Attenzione. Ai fini della determinazione dell’IMU è prevista che per queste unità è la base imponibile (disciplinata dal co. 3 dell’art. 13 del DL n°201/2013) che è ridotta alla metà (un’agevolazione molto diversa rispetto a quella dell’ICI, in cui la base imponibile era determinata sulla base della tariffa d’estimo più bassa applicabile alle abitazioni ubicate nella medesima zona censuaria), per cui,
il valore imponibile IMU è costituito da quello ottenuto applicando alla rendita catastale che risulta in Catasto, rivalutata del 5%, il coefficiente 160 (se gruppo catastale A, esclusa la categoiria A/10, e le categorie C/2, C/6 e C/7) e moltiplicando il risultato ottenuto per 50%.
Nel caso in cui l’immobile in questione sia tenuto a disposizione, oppure, classificato A/1, A/8 o A/9, costituisca la tua abitazione principale (la riduzione opera anche in questo caso) in sede di acconto, andrà applicata alla base imponibile così determinata, l’aliquota 2014 ovvero l’aliquota deliberata dal Comune per il 2015 (la rata di acconto è pari al 50% dell’imposta).
La disciplina della TASI non menziona espressamente gli immobili storici. Da qui il dubbio che anche per la TASI possa valere la riduzione a metà dell’imponibile. Ai fini della determinazione della TASI, dopi i primi tentennamenti, il co. 675 della legge di Stabilità 2014 ha previsto che la base imponibile della TASI sia quella stabilita per l’applicazione dell’IMU. Ad ogni buon conto, le Finanze, con la risposta n°8 nelle FAQ pubblicate il 3 giugno 2014, hanno precisato che, ai fini TASI, si debbano applicare le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese, quindi, quelle attinenti agli immobili di interesse storico-artistico.
Quanto detto finora vale, però, nella fase che precede l’intervento di ristrutturazione, perché, in caso di interventi di recupero, a norma dell’art. 31, co. 1, lettere c) restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia, e) ristrutturazione urbanistica, della legge n°457/1978,
la base imponibile è costituita dal valore dell’area,
senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione, ricostruzione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato (art. 5, co. 6 del D.Lgs. n°504/1992).
Non rientrano nella fattispecie oggetto della norma, gli interventi di manutenzione ordinaria (lettera a), art. 31, co. 1 del D.Lgs. n°437/1978) e straordinaria (lettera b), art. 31, co. 1 del D.Lgs. n°457/1978): in questo caso,
la base imponibile è costituita dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il relativo coefficiente fino alla data di ultimazione dei lavori.
Solo ad ultimazione dei lavori,
la base imponibile torna ad essere costituita dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il relativo coefficiente.
Si precisa che l’imposta va calcolata per frazione di anno, vale a dire rapportata ai mesi delle diverse situazioni.
Per gli immobili con vincolo storico la dichiarazione IMU va presentata nel caso in cui si perda il diritto all’agevolazione (cambia la base imponibile), mentre, in genere, non va presentata in caso di acquisto, in quanto la trascrizione dell’atto immobiliare nei registri immobiliari è fruibile da parte dell’ente municipale (il notaio invia on-line il modello MUI). E’ da tenere presente, però, che l’annotazione di immobile riconosciuto di interesse culturale, ai sensi del decreto legislativo da te richiamato, prevista dalla circolare n°5/2012 dell’Agenzia del Territorio (pag. 7), a cui ti rimando, non è sempre presente sugli atti catastali, in quanto viene effettuata solo su richiesta di parte.
Nel caso di immobile soggetto a ristrutturazione la dichiarazione IMU non va presentata se le modifiche interne hanno comportato una variazione della rendita catastale, debitamente denunciata al Catasto, anche con procedura DOCFA: ciò, in quanto l’obbligo dichiarativo è escluso per tutte le fattispecie concernenti una variazione riportata negli atti catastali, consultabili dal Comune. Peraltro, le denunce catastali, effettuate con la procedura richiamata, sono rese disponibili agli enti locali sul sito del Territorio, attraverso il canale telematico denominato “Portale per i Comuni”.
Agenzia delle Entrate - Portale per i Comuni - Scheda informativa
La dichiarazione non va presentata anche nel caso di lavori che non hanno comportato alcuna variazione di rendita.