai figli. Ma susa se è deceduta nel 2005 come mai ne parliamo adesso? è stata fatta la successione? Il discorso dei 20 anni vle per la restituzione del bene al terzo che l'avesse nel frattempo acquistato. Mentre per impugnare le donazioni e il testamento bisogna farlo entro 10 anni dall'apertura della successione. Se hai bisogno di altri chiarimenti sono a disposizione anche in privato.
 

vittorio82

Membro Junior
Agente Immobiliare
forse parlando con un legale e guardando bene la tempistica potreste ancora impugnare, sono trascorsi 19 anni dalla donazione alla morte del donante e 9 da quest'ultima fino ad oggi, se non ricordo male alla morte del donante se non sono trascorsi i 20 anni si riparte con il conteggio.
 

studiopci

Membro Storico
Io credo che la situazione sia un po' ingarbugliata, penso che la cosa migliore sia parlarne con un notaio per vedere cosa fare e se farlo anche in virtù delle recenti disposizioni in tema di diritto successorio. Credo che l'atto di donazione sia inimpugnabile se la rinuncia e' stata espressa dai legittimati, però resta capire il testamento se soddisfa la successione necessaria.
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Il fatto che siano trascorsi più di 20 anni dall'atto della donazione, secondo me, non ha alcuna rilevanza nel vostro caso. Il termine ventennale ha valore solo per l'azione di restituzione del bene donato e quindi esercita il suo effetto sul "terzo" acquirente che in parole povere non potrebbe più essere spogliato del bene acquistato dal donatario.
Il termine di riferimento per voi è quello riferibile all'apertura della successione, che prevede per la sola azione di riduzione il termine di prescrizione decennale, restando invece la collazione imprescrittibile.
Si potrebbe osservare, dalla formulazione della clausola, che il donante abbia escluso, come avrebbe in effetti potuto, l'ipotesi della collazione.
Mi sembra - ma si tratta di un giudizio espresso da chi non ne ha titolo! - che la formulazione dell'intera clausola sia però ambigua e lasci lo spazio per una più apporfondita analisi da parte di un legale.
Per la questione della riduzione deve invece essere chiaro che non sarà possibile prendere in considerazione il solo valore del bene a suo tempo donato, ma sarà necessario valutarne il valore in riferimento all'intero asse ereditario nelle disponibilità di vostra madre al momento della sua scomparsa (e quindi, per intenderci, anche in riferimento agli immobili che hanno ereditato tutti i nipoti) per valutare l'eventuale lesione delle quote legittime.
 
P

PROGETTO_CASA

Ospite
Il fatto che siano trascorsi più di 20 anni dall'atto della donazione, secondo me, non ha alcuna rilevanza nel vostro caso. Il termine ventennale ha valore solo per l'azione di restituzione del bene donato e quindi esercita il suo effetto sul "terzo" acquirente che in parole povere non potrebbe più essere spogliato del bene acquistato dal donatario.
Il termine di riferimento per voi è quello riferibile all'apertura della successione, che prevede per la sola azione di riduzione il termine di prescrizione decennale, restando invece la collazione imprescrittibile.
Si potrebbe osservare, dalla formulazione della clausola, che il donante abbia escluso, come avrebbe in effetti potuto, l'ipotesi della collazione.
Mi sembra - ma si tratta di un giudizio espresso da chi non ne ha titolo! - che la formulazione dell'intera clausola sia però ambigua e lasci lo spazio per una più apporfondita analisi da parte di un legale.
Per la questione della riduzione deve invece essere chiaro che non sarà possibile prendere in considerazione il solo valore del bene a suo tempo donato, ma sarà necessario valutarne il valore in riferimento all'intero asse ereditario nelle disponibilità di vostra madre al momento della sua scomparsa (e quindi, per intenderci, anche in riferimento agli immobili che hanno ereditato tutti i nipoti) per valutare l'eventuale lesione delle quote legittime.

Hai ragione[DOUBLEPOST=1403696361,1403696264][/DOUBLEPOST]la prescrizione della donazione avviene dopo 10 anni dalla morte del donante
 

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